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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20777/2026

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LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare un'ipotesi di reato; ed è inammissibile, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Inoltre, risulta manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, atteso che tali asseriti difetti non emergono dal provvedimento impugnato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., è aspecifico in quanto il ricorrente si limita ad una mera enunciazione di principi, omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base ha mosso censure alla decisione avversata.

Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 26882) ha più volte ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);Considerato che il ricorrente rivolge inammissibilmente a questa Corte un'istanza di sostituzione della pena detentiva poiché, in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata nei gradi di merito, già pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d.

"riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare un'ipotesi di reato; ed è inammissibile, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, risulta manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, atteso che tali asseriti difetti non emergono dal provvedimento impugnato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., è aspecifico in quanto il ricorrente si limita ad una mera enunciazione di principi, omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base ha mosso censure alla decisione avversata. Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 26882) ha più volte ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);Considerato che il ricorrente rivolge inammissibilmente a questa Corte un'istanza di sostituzione della pena detentiva poiché, in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata nei gradi di merito, già pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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