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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04871/2023

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to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13942/2016 del ruolo generale, proposto DA B ASSI D ANILO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76P02 A059 S), nato ad Adria (RO), il 2 settembre 1976 e residente a Comacchio (FE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 64, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell’art. 83, co. 3, c.p.c., poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 35L04 L736 H) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68A18 D548 L), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

REGISTRO - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 863/12/2016 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (Bologna), depositata il 1° aprile 2016, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 461/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di liquidazione n.

TGK20146980002385, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la revoca delle agevolazioni fiscali usufruite dal ricorrente in sede di registrazione dell’atto di compravendita del 23 novembre 2009 avente ad oggetto il terreno agricolo di ha 8.33,74 circa sito in Comacchio, per non aver il Bassi prodotto nel termine di tre anni dallasua stipula il certificato attestante la sua qualità di coltivatore diretto;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 3 giugno 2016, formulando tre motivi di impugnazione; 3.l’Agenzia delle Entrate si costituiva con atto del 27 luglio 2016 al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c.; 4.con nota del 21 maggio 2019, notificata all’Agenzia delle Entrate in data 23/37 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA], nel rappresentare (e documentare) di aver richiesto all’agente della riscossione di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, con atto depositato il 29 aprile 2019, e di non aver più interesse alla decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

5. con ordinanza del 6 giugno 2019 questa Corte, dando atto della suindicata presentazione della dichiarazione di adesione agevolata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo;

6. con successiva memoria dell’8 luglio 2022, depositata l’11 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA], nel dar conto (e documentando) che il pagamento dell’ultima rata del piano di ammortamento concordato scadrà il 30 novembre 2023, ha ribadito di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare, quindi, allo stesso.

OSSERVA 6.Il ricorso va dichiarato estinto in ragione della predetta rinuncia.

7. Effettivame nte la procedura di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, attivata dl ricorrente, si concluderà dopo il pagamento dell’ultima rata prevista per il 30 novembre 2023, il che significa che il giudizio non può estinguersi secondo detta previsione, siccome «subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati… » (v. art. 3, co. 6, del d.l. n. 119/2018). 8.Nondimeno, resta la dichiarazione di rinuncia e sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l'estinzione del processo.

A tale esito non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez.

VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez.

V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez.

U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755).

9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo questasvolto difese. 10.E nemmeno ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 c.p.c. (cfr., tra le tante.

Cass., Sez.

L, 9 luglio 2020, n. 14641).

P .

Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13942/2016 del ruolo generale, proposto DA B ASSI D ANILO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76P02 A059 S), nato ad Adria (RO), il 2 settembre 1976 e residente a Comacchio (FE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 64, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi, ai sensi dell’art. 83, co. 3, c.p.c., poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 35L04 L736 H) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68A18 D548 L), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. REGISTRO - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 863/12/2016 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (Bologna), depositata il 1° aprile 2016, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 461/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di liquidazione n. TGK20146980002385, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la revoca delle agevolazioni fiscali usufruite dal ricorrente in sede di registrazione dell’atto di compravendita del 23 novembre 2009 avente ad oggetto il terreno agricolo di ha 8.33,74 circa sito in Comacchio, per non aver il Bassi prodotto nel termine di tre anni dallasua stipula il certificato attestante la sua qualità di coltivatore diretto; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 3 giugno 2016, formulando tre motivi di impugnazione; 3.l’Agenzia delle Entrate si costituiva con atto del 27 luglio 2016 al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c.; 4.con nota del 21 maggio 2019, notificata all’Agenzia delle Entrate in data 23/37 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA], nel rappresentare (e documentare) di aver richiesto all’agente della riscossione di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, con atto depositato il 29 aprile 2019, e di non aver più interesse alla decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; 5. con ordinanza del 6 giugno 2019 questa Corte, dando atto della suindicata presentazione della dichiarazione di adesione agevolata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo; 6. con successiva memoria dell’8 luglio 2022, depositata l’11 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA], nel dar conto (e documentando) che il pagamento dell’ultima rata del piano di ammortamento concordato scadrà il 30 novembre 2023, ha ribadito di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare, quindi, allo stesso. OSSERVA 6.Il ricorso va dichiarato estinto in ragione della predetta rinuncia. 7. Effettivame nte la procedura di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018, attivata dl ricorrente, si concluderà dopo il pagamento dell’ultima rata prevista per il 30 novembre 2023, il che significa che il giudizio non può estinguersi secondo detta previsione, siccome «subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati… » (v. art. 3, co. 6, del d.l. n. 119/2018). 8.Nondimeno, resta la dichiarazione di rinuncia e sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l'estinzione del processo. A tale esito non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez. U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755). 9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo questasvolto difese. 10.E nemmeno ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 c.p.c. (cfr., tra le tante. Cass., Sez. L, 9 luglio 2020, n. 14641). P . Q
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