CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 27184/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha dichiaratoinammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rescissionedel giudicato, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona il 7 luglio2023, con la quale era stata condannata alla pena di quattro anni di reclusione edeuro 300,00 di multa, rilevando la mancata allegazione di elementi in ordine allaindividuazione del momento in cui l’esecutata aveva avuto cognizione dellasentenza, da cui potere inferire la tempestività della proposta istanza di rescissione.2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione amezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, denuncia vizio di erronea applicazione della legge penale.Deduce che l’imputata non è mai venuta a conoscenza del processo e che lasua dichiarazione di assenza è avvenuta senza la verifica dei presupposti di cuiall’art. 420-bis cod. proc. pen. L’imputata, inoltre, non ha neppure avuto conoscenzasuccessiva della sentenza attraverso l’ordine di esecuzione di pene emesso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, in quanto non potutonotificare come desumibile dal verbale di vane ricerche emesso in proposito.Sostiene che il dies a quo, “in ossequio al principio del favor rei“, dovrebbeessere fatto risalire alla data di presentazione della medesima istanza di rescissionedi giudicato; in ipotesi contraria la parte istante verrebbe sottoposta ad una probatiodiabolica.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. La Corte di appello, invero, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale, «in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente hal'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestivitàdella domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento»(Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). È onere di chi formuli la richiesta, che ha naturadi impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv.259990), indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovarela tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto,non essendo sufficiente la mera allegazione di una data non verificabile in alcunmodo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo. Sul condannato grava, senon un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specificaallegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nelcaso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante unsimile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assolutadiscrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione delprovvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando intal modo la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena diinammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenutoirrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.Ove si interpretasse il senso della norma nei termini indicati dalla ricorrente, sifinirebbe per affidare all'assoluta discrezionalità del condannato, sulla base dellapropria personale utilità, o al concreto svolgimento dell'attività difensiva, la sceltadel momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, eludendo,in tal modo, la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a penadi inammissibilità, tempi definiti e precisi ancorati ad un dato certo.1.2. Nel caso in esame, l'istante non ha allegato, neppure in seno al ricorso inesame, alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale potere verificarela tempestività dell'istanza. Le doglianze difensive appaiono generiche, in quantoincentrate sulla distinzione fra onere di allegazione e onere di dimostrazione, e fuorifuoco rispetto alle ragioni addotte a fondamento del provvedimento impugnato. Neconsegue la loro inammissibilità.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]