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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16303/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, quale giudice di rinvio, ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 18 Marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., di poter cucinare gli alimenti anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dall'ordine di servizio in data 12 novembre 2018 che consente la cottura dei cibi dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 18.

2. Ricorre il Ministero della giustizia, dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura dello Stato, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge.

Dopo aver premesso che subisce limitazioni solo l'attività di cottura e non anche quella di riscaldamento del cibo, il ricorrente osserva che la previsione di fasce orarie per i detenuti ex art. 41-bis ord. pen. e non anche per i detenuti comuni non viola per ciò solo il principio di parità di trattamento considerate le peculiarità della casa circondariale di L'Aquila: -presso detto istituto penitenziario non esiste un circuito di media sicurezza, vi sono i detenuti in regime c.d. di 41-bis ord. pen., nonché una sezione "nuovi giunti" composta di appena 17 detenuti che svolgono attività lavorativa, anche in cucina, presso la sezione 41-bis; - per i "nuovi giunti" la tipologia di attività e i turni di lavoro sono incompatibili con la previsione di fasce orarie e il numero assai limitato dei detenuti non pone problemi di salubrità dell'aria.

Aggiunge il ricorrente che, anche volendo comparare la limitazione di orario imposta ai detenuti 41-bis al regime dettato per i detenuti nel circuito media sicurezza degli altri istituti di detenzione, la differenziazione sarebbe pienamene giustificata dal fatto che ogni cella ospita "più detenuti" e che quindi occorre evitare una concentrazione, in particolari orari, di fumi e odori; mentre per i detenuti 41- bis tale problema non sorge dato che ogni detenuto è collocato in una cella singola.

La previsione di fasce orarie per cucinare in cella non potrebbe essere intesa come una imposizione meramente afflittiva, tenuto conto che si tratta di modulo organizzativo (adottato anche in molte comunità alloggio), deputato a fissare quel minimo di regole essenziali per consentire una ordinata convivenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si pronuncia come giudice di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della prima sezione della Corte di cassazione di un precedente provvedimento dello stesso tenore assunto dalla medesima autorità giudiziaria.( Il procedimento di reclamo era stato azionato dalla Amministrazione penitenziaria per contestare l'ordinanza del 18 Marzo 2020, con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. peri., di poter cucinare gli alimenti anche al di fuori delle fasce orarie (dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18) stabilite dall'ordine di servizio in data 12 novembre 2018.

2.1. Con la sentenza rescindente (n. 33920 del 15/07/2021) la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima ordinanza, sulla base dei seguenti rilievi: - «la disciplina che vieta di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18) costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale: «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).

In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Deve, pertanto, condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con "modalità manifestamente irragionevoli" o "sostanzialmente inibenti la fruizione de/diritto"»; - «ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all'interno della cella singola occupata dal detenuto che, sempre da solo, li consumerebbe all'interno della propria camera»; - in tal modo, però, «il giudice di merito non ha fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto il Gallo, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario».

Con la medesima sentenza la Corte di cassazione ha investito il giudice di merito del compito di chiarire «se la previsione di fasce orarie stabilita nell'istituto sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio».

3. Con l'ordinanza qui impugnata, il giudice di rinvio ha confermato il rigetto del reclamo della amministrazione penitenziaria ritenendo che la limitazione di orari per i detenuti in regime di art. 41-bis ord. pen. determini una «ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti 41-bis, che non trova giustificazione in prioritarie esigenze di ordine e di sicurezza [...]».

3.1. La decisione poggia sulle seguenti considerazioni: «[...] non possa ragionevolmente sostenersi che la previsione di fasce orarie per la cottura di cibi nelle sole sezioni 41-bis risponda a una esigenza organizzativa non altrimenti fronteggiabile; anzi è proprio l'argomentazione spesa dalla Direzione nella nota sopra richiamata (18 maggio 2021) a convincere in ordine all'assenza di fondate ragioni di tale distinguo.

Difatti, se "la possibilità di utilizzo dei fornelli" senza limitazione alcuna da parte dei detenuti comuni muove proprio dall'esigenza di evitare che l'impiego in altre attività per la gran parte della giornata possa valere per i detenuti in regime differenziato che, se è vero che godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il pasto o anche semplicemente "di riscaldare delle vivande" in orari diversi da quelli previsti, senza per ciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e tantomeno condizionare lo svolgimento delle altre, ridotte, attività che svolgono, peraltro rigorosamente cadenzate e ben preventivabili; quanto alla salubrità degli ambienti va, poi, considerato che nelle sezioni 41-bis non vi è condivisione degli spazi, essendo i detenuti allocati in stanze singole».

