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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 37435/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari , in parziale riforma della sentenza , ex art. 442 cod.proc. pen. , del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani di condannadi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen contestato al capo a ) e al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen. contestato al capo b ) , ha ridotto la p ena ad anni 4 e giorni 20 di reclusioneed euro 1000 di multa .

Nelle sentenze di merito conformi si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] , in data 16 ottobre2023, si era impossessa to d i due paia di occhiali da sole sottratt i dagli scaffaliespositivi del negozio denominato Faggella e , in data 20 ot t obre 2023 , si eraimpossessato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di alcuni prodotti per l’igiene dentalesottratti dagli scaffali della [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei reati era avvenuta tramite la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, nonché attraverso la verifica delle celle agganciatedall’ utenza cellulare a lui in uso. 2.Avverso la sentenza , l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulandodue motiv i. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità .

Il difensore osserva che il riconoscimento dell’imputato quale autore del reato era avvenut o attraverso il confronto effettuatodagli operanti tra le foto segnaletiche e le immagini estrapolate dalle telecamere e non già , come sarebbe stato necessario , ad opera dei soggetti denuncianti che avevano avuto diretta e immediata percezione degli autori del furto.

Inoltre, la Corte nulla aveva argomentato in merito alla censura con cui si eraevidenziato, con riferimento al reato contestato al capo b) , che il furto era stato realizzato tra le ore 12:37 e le ore 12:39 , mentre solo alle 12:41 il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella della città di Barletta, sicch é non erastato accertato dove fosse effettivamente [OSCURATO:PERSONA] al moment o dell’azione delittuosa. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen. , al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla mancata esclusione della recidiva; la violazione del divietodi reformatio in peius con riferimento all’aumento di pena effettuato per larecidiva.

Il difensore osserva, in ordine al reato contestato al capo b), che la diretta percezione del furto da parte della dipendente era elemento idoneo a escludere la configurabilità della circostanza aggravante della destrezza, in quantol’imputato, facendosi sorprendere, aveva dimostrato di non ave re usato alcuna particolare abilità.

Inoltre , in ordine ad entrambi i reati contestati illegittimamente era stata riconosciuta la circostanza aggravante della esposizionealla pubblica fede, posto che vi era stata una custodia continuata e direttadella cosa, sia pure ad opera del personale addetto alla vendita, tanto che intutti e due gli episodi l’attività di sottrazione era stata monitorata in diretta.

Nel negare il r iconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’entità del profitto e dei numerosi precedenti penali a suo carico, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del corretto comportamento processualedel ricorrente , comprovato anche dalla scelta del rito, della risalenza deiprecedenti penali e del fatto che il danno prodotto non era considerevole.

Nel riconosc ere la recidiva in ragione “della lunga e articolata carriera criminale”,la Corte non avrebbe valutato che il fatto concreto posto in essere nonpoteva essere espressione di accresciuta pericolosità, essendo le precedenti condannerelative a fatti assai risalenti nel tempo.

Inoltre, pur avendo la Corte rettificatoil calcolo e diminuito la pena, tuttavia aveva operato per la recidiva un aumento m aggiore di quello previsto i n primo grado e , in tal modo, aveva violatoil divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. 3.Il p rocuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’ inammissibil ità del ricorso. 4.Il difensore dell’imputato, con memoria de l 14 ottobre 2025 , ha insistito perl’accoglimento del ricorso .

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricors o non supera il vaglio di ammissibilità . 2.Il primo motivo , con cui si contesta la identificazione dell’imputato quale autoredei furti contestati, è inammissibile .

La Corte di appello ha dato atto che , in occasione di entrambi i furti , [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso in maniera nitida dalle telecamere di videosorveglianza ne ll’atto di fare ingresso negli esercizi, nonché ne ll ’atto di asportarela merce dagli scaffali per poi uscire , e d era stato riconosciuto dagli operanti,che già lo conoscevano per averlo controllato più volte , alcune delle qualiin compagnia di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato di cui al capo b) .

In relazione a tale ultimo reato, la Corte, inoltre, ha anche valorizzato il dato ricavabile dalle celle impegnate dalle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e al correo Contininel momento in cui, subito dopo il furto, erano entrati in contatto fra di loro,corrispondenti alla zona di copertura della farmacia.

