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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25655/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti in qualità di titolare della ditta individuale D.[OSCURATO:PERSONA]' - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Latina; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo di elementi presuntivi, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5, nonché violazione dell'art. 131- bis cod. pen.; ritenuto che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata (quanto al primo ordine di rilievi) sul corretto utilizzo delle risultanze del c.d. spesometro (avuto altresì riguardo all'assoluta assenza di contrarie deduzioni, anche in sede processuale, da parte dell'imputata); ritenuto altresì, quanto al secondo motivo, che con il richiamo alla totale assenza di versamenti anche postumi, oltre che alla mancata esibizione delle scritture contabili, la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione» (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01); ritenuto che la residua censura sia inammissibile, perché dedotta per la prima volta in questa sede (cfr. sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle kmmende• P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Fenab 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE t IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti in qualità di titolare della ditta individuale D.[OSCURATO:PERSONA]' - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/11/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Latina; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo di elementi presuntivi, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5, nonché violazione dell'art. 131- bis cod. pen.; ritenuto che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata (quanto al primo ordine di rilievi) sul corretto utilizzo delle risultanze del c.d. spesometro (avuto altresì riguardo all'assoluta assenza di contrarie deduzioni, anche in sede processuale, da parte dell'imputata); ritenuto altresì, quanto al secondo motivo, che con il richiamo alla totale assenza di versamenti anche postumi, oltre che alla mancata esibizione delle scritture contabili, la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione» (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01); ritenuto che la residua censura sia inammissibile, perché dedotta per la prima volta in questa sede (cfr. sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle kmmende• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Fenab 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE t IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] emente
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