CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo E da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1946 Avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Palermo il 10 giugno 2022 nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1946 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1973 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 giugno 1982 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della Procura Generale con conseguente annullamento in parte qua del decreto gravato nonché per la infondatezza del ricorso della D'Anna; letta le memorie trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, con le quali è stata chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della parte pubblica; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato quello appellato, reso dal Tribunale locale, e, in particolare, ha disposto la restituzione dei beni confiscati in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente la pericolosità sociale qualificata in origine ascritta alla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b); ha escluso la pericolosità qualificata ascritta dal Tribunale a [OSCURATO:PERSONA]Anna ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), confermando invece il giudizio di primo grado quanto al relativo presupposto soggettivo limitatamente alla ipotesi di cui alla lettera b) della medesima disposizione e per l'effetto ha mantenuto ferma la confisca dei beni sequestrati con decreto del 22 novembre 2016 (somme di denaro in contanti, preziosi e il saldo attivo di diversi rapporti di conto corrente), direttamente o indirettamente (perché formalmente in testa al genero [OSCURATO:PERSONA]) riferiti alla disponibilità della predetta, beni ritenuti "prodotto" dell'ipotesi di reato sintomatica della pericolosità sociale confermata, disponendo la restituzione di tutte le altre utilità confiscate alla D'Anna nonché di quelle, intestate alla figlia [OSCURATO:PERSONA] ma ritenute riferibili alla sostanziale disponibilità della detta proposta, delle quali era stata ordinata l'ablazione sul presupposto della ipotesi di pericolosità sociale qualificata non riscontrata dalla Corte territoriale. 2. Avverso il detto decreto hanno proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo e la difesa di [OSCURATO:PERSONA]Anna. 3. Con il ricorso della parte pubblica si lamenta violazione di legge in relazione alla erronea interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare si evidenzia che nel riscontrare il profilo di pericolosità sociale qualificata di cui alla lettera a) il Giudice della prevenzione doveva prescindere dall'accertamento di effettivi profili di responsabilità della partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen.: sia per il diverso oggetto della relativa verifica (considerato il diverso portato dell'appartenenza mafiosa considerata dalla fattispecie di pericolosità rispetto al reato fondante il giudizio di responsabilità penale); sia per la diversa grammatica probatoria sottesa al giudizio di prevenzione (in particolare con riguardo alla prova indiziaria, per la quale non valgono le regole indicate dall'ari 192 cod. proc. pen.). Alla luce di tali indicazioni e in particolare delle diverse dichiarazioni dei collaboranti ( Bisignano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), richiamate dallo stesso decreto gravato, si evinceva che le proposte, attraverso i pagamenti delle messe a posto elargiti in favore della criminalità organizzata avevano ricevuto evidenti vantaggi imprenditoriali tali da cristallizzare l'effettiva sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra siffatte dazioni e l'espansione dell'attività di impresa riferibile e D'Anna e Brancato. Tanto imponeva di rivalutare il giudizio di pericolosità sociale sotto il versante della appartenenza mafiosa e in coerenza di confermare la confisca disposta in primo grado anche in relazione alle utilità restituite dalla Corte di appello. 4. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Anna si lamenta per un verso la nullità assoluta del sequestro e della confisca disposti in danno della predetta, perché assunti, in violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011, in assenza della domanda in tal senso prospettata dall'organo proponente che, ad avviso della difesa, non avrebbe mai fatto riferimento alla ragione di pericolosità qualificata ritenuta dal Tribunale a fondamento della misura adottata; per altro verso il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato con riguardo al "giudizio prognostico" relativo alla pericolosità sociale della ricorrente, aspetto integralmente pretermesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, sia quello della parte pubblica che quello prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Anna sono inammissibili, per le ragioni di seguito precisate. 2. Giova premettere che [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state attinte dalla richiesta di misura di prevenzione formulata dalla Procura competente sulla base di una duplice ragione di pericolosità. Con riguardo alla ritenuta appartenenza mafiosa, la stessa trovava ragione nel subentro delle predette all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] - marito della Dlnna e padre delle altre due-, dopo la morte di quest'ultimo, nella titolarità delle azioni e soprattutto nella gestione del gruppo di imprese facente capo alla G.