Ilricorrente n on lamenta la scarsa attendibilità del riconoscimento effettuato dalla p olizia giudi zia ria , ma assume , in maniera avversativa, c he avrebbero dovutoessere le persone offese ad identificare l’autore del furto .

R ileva, inoltre, chel’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella del Comune di Barletta solodue minuti dopo il furto, sicché tale accertamento non varrebbe a provare la suapresenza in loco nel momento esatto in cui il reato era stato consumato .

Laprima censura è manifestamente infondata, posto che il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria è una prova, sia pure atipica , pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità ( Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160 – 01; Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280399 – 01 ; Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv.277635 - 01 ) .

Laseconda doglianza è inammissibile, in quanto non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata con cui che la Corte ha spiegato come l’orario di impegno delle celle fosse corrispondente a quello del reato , e d è comunquevolta a sottoporre a questa Corte l'apprezzamento e la valutazione delsignificato degli elementi probatori.

A tale fine , deve ribadirsi che esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una “rilettura” di element i di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Il ricorrente contesta in maniera ge nerica l’efficacia dimostrativa degli elementi richiamati dai giudici di merito a sostegno della affermazione di responsabilità, senza, in alcun modo intaccare la tenuta logica dell’iter argomentativoseguito. 3.Il secondo motivo , incentrato sul trattamento sanzionatorio anche in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti , è manifestamente infondatoin tutte le sue articolazioni . 3.1.La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell a circostanz a aggravant e delladestrezza contestata al capo b) e dell a circostanza aggravante dell’ essere stato commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, contestata in entrambi i capi, sulla base di dati di fatto coerenti, nel rispetto dei principi enucleatidalla giurisprudenza di legittimità.

Inparticolare, c on riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod.pen. , i giudici hanno desunto la particolare abilità e astuzia con cui era statarealizzata la condotta di reato dal fatto che il correo, fingendosi interessato all’acquisito,avesse fatto in modo di distrarre la dipendente vicina all’espositore preso di mira da [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che questi si fosse abbassato dietro l’espositoreper non essere visto e avesse ripo sto repentinamente la merce appresa nella busta della spesa .

La motivazione adottata è in linea con la nozionedi destrezza delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv.270088), che hanno precis ato sussistere tale aggravante qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eluderela sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente cheegli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

All’obiezione del ricorrente,reiterata negli stessi termini in questa sede, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avevaagito a volto scoperto ed era stato visto nell’atto di apprendere la merce, la Corte ha replicato che la presenza della telecamera e l’avvistamento dell’azione da parte di una dipendente n on valevano ad escludere l’abile strategia pianificata dall’imputato, volta a eludere il controllo della merce dal banco di vendita , in coerenza, ancora una volta con quanto affermato dalla giurisprudenzadi legittimità (a proposito della compatibilità della aggravante conil fatto che ci si accorga della manovra furtiva si veda S ez. 2, n. 12851 del 07/12/2017,dep. 2 018 , Rv. 272688 – 01 ).

Conriferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 7 cod. pen., la Corte ne ha ritenuto la compatibilità con la presenza di un sistema di videosorveglianza,in assenza di addetti alla visione in diretta delle immagini, in conformitàdel principio per cui l’esposizione alla pubblica fede non sussiste solo n elle ipotesi in cui vi sia una sorveglianza modulata in modo tale da garantire un controllo costante e diretto sul bene, efficace nell’impedire la sottrazione(Sez. 5 , n. 1509 del 26/10/2020 , dep. 2021 , Rv. 280157 ; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, d ep. 2016 , Rv. 265808 ) .

Il motivo in esame, nel censurareil riconoscimento della aggravante in esame, ribadisce ch e in tutti e due gli episodi l’attività di sottrazione era stata monitorata in diretta da personaledipendente, ma nulla obietta al passaggio argomentativo con cui la Corte ha spiegato che solo per caso , e non già in ragione di una attività di sorveglianza specificamente efficace per impedire la sottrazione del bene , le azioni furtive erano state percepite da una dipendente della farmacia e dal titolaredel negozio di ottica. 3.2.In ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze, la Corte di appello, oltre a rimarcare l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) , ha ancorato la valutazione negativaagli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e in particolare al la gravità della condotta di reato anche sotto il profilo dell’entità dei profitti ricavati e al la spiccata capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali , adottandouna motivazione che, in quanto logica, non può essere sindacata in sede di legittimità .

