CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito le responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (entrambi) e di cui agli artt. 7 I. n. 895 del 1967 e 648 cod. pen. (il solo [OSCURATO:PERSONA]) confermando le pene ritenute di giustizia loro inflitte in primo grado. Rilevato che i motivi dedotti dai ricorrenti nei rispettivi atti di impugnazione si rivelano: - improponibili o manifestamente infondati quelli articolati da Tripodi in punto di mero fatto (primo motivo) e palesemente destituito di fondamento (il secondo) in relazione alla gravità della condotta, risultante dalla stessa imputazione e incompatibile con l'invocato riconoscimento del fatto di lieve entità; - improponibili, in quanto vedenti direttamente sul merito dell'accusa, quelli articolati da [OSCURATO:PERSONA] e miranti in sostanza ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio. Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle e.,Irt <3z. cl spese processuali e della somma di euro tremilaiOn favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottrre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])Villo4i cffla Petrozzellis ; IL C7.-5,