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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35060/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il medesimo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (cfr. penultima pag. della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso generico in quanto re iterativo di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; ritenuto che lo stesso motivo di ricorso è,altresì,manifestamente infondato, giacché non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., avuto riguardo alla mancanza di segnali di resipiscenza del ricorrente ed alla sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il medesimo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (cfr. penultima pag. della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso generico in quanto re iterativo di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; ritenuto che lo stesso motivo di ricorso è,altresì,manifestamente infondato, giacché non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 62-bis cod.pen., avuto riguardo alla mancanza di segnali di resipiscenza del ricorrente ed alla sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,