Il motivo di ricorso, di contro, si limita ad avversare in manieragenerica l’affermazione della Corte in ordine all’entità del profitto e a richiamareil corretto comportamento processuale dell’imputato, non tenendo conto de l principio per cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione(Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez.2, n. 2285 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). 3.3.La Corte di appello ha anche motivato in maniera adeguata in ordine allasussistenza della recidiva, rimarcando i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, che valevano a qualificare nel caso in esame la reiterazione dell’illecito come concreto sintomo di accresciuta pericolosità e di maggiore colpevolezza(S ez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n.16244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Il motivo di ricorso, da un lato, non si confrontacon il suddetto passaggio argomentativo con cui è stata valorizzata , appunto, la biografia criminale non già di pe sé, bensì in rapporto al reato commesso; dall’altro lamenta che la Corte abbia menzionato anche la sentenza di condanna del 2023, senza tenere conto che, come espressamente indicato nella sentenza impugnata, il passaggio in giudicato di detta sentenza era avvenuto il 23 settembre 2023, ovvero prima dei fatti per cui si procede, e pertantovaleva anch’essa ad integrare la recidiva ex art. 99 cod. pen. 3.4.Infine la Corte non è incorsa nella lamentata violazione del divieto di reformatio in peius : nel correggere il calcolo della pena effettuato dal Gip, che erroneamente, nell’operare gli aumenti di pena in relazione al concorso delle circostanze ex art. 625 cod. pen. e 99 comma 4 cod. pen., non aveva tenuto contodella previsione di cui all’art. 63 comma 4 cod. pen. ( secondo cui deve applicarsi soltanto la pena prevista per la circostanza più grave, su cui può essereoperato un aumento facoltativo fino ad un terzo), la Corte ha calcolato la penaper il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. in anni 3 di reclusione e euro 900,00 di multa e l ’aumento di pena per la recidiva in mesi 11 di reclusionee euro 300,00 di multa (inferiore a d anni 2 di reclusione e d euro 600 dimulta stabilit i in primo grado) e non già, come indicato nel ricorso, in anni 3 e mesi11 di reclusione e euro 1200 di multa. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, anorma dell'art. 616 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari , in parziale riforma della sentenza , ex art. 442 cod.proc. pen. , del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani di condannadi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen contestato al capo a ) e al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen. contestato al capo b ) , ha ridotto la p ena ad anni 4 e giorni 20 di reclusioneed euro 1000 di multa . Nelle sentenze di merito conformi si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] , in data 16 ottobre2023, si era impossessa to d i due paia di occhiali da sole sottratt i dagli scaffaliespositivi del negozio denominato Faggella e , in data 20 ot t obre 2023 , si eraimpossessato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di alcuni prodotti per l’igiene dentalesottratti dagli scaffali della [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] quale autore dei reati era avvenuta tramite la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, nonché attraverso la verifica delle celle agganciatedall’ utenza cellulare a lui in uso. 2.Avverso la sentenza , l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulandodue motiv i. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità . Il difensore osserva che il riconoscimento dell’imputato quale autore del reato era avvenut o attraverso il confronto effettuatodagli operanti tra le foto segnaletiche e le immagini estrapolate dalle telecamere e non già , come sarebbe stato necessario , ad opera dei soggetti denuncianti che avevano avuto diretta e immediata percezione degli autori del furto. Inoltre, la Corte nulla aveva argomentato in merito alla censura con cui si eraevidenziato, con riferimento al reato contestato al capo b) , che il furto era stato realizzato tra le ore 12:37 e le ore 12:39 , mentre solo alle 12:41 il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella della città di Barletta, sicch é non erastato accertato dove fosse effettivamente [OSCURATO:PERSONA] al moment o dell’azione delittuosa. