CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2026
Cassazione n. 21643/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
77avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendosull’istanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che chiedeval’indicazione della misura degli aumenti calcolati nella sentenza della Corte di appello con lesentenze meglio indicate nella richiesta, aveva disposto la trasmissione degli atti alPresidente coordinatore delle sezioni penali della Corte di appello per l’assegnazione delgiudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice perl’udienza preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamenteai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 della rubrica di quella sentenza.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione proponendo due motivi.Ha poi depositato rituale rinuncia al ricorso in data 10/01/2026.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienzadell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto dipresentare impugnazioni.Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione dirinuncia al ricorso per cassazione è stata depositata ritualmente in data 10/01/2026 daldifensore munito di procura speciale.3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella suaproposizione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]