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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23679/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio, ha respinto l'istanza di riesame proposta dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP con il quale è stato disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. il sequestro preventivo impeditivo della società, in relazione alle quote sociali e al complesso aziendale, mentre ha annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, in relazione al profitto del reato di cui al capo 20), riguardante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando, con motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e in ordine all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro preventivo.

Deduce che la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza "per la verifica dei presupposti applicativi del sequestro ai sensi dell'art. 321 co. 1 c.p.p. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per la verifica dell'utilità economica conseguita dall'emittente ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 bis D.Igs. 10 marzo 2000 n. 74".

Il Tribunale ha ritenuto di confermare il sequestro preventivo dell'azienda sulla base delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria in procedimenti connessi con quello in esame, che avrebbero dimostrato come la società fosse stabilmente asservita agli scopi dell'associazione.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato la crescita dei profitti della [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare l'indispensabile rapporto di pertinenzialità tra la società e le condotte di reato ipotizzate, atteggiandosi la predetta relazione, al più, in termini di mera occasionalità.

Secondo l'accusa, il meccanismo fraudolento ideato dagli indagati sarebbe stato "finalizzato ad immettere sul mercato prodotti petroliferi di provenienza estera frodando VIVA, attraverso l'utilizzo di società cartiere".

Ne deriva che solo queste ultime possono essere considerate "strumento necessario" alla consumazione degli ipotizzati illeciti, non la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale può avere assunto, in maniera occasionale e circoscritta nel tempo, un ruolo causale nei fatti in contestazione, senza mai assumere i caratteri di impresa illecita funzionalmente e strutturalmente asservita alla commissione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato.

2. Va premesso che la vicenda cautelare in esame prende le mosse dal sequestro preventivo disposto su beni di proprietà della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una indagine per reati fiscali riguardanti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000.

Tale sequestro è stato impugnato dalla stessa società, quale soggetto titolare dei beni sequestrati, in persona del legale rappresentante.

Ciò è confermato dalla stessa sentenza rescindente della Cassazione, nella parte in cui si dà atto che l'impugnazione del richiamato sequestro è stata proposta esclusivamente dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Tale situazione processuale si è, ovviamente, mantenuta in sede di giudizio di rinvio, in relazione al provvedimento successivamente emesso dal Tribunale ed oggetto della presente impugnazione.

3. Tanto premesso, si deve rilevare che il ricorso per cassazione in disamina risulta ~tRg!Zilnl proposto non dalla società [OSCURATO:PERSONA], bensì da [OSCURATO:PERSONA], personalmente e non in qualità di legale rappresentante della società, come confermato dallo stesso difensore comparso in udienza.

Ne consegue che il ricorrente è privo di legittimazione per proporre il ricorso in questione; né lo Strina ha rappresentato un interesse concreto ed attuale in tal senso, avendo dedotto motivi di censura che attengono essenzialmente alla situazione societaria della [OSCURATO:PERSONA].

4. Nel caso deve, quindi, trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01).

Sulla stessa linea, è stato affermato che neanche il singolo socio è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (cfr. Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Rv. 276735 - 01).

Del resto, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, è onere del soggetto legittimato, fra le altre cose, specificare la relazione intercorrente con i beni oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021 , Rv. 281241 - 01), onere nel caso assolutamente disatteso dal ricorrente.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio, ha respinto l'istanza di riesame proposta dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP con il quale è stato disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. il sequestro preventivo impeditivo della società, in relazione alle quote sociali e al complesso aziendale, mentre ha annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, in relazione al profitto del reato di cui al capo 20), riguardante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando, con motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e in ordine all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro preventivo. Deduce che la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza "per la verifica dei presupposti applicativi del sequestro ai sensi dell'art. 321 co. 1 c.p.p. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per la verifica dell'utilità economica conseguita dall'emittente ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 bis D.Igs. 10 marzo 2000 n. 74". Il Tribunale ha ritenuto di confermare il sequestro preventivo dell'azienda sulla base delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria in procedimenti connessi con quello in esame, che avrebbero dimostrato come la società fosse stabilmente asservita agli scopi dell'associazione. L'ordinanza impugnata ha evidenziato la crescita dei profitti della [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare l'indispensabile rapporto di pertinenzialità tra la società e le condotte di reato ipotizzate, atteggiandosi la predetta relazione, al più, in termini di mera occasionalità. Secondo l'accusa, il meccanismo fraudolento ideato dagli indagati sarebbe stato "finalizzato ad immettere sul mercato prodotti petroliferi di provenienza estera frodando VIVA, attraverso l'utilizzo di società cartiere". Ne deriva che solo queste ultime possono essere considerate "strumento necessario" alla consumazione degli ipotizzati illeciti, non la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale può avere assunto, in maniera occasionale e circoscritta nel tempo, un ruolo causale nei fatti in contestazione, senza mai assumere i caratteri di impresa illecita funzionalmente e strutturalmente asservita alla commissione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato. 2. Va premesso che la vicenda cautelare in esame prende le mosse dal sequestro preventivo disposto su beni di proprietà della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una indagine per reati fiscali riguardanti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Tale sequestro è stato impugnato dalla stessa società, quale soggetto titolare dei beni sequestrati, in persona del legale rappresentante. Ciò è confermato dalla stessa sentenza rescindente della Cassazione, nella parte in cui si dà atto che l'impugnazione del richiamato sequestro è stata proposta esclusivamente dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Tale situazione processuale si è, ovviamente, mantenuta in sede di giudizio di rinvio, in relazione al provvedimento successivamente emesso dal Tribunale ed oggetto della presente impugnazione. 3. Tanto premesso, si deve rilevare che il ricorso per cassazione in disamina risulta ~tRg!Zilnl proposto non dalla società [OSCURATO:PERSONA], bensì da [OSCURATO:PERSONA], personalmente e non in qualità di legale rappresentante della società, come confermato dallo stesso difensore comparso in udienza. Ne consegue che il ricorrente è privo di legittimazione per proporre il ricorso in questione; né lo Strina ha rappresentato un interesse concreto ed attuale in tal senso, avendo dedotto motivi di censura che attengono essenzialmente alla situazione societaria della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Nel caso deve, quindi, trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01). Sulla stessa linea, è stato affermato che neanche il singolo socio è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (cfr. Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Rv. 276735 - 01). Del resto, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, è onere del soggetto legittimato, fra le altre cose, specificare la relazione intercorrente con i beni oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021 , Rv. 281241 - 01), onere nel caso assolutamente disatteso dal ricorrente. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 maggio 2022 Il
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