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen. , al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla mancata esclusione della recidiva; la violazione del divietodi reformatio in peius con riferimento all’aumento di pena effettuato per larecidiva. Il difensore osserva, in ordine al reato contestato al capo b), che la diretta percezione del furto da parte della dipendente era elemento idoneo a escludere la configurabilità della circostanza aggravante della destrezza, in quantol’imputato, facendosi sorprendere, aveva dimostrato di non ave re usato alcuna particolare abilità. Inoltre , in ordine ad entrambi i reati contestati illegittimamente era stata riconosciuta la circostanza aggravante della esposizionealla pubblica fede, posto che vi era stata una custodia continuata e direttadella cosa, sia pure ad opera del personale addetto alla vendita, tanto che intutti e due gli episodi l’attività di sottrazione era stata monitorata in diretta. Nel negare il r iconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’entità del profitto e dei numerosi precedenti penali a suo carico, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del corretto comportamento processualedel ricorrente , comprovato anche dalla scelta del rito, della risalenza deiprecedenti penali e del fatto che il danno prodotto non era considerevole. Nel riconosc ere la recidiva in ragione “della lunga e articolata carriera criminale”,la Corte non avrebbe valutato che il fatto concreto posto in essere nonpoteva essere espressione di accresciuta pericolosità, essendo le precedenti condannerelative a fatti assai risalenti nel tempo. Inoltre, pur avendo la Corte rettificatoil calcolo e diminuito la pena, tuttavia aveva operato per la recidiva un aumento m aggiore di quello previsto i n primo grado e , in tal modo, aveva violatoil divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. 3.Il p rocuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’ inammissibil ità del ricorso. 4.Il difensore dell’imputato, con memoria de l 14 ottobre 2025 , ha insistito perl’accoglimento del ricorso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricors o non supera il vaglio di ammissibilità . 2.Il primo motivo , con cui si contesta la identificazione dell’imputato quale autoredei furti contestati, è inammissibile . La Corte di appello ha dato atto che , in occasione di entrambi i furti , [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso in maniera nitida dalle telecamere di videosorveglianza ne ll’atto di fare ingresso negli esercizi, nonché ne ll ’atto di asportarela merce dagli scaffali per poi uscire , e d era stato riconosciuto dagli operanti,che già lo conoscevano per averlo controllato più volte , alcune delle qualiin compagnia di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato di cui al capo b) . In relazione a tale ultimo reato, la Corte, inoltre, ha anche valorizzato il dato ricavabile dalle celle impegnate dalle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e al correo Contininel momento in cui, subito dopo il furto, erano entrati in contatto fra di loro,corrispondenti alla zona di copertura della farmacia. Ilricorrente n on lamenta la scarsa attendibilità del riconoscimento effettuato dalla p olizia giudi zia ria , ma assume , in maniera avversativa, c he avrebbero dovutoessere le persone offese ad identificare l’autore del furto . R ileva, inoltre, chel’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato la cella del Comune di Barletta solodue minuti dopo il furto, sicché tale accertamento non varrebbe a provare la suapresenza in loco nel momento esatto in cui il reato era stato consumato . Laprima censura è manifestamente infondata, posto che il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria è una prova, sia pure atipica , pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità ( Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160 – 01; Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280399 – 01 ; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv.277635 - 01 ) . Laseconda doglianza è inammissibile, in quanto non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata con cui che la Corte ha spiegato come l’orario di impegno delle celle fosse corrispondente a quello del reato , e d è comunquevolta a sottoporre a questa Corte l'apprezzamento e la valutazione delsignificato degli elementi probatori. A tale fine , deve ribadirsi che esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una “rilettura” di element i di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Il ricorrente contesta in maniera ge nerica l’efficacia dimostrativa degli elementi richiamati dai giudici di merito a sostegno della affermazione di responsabilità, senza, in alcun modo intaccare la tenuta logica dell’iter argomentativoseguito. 3.Il secondo motivo , incentrato sul trattamento sanzionatorio anche in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti , è manifestamente infondatoin tutte le sue articolazioni . 3.1.La Corte ha riconosciuto la sussistenza dell a circostanz a aggravant e delladestrezza contestata al capo b) e dell a circostanza aggravante dell’ essere stato commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, contestata in entrambi i capi, sulla base di dati di fatto coerenti, nel rispetto dei principi enucleatidalla giurisprudenza di legittimità. Inparticolare, c on riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod.pen. , i giudici hanno desunto la particolare abilità e astuzia con cui era statarealizzata la condotta di reato dal fatto che il correo, fingendosi interessato all’acquisito,avesse fatto in modo di distrarre la dipendente vicina all’espositore preso di mira da [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che questi si fosse abbassato dietro l’espositoreper non essere visto e avesse ripo sto repentinamente la merce appresa nella busta della spesa . La motivazione adottata è in linea con la nozionedi