3.2. Si tratta di motivazione non rispondente al compito demandato, che lascia insoddisfatto il principio enucleato dalla sentenza rescindente.

3.2.1. Anzitutto il Tribunale di sorveglianza muove da premesse errate: il regolamento non inibisce in toto l'utilizzo dei fornelli in determinati orari, né limita la possibilità di riscaldare le vivande: esso regola esclusivamente l'orario per "cucinare" cibi, non per riscaldare cibi già cotti o bevande (facoltà esercitabile liberamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00).

Ciò mina in radice il ragionamento del giudice di merito che pone alla base del proprio giudizio di sproporzione e irrazionalità una limitazione ben più ampia di quella reale; così non dando seguito alla necessità di verificare nel concreto se risulti una effettiva compressione di un diritto del detenuto ovvero soltanto una circoscritta incidenza sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne.

3.2.2. In secondo luogo il Tribunale — nella comparazione tra condizione dei detenuti comuni e detenuti al 41-bis, funzionale al giudizio sul carattere discriminatorio della regola per cui è processo — non ha tenuto conto della diversità delle situazioni astrattamente idonee a giustificare la diversità del trattamento: - nella casa circondariale di L'Aquila non esiste un circuito di media sicurezza; - oltre alla sezione 41-bis ord. pen. vi è solo una sezione "nuovi giunti" composta da pochi detenuti addetti a varie incombenze lavorative nella sezione 41-bis ord. pen., tra cui la cucina; rispetto a questi ultimi è necessario un allargamento degli orari al fine di consentire agli stessi di adempiere ai propri incombenti, senza ricadute sulla organizzazione dell'istituto, dato il numero assai esiguo.

