CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27703/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25504-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 895/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].--- Ric. 2019 n. 25504 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- n.25504/2019 (14431 RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] Luigi propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un atto di pignoramento presso terzi; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il giudice tributario fosse carente di giurisdizione in ordine all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, essendo quest'ultimo preordinato all'esecuzione forzata e, in quanto tale, di competenza del giudice ordinario ed in quanto, nella specie, il giudice tributario si era già pronunciato in precedenza sugli atti presupposti all'impugnato pignoramento presso terzi; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 1 commi 5-8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, 11 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, 83 ed 84 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 3 e 4 cod. proc. civ., in quanto, a far data dal 1 luglio 2017, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 193 del 2016, era inibito all'Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi di difensori liberi professionisti, come illegittimamente fatto dall'Agenzia sia in primo che in secondo grado, non avendo la stesa indicato le fonti e gli atti che legittimassero la sua difesa da parte di un avvocato del libero foro, in luogo dell'Avvocatura dello Stato; che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 100 cod. proc. civ. ed in i particolare delle norme sulla cessazione della materia del contendere, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la cessazione della materia del contendere interveniva allorché nel contenzioso fosse sopravvenuta una situazione tale da eliminare ogni contrasto fra le parti, si da far venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale; e detta cessazione della materia del contendere era da ritenere pregiudiziale anche rispetto alle questioni di giurisdizione e di competenza; erroneamente pertanto la CTR aveva ritenuto di non decidere sulla cessazione della materia del contendere, a causa di un'asserita ma inesistente preclusione derivante dall'erronea declinazione della sua giurisdizione; al contrario, la cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto essere esaminata prima di ogni altra questione, compresa quella della giurisdizione; invero l'Agenzia delle entrate riscossione, con proprio atto unilaterale del 28 dicembre 2017, con riferimento al pignoramento impugnato, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva intrapresa, trasmettendo ad esso ricorrente detta dichiarazione con PEC del 28 dicembre 2017; sarebbe stato pertanto necessario dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente condanna dell'Agenzia delle entrate riscossione alla soccombenza virtuale; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione art. 37 cod. proc. civ. e 2 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la declaratoria di difetto di giurisdizione non era stata adeguatamente motivata; la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la giurisdizione tributaria andava esclusa solo per gli atti di esecuzione successivi alla notifica delle cartelle di pagamento presupposte; e, nella specie, esso ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento impugnato; la stessa CTP aveva peraltro affermato che dette cartelle erano state annullate con precedente sentenza, ormai passata in giudicato e prodotta da esso ricorrente in appello; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021.