destrezza delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv.270088), che hanno precis ato sussistere tale aggravante qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eluderela sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente cheegli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. All’obiezione del ricorrente,reiterata negli stessi termini in questa sede, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avevaagito a volto scoperto ed era stato visto nell’atto di apprendere la merce, la Corte ha replicato che la presenza della telecamera e l’avvistamento dell’azione da parte di una dipendente n on valevano ad escludere l’abile strategia pianificata dall’imputato, volta a eludere il controllo della merce dal banco di vendita , in coerenza, ancora una volta con quanto affermato dalla giurisprudenzadi legittimità (a proposito della compatibilità della aggravante conil fatto che ci si accorga della manovra furtiva si veda S ez. 2, n. 12851 del 07/12/2017,dep. 2 018 , Rv. 272688 – 01 ). Conriferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 7 cod. pen., la Corte ne ha ritenuto la compatibilità con la presenza di un sistema di videosorveglianza,in assenza di addetti alla visione in diretta delle immagini, in conformitàdel principio per cui l’esposizione alla pubblica fede non sussiste solo n elle ipotesi in cui vi sia una sorveglianza modulata in modo tale da garantire un controllo costante e diretto sul bene, efficace nell’impedire la sottrazione(Sez. 5 , n. 1509 del 26/10/2020 , dep. 2021 , Rv. 280157 ; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, d ep. 2016 , Rv. 265808 ) . Il motivo in esame, nel censurareil riconoscimento della aggravante in esame, ribadisce ch e in tutti e due gli episodi l’attività di sottrazione era stata monitorata in diretta da personaledipendente, ma nulla obietta al passaggio argomentativo con cui la Corte ha spiegato che solo per caso , e non già in ragione di una attività di sorveglianza specificamente efficace per impedire la sottrazione del bene , le azioni furtive erano state percepite da una dipendente della farmacia e dal titolaredel negozio di ottica. 3.2.In ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze, la Corte di appello, oltre a rimarcare l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) , ha ancorato la valutazione negativaagli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e in particolare al la gravità della condotta di reato anche sotto il profilo dell’entità dei profitti ricavati e al la spiccata capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali , adottandouna motivazione che, in quanto logica, non può essere sindacata in sede di legittimità . Il motivo di ricorso, di contro, si limita ad avversare in manieragenerica l’affermazione della Corte in ordine all’entità del profitto e a richiamareil corretto comportamento processuale dell’imputato, non tenendo conto de l principio per cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione(Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez.2, n. 2285 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). 3.3.La Corte di appello ha anche motivato in maniera adeguata in ordine allasussistenza della recidiva, rimarcando i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, che valevano a qualificare nel caso in esame la reiterazione dell’illecito come concreto sintomo di accresciuta pericolosità e di maggiore colpevolezza(S ez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n.16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Il motivo di ricorso, da un lato, non si confrontacon il suddetto passaggio argomentativo con cui è stata valorizzata , appunto, la biografia criminale non già di pe sé, bensì in rapporto al reato commesso; dall’altro lamenta che la Corte abbia menzionato anche la sentenza di condanna del 2023, senza tenere conto che, come espressamente indicato nella sentenza impugnata, il passaggio in giudicato di detta sentenza era avvenuto il 23 settembre 2023, ovvero prima dei fatti per cui si procede, e pertantovaleva anch’essa ad integrare la recidiva ex art. 99 cod. pen. 3.4.Infine la Corte non è incorsa nella lamentata violazione del divieto di reformatio in peius : nel correggere il calcolo della pena effettuato dal Gip, che erroneamente, nell’operare gli aumenti di pena in relazione al concorso delle circostanze ex art. 625 cod. pen. e 99 comma 4 cod. pen., non aveva tenuto contodella previsione di cui all’art. 63 comma 4 cod. pen. ( secondo cui deve applicarsi soltanto la pena prevista per la circostanza più grave, su cui può essereoperato un aumento facoltativo fino ad un terzo), la Corte ha calcolato la penaper il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. in anni 3 di reclusione e euro 900,00 di multa e l ’aumento di pena per la recidiva in mesi 11 di reclusionee euro 300,00 di multa (inferiore a d anni 2 di reclusione e d euro 600 dimulta stabilit i in primo grado) e non già, come indicato nel ricorso, in anni 3 e mesi11 di reclusione e euro 1200 di multa. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, anorma dell'art. 616 c
Sentenza Cassazione n. 37435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris