CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di PerugiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria FrancescaLoy, che ha chiesto di rigettare il ricorso del Procuratore generale e di dichiarareinammissibile il ricorso dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riformadella sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di furto aggravato commesso in Perugia il 15 gennaio 2017 in danno dellaboratorio orafo all’insegna “ManuGiò”, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione.Disattendendo la richiesta del Procuratore generale di dichiarareinammissibile l’appello dell’imputato, la Corte territoriale l’ha ritenuto ammissibileancorché infondato, avendo stimato correlate alle ragioni della decisione appellatale doglianze circa il valore dimostrativo dei fotogrammi estrapolati dal sistema divideosorveglianza e circa la non decisività del rinvenimento della refurtiva indossoall’imputato. Donde, considerata assorbente la questione relativa allasopravvenuta prescrizione del reato ed esclusa la sussistenza della prova evidentedell’innocenza dell’imputato, ha dichiarato l’estinzione del furto ascrittoall’imputato ai sensi degli artt. 531 e 605 cod. proc. pen.2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione tanto ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, quanto l’imputatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il motivo unico del ricorso a firma del Procuratore generale si èdenunciata la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e si è dedotto chel’appello dell’imputato si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per genericitàdei motivi, siccome privo di un effettivo confronto con le argomentazioni poste afondamento della decisione di primo grado, con la conseguenza che la Corte diappello, in presenza di una impugnazione inammissibile, non avrebbe potutodichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.2.2. Con il motivo, altrettanto unico, del ricorso proposto nell’interesse diMasini, il suo difensore ha denunciato la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2,cod. proc. pen. e 624 e 625 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, deducendoche, considerata l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti atti a sostenerel’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto ascrittogli, questiavrebbe dovuto essere assolto nel merito e non prosciolto per prescrizione delreato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.Dall’esame dell’atto di appello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],consentito in ragione della natura processuale del vizio denunciato (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che il difensore avevacontestato l’affermazione di responsabilità dell’imputato deducendo che ifotogrammi estrapolati dai filmati di videosorveglianza non ne costituivano provainconfutabile, in quanto per nulla chiari, e che il rinvenimento sulla persona delMasini dei monili sottratti al laboratorio di oreficeria non costituiva provainequivocabile che egli fosse l’autore del furto, come, invece, sostenuto nellasentenza di condanna.Stando a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, ossia, che il sindacato del giudice di appellosull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quantoaccade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione dellamanifesta infondatezza dei motivi stessi (Rv. 268823 - 01), deve, dunque,convenirsi con la sentenza impugnata che l’appello, in quanto affidato a motivi alpiù manifestamente infondati, non poteva considerarsi inammissibile, di modo chela Corte territoriale del tutto correttamente ha dichiarato il reato ascritto aSalvatore [OSCURATO:PERSONA] estinto per intervenuta prescrizione.2. Anche il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La Corte territoriale, rilevata l’ammissibilità dell’appello presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto della mancata costituzione qualeparte civile della persona offesa dal reato, con l’accordare rilievo assorbenteall’intervenuta prescrizione del reato, non sussistendo la prova evidentedell’innocenza dell’imputato, si è attenuta all’insegnamento impartito dalle SezioniUnite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009; insegnamento secondo cui ilgiudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129,comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escluderel'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la suarilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosìche la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più alconcetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento (Rv. 244274 - 01).D’altro canto, secondo la sentenza citata, in presenza di una causa diestinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazionedella sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe, comunque,l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Rv.244275 - 01). Ne viene che, poiché i vizi dedotti dal ricorrente, ancorché formulatianche sotto l’egida formale della violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc.pen., sono sostanzialmente riconducibili all’ambito del solo vizio di motivazione, imotivi di ricorso con i quali gli stessi sono stati prospettati devono essere dichiaratiinammissibili.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi del Procuratoregenerale e dell'imputato devono essere dichiarati inammissibili. L’imputato deveessere, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e dell’imputato e condannaquest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]