CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 luglio 1966
Cassazione n. 05302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1966 avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di V-efierra, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 a [OSCURATO:PERSONA] per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di Acerra si chiede l'annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge 3 vizio della motivazione con riferimento all'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Si assume che la omessa tempestiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale entro il termine ultimo per le conclusioni della difesa (ma soltanto dopo le conclusioni della difesa) ha determinato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si osserva che la non conoscenza in tempi utili delle richieste del Pubblico ministero (che avrebbe potuto anche chiedere una riforma della sentenza di primo grado) non ha consentito alla difesa di attivarsi tempestivamente per munirsi di una procura speciale per proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (considerato anche lo stato di detenzione dell'imputato). Si argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccezione e, anche rigettandola, disporre rinvio a nuova udienza per consentire di formulare conclusioni nel merito o di formulare una proposta di concordato che, se valutata negativamente, avrebbe comportato lo svolgimento di una udienza in cui la difesa avrebbe potuto riproporre la richiesta di concordato. 2.2. Con il secondo e il terzo dei motivi di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della mozione perché la Corte di appello non ha in alcun modo considerato che l'appellante aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una di specie corrispondente ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come rilevato dallo stesso ricorso in esame nelle conclusioni scritte per questo procedimento, nel giudizio di appello il Pubblico ministero, nelle sue conclusioni tardivamente conosciute dal Difesa del ricorrente, si è limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, sicché non irragionevolmente la Corte di appello — che ha così valutato l'eccezione formulata dalla Difesa il 6 marzo 2023 con una integrazione delle conclusioni iscritte delle quali la sentenza impugnata dà atto — ha argomentato che le conclusioni sono risultate irrilevanti ai fini della decisione. Né, inoltre, diversamente da quel che assume il ricorrente, una tempestiva conoscenza delle richieste del Pubblico ministero avrebbe eventualmente consentito alla difesa di attivarsi per munirsi di una procura speciale e proporre un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. perché ex art. 591-bis. comma 1, ultimo periodo, cod. proc pen. la proposta di concordato in appello deve essere formulata entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza.Pertanto, poiché non emerge un concreto pregiudizio derivato alla Difesa dalla tardiva conoscenza delle conclusioni del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terraciano, Rv. 285040; Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941) il primo motivo di ricorso risulta infondato. 2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. Con l'atto di appello il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una di specie corrispondente ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, ma la Corte di appello non ha in alcun modo risposto alla richiesta. Questa mancanza comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto, perché non risulta possibile desumere dal suo contenuto neanche una motivazione implicita (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114) e la Corte di cassazione non ha il potere di esprimere valutazioni sul tema oggetto del motivo di appello (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla pena sostitutiva richie 61 e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Perugia. Ri