CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – avverso la sentenza n. 2384/27/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata l’8 giugno2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Accertamento bancario Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicili a, sezione staccata di Messina, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, aveva determinato, ai fini IRPEF, il maggiore reddito della contribuente per l’anno d’imposta 1999. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La contribuentenon ha svolto difese. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 38, comma 3, d. P.R. n. 600/1973 e 41 d.P.R. n. 917/1986. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionedell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. 3. Con il terzo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., incombinato disposto con l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 4. Preliminarmente va rilevato che il difensore della contribuente, con istanza del 7 giugno 2017, ha chiesto la riunione del ricorso per cassazione R.G. n. 17687/2016, proposto dalla Zarcone nei confronti della medesima sentenza qui impugnata dall’Agenzia delle entrate. 4.1. Orbene, il ricorso proposto dalla contribuenterisulta definito con decreto n. 26718 del 2022, con il quale il Presidente, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ha dichiarato l’estinzione del processo. 4.2. Ciò posto, si osserva che hanno contenuto decisorio e sono suscettibili di passare in giudicato i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 26437 del 2018). Nella specie, pertanto, essendosi formato ilgiudicato sul decreto, non opposto nei termini dall’Amministrazione, che ha definito il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente nei confronti della medesima sentenza qui impugnata dall’Agenzia delle entrate, il ricorso in scrutinio va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimatasvolto difese. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricor