CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in ordine alla concessione dei doppi benefici di legge. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Osservato, in particolare, che la Corte d'appello di Torino ha dato attenta risposta alle deduzioni difensive ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 3 della sentenza impugnata). 5. Deve evidenziarsi che è estraneo al devolutum, sicché inammissibile, il motivo di ricorso che censura il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, perché non risulta, né il ricorso si duole della mancata corretta sintesi dei motivi di appello, che tale questione sia stata specificamente sviluppata nell'impugnazione di merito. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P