CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della mancata disamina da parte del giudice di secondo grado di tutti gli elementi di cui all'art.133 c.p. nel valutare l'opportunità di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta la insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ragioni che giustificano la condanna. Il ricorso è inammissibile poiché, prima ancora che del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (mediante motivazione per relationem), è stato proposto personalmente dall'imputato, in relazione a sentenza pronunciata il 10 settembre 2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., posto che la autentica della sottoscrizione dell'imputato in calce al ricorso da parte del difensore non consente di attribuire a quest'ultima la paternità dell'atto d'impugnazione. Il ricorso deve essere, per questi motivi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].residente