CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1909/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante de "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con la quale era stata chiesta la revocazione della confisca di prevenzione di un immobile disposta con decreto del 9 ottobre 2019 (irrevocabile il 25 gennaio 2021) dal Tribunale di Milano. Da quanto emerge dal provvedimento in esame, la confisca aveva come presupposto il fatto che l'immobile, ancorché intestato a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato acquistato 1'11 ottobre 2016 con somme di illecita provenienza del padre di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], soggetto socialmente pericoloso. L'istanza si basava sull'assunto che nel procedimento di prevenzione sarebbe stata omessa la valutazione di una circostanza puntualmente detta, secondo cui la provvista utilizzata per l'acquisto del bene, pari alla somma di euro 204.000 euro data in pegno alla banca albanese per ottenere l'erogazione del mutuo pari a euro 170.000 euro, era risalente ad epoca in cui il proposto non era ancora stato ritenuto socialmente pericoloso; e che questa prova - la cui acquisizione ex officio era stata chiesta in quella sede ma disattesa - era stata ottenuta solo successivamente al procedimento per l'impossibilità di recarsi in Albania (per ragioni economiche e per la pandemia Covid-19). Secondo la Corte di appello, non poteva considerarsi "prova nuova", che poteva giustificare la revocazione, la circostanza dedotta nella richiesta, ovvero che la formazione della provvista per l'acquisto dell'immobile era avvenuta in epoca precedente alla ritenuta pericolosità sociale del proposto, trattandosi di tema di prova già introdotto nel giudizio di prevenzione (sulla scorta di estratti conto del proposto) e ritenuto non decisivo. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore de "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore de "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo del comune difensore e con atti distinti, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 606, lett. b cpp); violazione di legge, per motivazione apparente, su tema decisivo (art. 606, lett. b, c, e cod. proc. pen.). I tre ricorrenti sono comproprietari dell'immobile confiscato, al cui interno gestiscono da alcuni anni il ristorante-pizzeria "[OSCURATO:SOCIETA]". La Corte di appello ha travisato la richiesta di revocazione, in quanto la stessa riguardava la prova nuova della "garanzia" prestata dal proposto alla banca albanese (i risparmi di [OSCURATO:PERSONA] risalenti al 2014), a fronte della quale ha ottenuto il mutuo nel 2016, con il quale ha provveduto all'acquisto dell'immobile. Prova ottenuta soltanto nell'agosto 2021 e sulla quale non si è quindi pronunciato il giudice del giudizio pregresso. La Corte di appello non ha affrontato il tema della deducibilità della prova nuova (era stata richiesta invano la acquisizione ex officio al giudice del pregresg6 procedimento e la prova è stata ottenuta solo nell'agosto 2021 stante i problemi della pandemia). 3. Con pec del 20 gennaio 2022, la difesa dei ricorrenti ha presentato motivi aggiunti per [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha ribadito quanto dedotto con il ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente va esclusa la legittimazione ad impugnare il provvedimento in epigrafe indicato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che costoro hanno avanzato l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], allegando al presente ricorso, tra l'altro, l'atto con cui entrambi hanno presentato autonome istanze di revocazione con riferimento al medesimo immobile oggetto di confisca. 3. In ogni caso, i ricorsi sono tutti inammissibili, in quanto meramente reiterativi di una questione affrontata e risolta dalla Corte di appello con argomenti immuni da censure rilevabili in questa sede. Il rimedio straordinario della revocazione, ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, ha ad oggetto la «decisione definitiva sulla confisca di prevenzione» e mira alla riparazione di un errore giudiziario, tanto che la sua esperibilità è legata alla ricorrenza di un novum probatorio che, se palesato al momento del provvedimento impugnato, avrebbe condotto ad una decisione di segno inverso (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]). Secondo un orientamento largamente maggioritario, da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite con il citato arresto, le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti "fatti decisivi" e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio, mentre non lo sono quelle deducibili e non dedotte nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707). Dal decreto che ha ordinato la confisca emerge che il Tribunale aveva esaminato sia le allegazioni difensive (pag. 17), secondo cui il proposto "Aliu avesse in Albania cospicue disponibilità economiche accumulate nel corso del tempo", ritenendole non decisive a giustificare il lecito acquisto dell'immobile (secondo il Tribunale, il pregresso accumulo in Albania era privo di giustificazione quanto alla lecita provenienza), sia l'operazione di finanziamento, attraverso la quale era stata tratta la provvista per l'acquisto dell'immobile (secondo il Tribunale, era singolare la modalità di finanziamento bancario, garantito da un deposito di danaro di euro 204.000 euro, volta ad occultare in realtà, a mò di artificio, la vera provenienza dei proventi utilizzati per l'acquisto). Quindi, come correttamente ha rilevato la Corte di appello, il tema che si, assume "nuovo" era stato introdotto nel giudizio di prevenzione (sulla scorta di estratti del conto del proposto) e affrontato dai giudici e comunque ritenuto non decisivo non per la mancata prova dell'epoca di accumulo della somma posta in garanzia. 4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. L'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti proposti da [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som