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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34039/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale, è inammissibile in quanto estremamente generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente illustrato, con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, le ragioni della decisione; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia l'abnormità della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente, è anch'esso inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito esaustiva motivazione sia in ordine alla congruità della pena inflitta sia in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale, è inammissibile in quanto estremamente generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente illustrato, con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, le ragioni della decisione; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia l'abnormità della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente, è anch'esso inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito esaustiva motivazione sia in ordine alla congruità della pena inflitta sia in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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