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], questa, partecipata, tra gli altri anche da [OSCURATO:PERSONA], la cui azione imprenditoriale, grazie al contributo fattivo delle proposte, doveva ritenersi, alla luce di diverse emergenze fattuali e in particolare di diverse dichiarazioni di collaboranti, permeato da evidenti interessenze con la criminalità organizzata dominante sul territorio, alle quali le proposte, in esecuzione della relativa attività gestoria, conferivano ingenti somme di denaro a titolo di "messa a posto" ricevendone in cambio favori direttamente incidenti sull'attività del gruppo di imprese facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA] (l'affidamento dei lavori inerenti alla costruzione di reti del gas e la rimozione di eventuali ostacoli nello svolgimento del relativo iter amministrativo).L'altra ipotesi di pericolosità qualificata si correlava ai reati ex art 512 bis cod. pen, fatti oggetto di apposito processo penale promosso ai danni delle suddette: in particolare, riguardava condotte inerenti al trasferimento di valori realizzati subito dopo l'esecuzione del sequestro di prevenzione disposto il 20 maggio 2013 nel corso del procedimento in questione al fine di eludere la misura in questione. Il Tribunale, nel rendere la confisca, confermando i decreti di sequestro resi nel corso del procedimento, limitò il giudizio di pericolosità, nelle due varianti sopra riferite, alla D'Anna e a [OSCURATO:PERSONA], escludendolo per [OSCURATO:PERSONA], ai cui danni l'ablazione venne comunque disposta non più come diretta destinataria della misura, bensì come terza interessata, perchè intestataria di utilità riferibili alla madre. In appello, per quanto già evidenziato, è stata confermata la pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA]Anna, limitatamente, peraltro, alla sola ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma dell'ari 4 del d.lgs n. 159 del 2011. Da qui la conferma della confisca delle utilità immediatamente correlate a tale ragione di pericolosità, riferite anche indirettamente alla D'Anna (i beni sequestrati con il decreto novembre 2016); e la restituzione di tutti gli altri beni che sulla ipotesi di appartenenza mafiosa facevano leva. 3. Tanto premesso, va anche precisato che nel caso non è stata emessa alcuna misura personale. Sono dunque del tutto eccentriche le considerazioni spese nel ricorso della Procura (laddove ci si riferisce all'attualità del giudizio di pericolosità) ma soprattutto quelle svolte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Anna (con il secondo motivo, laddove ci si lamenta del difetto di motivazione in relazione al giudizio prognostico, sempre inerente al presupposto soggettivo della confisca, all'evidenza indifferente rispetto alla ablazione). 4. Il ricorso della parte pubblica è aspecifico oltre che inconferente nella parte finale del relativo argomentare. 4.1. Sotto quest'ultimo versante, devono infatti ritenersi eccentriche al tema le considerazioni svolte richiamando gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte sulla "impresa mafiosa" assertivamente riferibile alle proposte, siccome integralmente pervasa dalle logiche tipicamente proprie della criminalità organizzata: aspetto, questo, funzionale alla latitudine della confisca da disporre, nel caso reso indifferente dalle considerazioni spese dalla Corte del merito con riguardo al presupposto soggettivo che ne sta a monte, escludendo la pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa ritenuta in primo grado. 4.2. E con riguardo a siffatto tema, l'impugnazione della Procura Generale denunzia la sua marcata aspecificità. Va rimarcato che il ricorso muove da indicazioni di principio certamente condivisibili alle quali, tuttavia, non fa seguire alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali la denunziata violazione di legge sarebbe nel caso prospettabile. 4.2.1. In particolare, la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione degli elementi di valutazione (le dichiarazioni dei diversi collaboranti) riportati dallo stesso decreto gravato nel riferire il tenore della della decisione appellata senza poi confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte del merito nel negare valenza indiziaria alle citate propalazioni e alle ulteriori risultanze in origine evocate a sostegno della pericolosità qualificata ascritta alle due proposte ( salvo per quella di cui alla lettera b dell'ad 4 del codice antimafia riferita alla D'Anna), escludendone l'utile apprezzabilità rispetto alla verifica demandata nel caso al giudice della prevenzione con considerazioni estranee a fatture logiche e per ciò solo di certo immuni da censure prospettabili in questa sede, vieppiù considerando i limiti imposti nella materia dagli artt. 10 e 27 del codice antimafia. 