4. Discende che il provvedimento impugnato deve essere nuovamente annullato con rinvio, non avendo il Tribunale di sorveglianza fatto corretta applicazione ai principi dettati con la prima sentenza rescindente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, quale giudice di rinvio, ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 18 Marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., di poter cucinare gli alimenti anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dall'ordine di servizio in data 12 novembre 2018 che consente la cottura dei cibi dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 18. 2. Ricorre il Ministero della giustizia, dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura dello Stato, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Dopo aver premesso che subisce limitazioni solo l'attività di cottura e non anche quella di riscaldamento del cibo, il ricorrente osserva che la previsione di fasce orarie per i detenuti ex art. 41-bis ord. pen. e non anche per i detenuti comuni non viola per ciò solo il principio di parità di trattamento considerate le peculiarità della casa circondariale di L'Aquila: -presso detto istituto penitenziario non esiste un circuito di media sicurezza, vi sono i detenuti in regime c.d. di 41-bis ord. pen., nonché una sezione "nuovi giunti" composta di appena 17 detenuti che svolgono attività lavorativa, anche in cucina, presso la sezione 41-bis; - per i "nuovi giunti" la tipologia di attività e i turni di lavoro sono incompatibili con la previsione di fasce orarie e il numero assai limitato dei detenuti non pone problemi di salubrità dell'aria. Aggiunge il ricorrente che, anche volendo comparare la limitazione di orario imposta ai detenuti 41-bis al regime dettato per i detenuti nel circuito media sicurezza degli altri istituti di detenzione, la differenziazione sarebbe pienamene giustificata dal fatto che ogni cella ospita "più detenuti" e che quindi occorre evitare una concentrazione, in particolari orari, di fumi e odori; mentre per i detenuti 41- bis tale problema non sorge dato che ogni detenuto è collocato in una cella singola. La previsione di fasce orarie per cucinare in cella non potrebbe essere intesa come una imposizione meramente afflittiva, tenuto conto che si tratta di modulo organizzativo (adottato anche in molte comunità alloggio), deputato a fissare quel minimo di regole essenziali per consentire una ordinata convivenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si pronuncia come giudice di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della prima sezione della Corte di cassazione di un precedente provvedimento dello stesso tenore assunto dalla medesima autorità giudiziaria.( Il procedimento di reclamo era stato azionato dalla Amministrazione penitenziaria per contestare l'ordinanza del 18 Marzo 2020, con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. peri., di poter cucinare gli alimenti anche al di fuori delle fasce orarie (dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18) stabilite dall'ordine di servizio in data 12 novembre 2018. 2.1. Con la sentenza rescindente (n. 33920 del 15/07/2021) la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima ordinanza, sulla base dei seguenti rilievi: - «la disciplina che vieta di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18) costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale: «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Deve, pertanto, condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con "modalità manifestamente irragionevoli" o "sostanzialmente inibenti la fruizione de/diritto"»; - «ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all'interno della cella singola occupata dal detenuto che, sempre da solo, li consumerebbe all'interno della propria camera»; - in tal modo, però, «il giudice di merito non ha fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto il Gallo, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario». Con la medesima sentenza la Corte di cassazione ha investito il giudice di merito del compito di chiarire «se la previsione di fasce orarie stabilita nell'istituto sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio». 3. Con l'ordinanza qui impugnata, il giudice di rinvio ha confermato il rigetto del reclamo della amministrazione penitenziaria ritenendo che la limitazione di orari per i detenuti in regime di art. 41-bis ord. pen. determini una «ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti 41-bis, che non trova giustificazione in prioritarie esigenze di ordine e di sicurezza [...]». 3.1. La decisione poggia sulle seguenti considerazioni: «[...] non possa ragionevolmente sostenersi che la previsione di fasce orarie per la cottura di cibi nelle sole sezioni 41-bis risponda a una esigenza organizzativa non altrimenti fronteggiabile; anzi è proprio l'argomentazione spesa dalla Direzione nella nota sopra richiamata (18 maggio 2021) a convincere in ordine all'assenza di fondate ragioni di tale distinguo. Difatti, se "la possibilità di utilizzo dei fornelli" senza limitazione alcuna da parte dei detenuti comuni muove proprio dall'esigenza di evitare che l'impiego in altre attività per la gran parte della giornata possa valere per i detenuti in regime differenziato che, se è vero che godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il pasto o anche semplicemente "di riscaldare delle vivande" in orari diversi da quelli previsti, senza per ciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e tantomeno condizionare lo svolgimento delle altre, ridotte, attività che svolgono, peraltro rigorosamente cadenzate e ben preventivabili; quanto alla salubrità degli ambienti va, poi, considerato che nelle sezioni 41-bis non vi è condivisione degli spazi, essendo i detenuti allocati in stanze singole». 3.2. Si tratta di motivazione non rispondente al compito demandato, che lascia insoddisfatto il principio enucleato dalla sentenza rescindente. 3.2.1. Anzitutto il Tribunale di sorveglianza muove da premesse errate: il regolamento non inibisce in toto l'utilizzo dei fornelli in determinati orari, né limita la possibilità di riscaldare le vivande: esso regola esclusivamente l'orario per "cucinare" cibi, non per riscaldare cibi già cotti o bevande (facoltà esercitabile liberamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00). Ciò mina in radice il ragionamento del giudice di merito che pone alla base del proprio giudizio di sproporzione e irrazionalità una limitazione ben più ampia di quella reale; così non dando seguito alla necessità di verificare nel concreto se risulti una effettiva compressione di un diritto del detenuto ovvero soltanto una circoscritta incidenza sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. 3.2.2. In secondo luogo il Tribunale — nella comparazione tra condizione dei detenuti comuni e detenuti al 41-bis, funzionale al giudizio sul carattere discriminatorio della regola per cui è processo — non ha tenuto conto della diversità delle situazioni astrattamente idonee a giustificare la diversità del trattamento: - nella casa circondariale di L'Aquila non esiste un circuito di media sicurezza; - oltre alla sezione 41-bis ord. pen. vi è solo una sezione "nuovi giunti" composta da pochi detenuti addetti a varie incombenze lavorative nella sezione 41-bis ord. pen., tra cui la cucina; rispetto a questi ultimi è necessario un allargamento degli orari al fine di consentire agli stessi di adempiere ai propri incombenti, senza ricadute sulla organizzazione dell'istituto, dato il numero assai esiguo. 4. Discende che il provvedimento impugnato deve essere nuovamente annullato con rinvio, non avendo il Tribunale di sorveglianza fatto corretta applicazione ai principi dettati con la prima sentenza rescindente.
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