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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36993/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'esclusione dal provvedimento di cumulo SIEP 3347/2017 della pena riportata in un precedente provvedimento di cumulo SIEP 476/2008, riguardante anche la condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari giudicato con sentenza irrevocabile il 20 novembre 2002.

A ragione, rilevava che a seguito della revoca di indulto del 25 settembre 2012, la pena residua da espiare in ragione del provvedimento di cumulo SIEP 476/2008, era correttamente confluita nei nuovi provvedimenti di cumulo fino a quello SIEP 3347/2017, la cui scissione ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari spettava non già al giudice dell'esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.

Le censure rappresentano in termini diffusi l'iter dei diversi provvedimenti di esecuzione, per rilevare che la pena inflitta con la sentenza irrevocabile il 20 novembre 2002 e quella oggetto dell'intero cumulo SIEP 476/2008 era stata interamente espiata il 7 maggio 2011 e dunque già al momento della revoca dell'indulto, sicché essa non avrebbe potuto essere riportata nei successivi provvedimenti di cumulo, a cominciare da quello SIEP 62/2012, tanto più che anche la pena ivi cumulata era stata interamente espiata in data 1 ottobre 2015.

3. Le censure mosse, oltre a non confrontarsi con quanto rilevato nel provvedimento impugnato circa gli effetti della revoca dell'indulto con riferimento all'esecuzione successivamente di parte della pena cumulata con il primo provvedimento di cumulo riportante la condanna per il reato ostativo, si pongono in aperto contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità che in ultimo citano, secondo cui ai fini dell'esecuzione di pene concorrente vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle che possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (da ultimo, Sez. 1, n. 2027 del 27/03/2018, Rv. 273141).

Posto ciò, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la questione che può porsi, in forza dei ragionamenti dedotti dalla difesa, non è in sé quella della ritualità dell'inserimento nel cumulo del titolo per il reato ostativo, secondo le diverse possibili finalità di cui sopra.

Ma, come già rilevato nel provvedimento impugnato, non vedendosi comunque su questioni inerenti alla validità dell'esecuzione e al fine pena, si travalica nel tipo di attribuzioni relative allo scioglimento del cumulo - come sopra formato per tutte le pene inflitte pur se in parte già eseguite - che rimangono demandate nell'intero percorso, secondo l'altrettanto pacifica giurisprudenza di legittimità citata dal giudice dell'esecuzione, al tribunale di sorveglianza, in funzione della valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari.

Tutte le doglianze mosse risultano, pertanto, manifestamente infondate.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'esclusione dal provvedimento di cumulo SIEP 3347/2017 della pena riportata in un precedente provvedimento di cumulo SIEP 476/2008, riguardante anche la condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari giudicato con sentenza irrevocabile il 20 novembre 2002. A ragione, rilevava che a seguito della revoca di indulto del 25 settembre 2012, la pena residua da espiare in ragione del provvedimento di cumulo SIEP 476/2008, era correttamente confluita nei nuovi provvedimenti di cumulo fino a quello SIEP 3347/2017, la cui scissione ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari spettava non già al giudice dell'esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Le censure rappresentano in termini diffusi l'iter dei diversi provvedimenti di esecuzione, per rilevare che la pena inflitta con la sentenza irrevocabile il 20 novembre 2002 e quella oggetto dell'intero cumulo SIEP 476/2008 era stata interamente espiata il 7 maggio 2011 e dunque già al momento della revoca dell'indulto, sicché essa non avrebbe potuto essere riportata nei successivi provvedimenti di cumulo, a cominciare da quello SIEP 62/2012, tanto più che anche la pena ivi cumulata era stata interamente espiata in data 1 ottobre 2015. 3. Le censure mosse, oltre a non confrontarsi con quanto rilevato nel provvedimento impugnato circa gli effetti della revoca dell'indulto con riferimento all'esecuzione successivamente di parte della pena cumulata con il primo provvedimento di cumulo riportante la condanna per il reato ostativo, si pongono in aperto contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità che in ultimo citano, secondo cui ai fini dell'esecuzione di pene concorrente vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle che possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (da ultimo, Sez. 1, n. 2027 del 27/03/2018, Rv. 273141). Posto ciò, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la questione che può porsi, in forza dei ragionamenti dedotti dalla difesa, non è in sé quella della ritualità dell'inserimento nel cumulo del titolo per il reato ostativo, secondo le diverse possibili finalità di cui sopra. Ma, come già rilevato nel provvedimento impugnato, non vedendosi comunque su questioni inerenti alla validità dell'esecuzione e al fine pena, si travalica nel tipo di attribuzioni relative allo scioglimento del cumulo - come sopra formato per tutte le pene inflitte pur se in parte già eseguite - che rimangono demandate nell'intero percorso, secondo l'altrettanto pacifica giurisprudenza di legittimità citata dal giudice dell'esecuzione, al tribunale di sorveglianza, in funzione della valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari. Tutte le doglianze mosse risultano, pertanto, manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]