4.2.2. L'impugnazione, infatti, non fa cenno alle valutazioni spese (pag. 14/18 del provvedimento gravato) dalla Corte del merito nell'escludere un coinvolgimento della D'Anna nella attività di gestione del gruppo di imprese facente capo alla [OSCURATO:SOCIETA], evidenziando che l'interesse evocato dal Tribunale, piuttosto che confermare un ruolo attivo della proposta nell'amministrazione era invece compatibile con gli interessi inerenti al ruolo tipicamente proprio del soggetto titolare di quote rilevanti del relativo capitale sociale. Aspetto, questo, peraltro confermato, nel ritenere della Corte del merito, dai dichiaranti valorizzati dall'accusa ( dalle cui propalazioni non sarebbe emerso un contributo immediato della D'Anna sulle scelte operative dirette a favorire "cosa nostra"); nonché dall'unica vicenda che la vide diretta protagonista quanto a decisioni assunte nella immediata amministrazione della società destinate ad intrecciarsi con l'azione della criminalità organizzata ( l'estorsione realizzata da [OSCURATO:PERSONA]) che, ad avviso della Corte del merito non diede conto di alcun atteggiamento collaborativo della proposta con gli esponenti mafiosi che nel caso la vessavano. 4.2.3. Quanto ai profili di appartenenza mafiosa ascritti a [OSCURATO:PERSONA], nulla si osserva criticamente rispetto alle considerazioni svolte dalla Corte del merito nel ritenere centrale se non assorbente, quanto all'amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA], il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] ( presidente del relativo Cda e amministratore delegato in uno alla proposta) che si muoveva, per quanto messo in evidenza dal decreto gravato, in termini di marcata preminenza decisoria, nell'interesse della partecipazione riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; né vi è un confronto specifico con l'argomentare diretto a escludere rilevanza alle dichiarazioni di Brusca ( riferite all'epoca in cui la gestione dell'ente era del padre della proposta) e a quelle di Riggio e Bisignano (ricondotte ad una ipotesi di mera estorsione).Del resto, va anche rimarcato che l'inerzia critica del ricorso che occupa, ha finito per estendersi anche alle considerazioni generali e assorbenti attraverso le quali è stato messo in evidenza dalla Corte merito che le interessenze tra gestione della [OSCURATO:SOCIETA] e mondo mafioso, rimarcate dal provvedimento appellato, si riferivano essenzialmente a momenti antecedenti all'assunzione di un ruolo formale nella amministrazione dell'ente da parte della proposta o ad epoca successiva alla avvenuta cessione delle relative partecipazioni sociali da parte della famiglia D'anna/Brancato: argomentazioni, anche queste dall'evidente valenza dirimente, trascurate dal ricorso della parte pubblica. 4.2.3. Il tema inerente l'altra ragione della pericolosità sociale qualificata ascritta a [OSCURATO:PERSONA] (esclusa dalla Corte sul presupposto della dichiarata improcedibilità della parallela azione penale perché le condotte di reato indicate quali espressioni sintomatiche della relativa pericolosità sociale sarebbero state realizzate dalla proposta quando si trovava all'estero ove la stessa risiedeva al momento di esercizio dell'azione penale), non viene infine trattato dal ricorso, che, se possibile, in parte qua, denunzia profili di genericità ancora più marcati: oltre a non confrontarsi con l'argomentare della Corte del merito, l'impugnazione trascura integralmente anche di segnalare le ragioni costitutive della relativa richiesta. Da qui l'inammissibilità del ricorso della Procura generale. 5. Parimenti inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anna. Detto già del secondo motivo di ricorso, quanto al primo è facile evidenziare che lo stesso appare immediatamente smentito dalla stessa documentazione allegata all'impugnazione (il decreto di sequestro reso nel novembre del 2016 e la richiesta dell'organo proponente che ebbe a precederlo). La lettura di tali atti, favorita dalla natura del vizio prospettato, consente di evidenziare che nella relativa richiesta l'ufficio proponente ebbe a fondare la proposta richiamando (unicamente) le condotte oggetto di parallela verifica penale relative al fraudolento trasferimento di valori realizzati dalla D'Anna dopo il primo decreto di sequestro reso nel coso del procedimento di prevenzione che occupa. Corrisponde al vero che la richiesta non specificava espressamente il tipo di pericolosità evocata a sostegno della misura invocata ma le connotazioni del presupposto soggettivo diretto a supportare il provvedimento anticipatorio della relativa ablazione emergeva con immediatezza sul piano logico giuridico dalla natura del reato indicato a sostegno del relativo giudizio, evocativo senza incertezze, della specifica ipotesi di pericolosità sociale tipizzata dal legislatore e apprezzata dal Tribunale nella specie. Il tutto senza considerare che - introdotti, dall'organo proponente, i fatti a supporto della richiesta-, la relativa valutazione rientrava tra i compiti ascritti al Tribunale, perché inerenti alla corretta qualificazione giuridica da dare alle vicende portate al suo scrutinio.6. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna della D'Anna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dich