CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 39905/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala del 17 aprile 2023 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 125, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'errore scusabile e della applicabilità dell'art. 131 bis. 2. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, con ragionamento ineccepibile dal punto di vista logico, hanno osservato che, stante l'obbligo del ricorrente di comunicare le variazioni del reddito nell'anno di imposta 2019, in cui ancora fruiva del beneficio, non poteva non essere a conoscenza di aver guadagnato maggiori somme, trattandosi di redditi da lui stesso percepiti. Quanto, inoltre, al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.,la pronuncia impugnata sottolinea, in modo conforme ai principi, la rilevanza dell'offesa, stante la differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito ( euro 13.462,00 percepiti a fronte di euro 5.000,00 dichiarati). 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 25 novembre 2025.