CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2012
Cassazione n. 16389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 16 aprile 2015 e del 20 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che i delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto opportunamente affermato dal Giudice dell'esecuzione che l'eterogeneità delle condotte illecite presupposte e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale tali reati si erano concretizzati, che era compreso tra il 2012 e il 2019, non consentivano di riconoscere il vincolo della continuazione invocato dal suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M