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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17482/2026

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difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.163/01/20 depositata il 19/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 163/01/20 del 19/02/2020, la Commissionetributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)avverso la sentenza n. 04/04/18 della Commissione tributaria provincialedi Venezia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di A2ANumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026Energia s.p.a. (di seguito A2A) nei confronti di un avviso di pagamento peraccise e del conseguente atto di irrogazione sanzioni.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la contestazionedell’Ufficio conseguiva ad un procedimento penale, nel quale era emersoche la società contribuente aveva omesso di fatturare e dichiarare lavendita di energia a consumatori della provincia di Venezia.1.2.

La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando che: a) lamotivazione del provvedimento impugnato era legittima in quanto assuntaper relationem ad atti conosciuti dalla società contribuente (processoverbale di verifica amministrativa del 04/09/2015, notificato ad A2A, conallegata consulenza tecnica); b) la contestazione di ADM atteneva allamancata emissione delle fatture, con conseguente mancato incasso delleaccise versate allo Stato; c) la prescrizione non era maturata, comecorrettamente evidenziato dalla CTP; d) non era vero che il contribuenteera esposto per un tempo indefinito e imprevedibile al recupero da partedello Stato.2.

A2A impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.3.

ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso A2A deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’essere la sentenza impugnatapriva di una o più pagine nella parte concernente lo svolgimento delprocesso.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La cesura denunciata dalla ricorrente, seppur sussistente, riguardanon già la parte motiva della sentenza impugnata, ma la parteNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026concernente lo svolgimento del processo, per il resto ben rappresentatacon la specificazione della decisione della CTP con riferimento ai motiviproposti dalla ricorrente.1.3.

Ne consegue che la cesura denunciata (pag. 2: «… è emerso chenell’anno 2005 la società ha omesso di fatturare e dichiarare la vendita aconsumatori della provincia di Venezia di…») non rende nulla la sentenzaimpugnata, il cui tenore è reso complessivamente comprensibile dalsuccessivo svolgimento del processo e dai motivi della decisione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appelloprincipale, per come dedotto nell’atto di controdeduzioni.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Come più volte evidenziato da questa Corte, «Il vizio di omessapronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni dimerito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (Cass. n. 25154 del11/10/2018; conf.

Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013), qual è sicuramente ladenuncia di inammissibilità dell’appello.2.3.

Del resto, la stessa ordinanza di questa Corte citata dallaricorrente (Cass. n. 6215 del 14/03/2018) accoglie la censura di omessapronuncia proposta dal contribuente con riferimento alla questione, dimerito, concernente il difetto di delega, ma correttamente la dichiarainammissibile proprio con riferimento alla censura di inammissibilitàdell’appello.2.4.

In ogni caso, esaminando nel merito l’appello di ADM, la CTR haimplicitamente disatteso l’eccezione proposta, che, pertanto, deveritenersi rigettata.3.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della l. 27 luglioNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/20262000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 15,comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA), nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la CTR erroneamenteritenuto insussistente il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.3.1.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel regime introdottodall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione deglimediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso neriproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n.28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).3.2.1.

Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente,con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contestodell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n.21670 del 01/08/2024).3.2.2.

Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fattocomunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai finidella motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesaimpositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui ilcontribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).3.3.

Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la motivazione deiprovvedimenti impugnati fa riferimento ad atti conosciuti dalla societàcontribuente e, in particolare, al processo verbale di verificaamministrativa del 04/09/2015, ritualmente notificato alla contribuente eal quale «risulta essere allegata la consulenza tecnica allegata allarelazione di polizia giudiziaria» (pag. 5 della sentenza impugnata).

Delresto, le difese di parte ricorrente dimostrano, nella prospettazione delgiudice di appello, la «piena consapevolezza dei contenuti della relazionetecnica, come emerge anche da sentenze di altre commissioni tributarieprodotte dalla difesa di parte contribuente» (pag. 6 della sentenzaimpugnata).3.4.

Ne consegue che il motivo proposto è inammissibile in quantodeduce circostanze (la mancata integrale allegazione della consulenzatecnica al verbale di polizia giudiziaria) in contrasto con l’accertamentocontenuto nella sentenza impugnata, che, in ogni caso, ha argomentato inordine alla completa conoscenza della relazione da parte di A2A.3.5.

Il motivo è, peraltro, anche infondato in quanto le circostanzeemergenti dalle pagine della consulenza tecnica riprodotta in ricorso sonosufficienti a rendere la società contribuente edotta delle contestazionidell’Ufficio e la mettono chiaramente nelle condizioni di difendersi ingiudizio.3.6.

La questione, pure dedotta, concernente la mancata comprensionedei criteri seguiti per la determinazione dell’imposta attiene non già allalegittimità della motivazione dell’accertamento, quanto al merito.Numero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/20264.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo cheè stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’interesse dellasocietà a realizzare un’evasione d’imposta, essendo la stessa sopportatadal consumatore finale.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

La questione concernente il mancato versamento delle accise èstata affrontata dalla CTR, la quale ha affermato che A2A, non avendofatturato i consumi di gas nei confronti dei clienti, non ha nemmenoversato le relative accise, così prendendo complessivamente inconsiderazione tutti i fatti oggetto di esame nel giudizio.4.3.

In questo contesto, infatti, la circostanza che la societàcontribuente non avesse interesse a non fatturare è del tutto marginalerispetto all’accertamento del giudice di merito, per il quale A2A non haobiettivamente fatturato e resta irrilevante.4.4.

In realtà, ciò che viene inammissibilmente contestato dallaricorrente non è l’omesso esame di un fatto controverso, ma l’insufficienzadella motivazione, non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.5.

Con il quinto motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione, proposta inprimo grado e riproposta nelle controdeduzioni in appello, concernente lamancata verifica dell’avvenuta fatturazione del gas immesso in consumoin anni successivi a quello oggetto di contestazione.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Obiettivamente la CTR si è pronunciata esplicitamente sullaquestione, laddove ha affermato che le fatture relative al periodo oggettodi contestazione non sono state emesse (punto 9.5 della motivazione dellasentenza impugnata).

Pertanto, la circostanza che, nella prospettazioneNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026difensiva di A2A, il gas immesso in consumo sia stato fatturato in unperiodo successivo si pone in contrasto con un chiaro accertamento infatto del giudice di appello, il quale è idoneo ad escludere del tutto laviolazione contestata.6.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazioneapparente, per avere, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 15 del TUAcon conseguente prescrizione della pretesa erariale, rinviato acriticamentealla decisione di primo grado, senza considerare i rilievi della ricorrente.6.1.

Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 del TUA,per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la causa diinterruzione della prescrizione dell’azione di recupero prevista dall’art. 15,comma 5, del TUA per l’essere stato il giudizio penale definito consentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.6.2.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione e sono complessivamente infondati.6.3.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di recuperodell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosil'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, ladecorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citatoarticolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza,oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce ilgiudizio penale, a prescindere dal relativo esito» (Cass. n. 25611 del12/11/2020).6.4.

Ne deriva che, indipendentemente da qualsiasi (ritenuta)apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado, il motivoNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026proposto è infondato nel merito, essendo la prescrizione interrotta dallaesistenza stessa del giudizio penale, ricominciando a decorrere solo aseguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce dettogiudizio.7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.1.

La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, chesi liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato dellalite di euro 29.706,37.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.163/01/20 depositata il 19/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 163/01/20 del 19/02/2020, la Commissionetributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)avverso la sentenza n. 04/04/18 della Commissione tributaria provincialedi Venezia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di A2ANumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026Energia s.p.a. (di seguito A2A) nei confronti di un avviso di pagamento peraccise e del conseguente atto di irrogazione sanzioni.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la contestazionedell’Ufficio conseguiva ad un procedimento penale, nel quale era emersoche la società contribuente aveva omesso di fatturare e dichiarare lavendita di energia a consumatori della provincia di Venezia.1.2. La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando che: a) lamotivazione del provvedimento impugnato era legittima in quanto assuntaper relationem ad atti conosciuti dalla società contribuente (processoverbale di verifica amministrativa del 04/09/2015, notificato ad A2A, conallegata consulenza tecnica); b) la contestazione di ADM atteneva allamancata emissione delle fatture, con conseguente mancato incasso delleaccise versate allo Stato; c) la prescrizione non era maturata, comecorrettamente evidenziato dalla CTP; d) non era vero che il contribuenteera esposto per un tempo indefinito e imprevedibile al recupero da partedello Stato.2. A2A impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.3. ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso A2A deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’essere la sentenza impugnatapriva di una o più pagine nella parte concernente lo svolgimento delprocesso.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La cesura denunciata dalla ricorrente, seppur sussistente, riguardanon già la parte motiva della sentenza impugnata, ma la parteNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026concernente lo svolgimento del processo, per il resto ben rappresentatacon la specificazione della decisione della CTP con riferimento ai motiviproposti dalla ricorrente.1.3. Ne consegue che la cesura denunciata (pag. 2: «… è emerso chenell’anno 2005 la società ha omesso di fatturare e dichiarare la vendita aconsumatori della provincia di Venezia di…») non rende nulla la sentenzaimpugnata, il cui tenore è reso complessivamente comprensibile dalsuccessivo svolgimento del processo e dai motivi della decisione.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appelloprincipale, per come dedotto nell’atto di controdeduzioni.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Come più volte evidenziato da questa Corte, «Il vizio di omessapronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni dimerito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito» (Cass. n. 25154 del11/10/2018; conf. Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013), qual è sicuramente ladenuncia di inammissibilità dell’appello.2.3. Del resto, la stessa ordinanza di questa Corte citata dallaricorrente (Cass. n. 6215 del 14/03/2018) accoglie la censura di omessapronuncia proposta dal contribuente con riferimento alla questione, dimerito, concernente il difetto di delega, ma correttamente la dichiarainammissibile proprio con riferimento alla censura di inammissibilitàdell’appello.2.4. In ogni caso, esaminando nel merito l’appello di ADM, la CTR haimplicitamente disatteso l’eccezione proposta, che, pertanto, deveritenersi rigettata.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della l. 27 luglioNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/20262000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 15,comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA), nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la CTR erroneamenteritenuto insussistente il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.3.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel regime introdottodall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione deglimediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso neriproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n.28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).3.2.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente,con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contestodell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaimpositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n.21670 del 01/08/2024).3.2.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fattocomunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai finidella motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesaimpositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui ilcontribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).3.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la motivazione deiprovvedimenti impugnati fa riferimento ad atti conosciuti dalla societàcontribuente e, in particolare, al processo verbale di verificaamministrativa del 04/09/2015, ritualmente notificato alla contribuente eal quale «risulta essere allegata la consulenza tecnica allegata allarelazione di polizia giudiziaria» (pag. 5 della sentenza impugnata). Delresto, le difese di parte ricorrente dimostrano, nella prospettazione delgiudice di appello, la «piena consapevolezza dei contenuti della relazionetecnica, come emerge anche da sentenze di altre commissioni tributarieprodotte dalla difesa di parte contribuente» (pag. 6 della sentenzaimpugnata).3.4. Ne consegue che il motivo proposto è inammissibile in quantodeduce circostanze (la mancata integrale allegazione della consulenzatecnica al verbale di polizia giudiziaria) in contrasto con l’accertamentocontenuto nella sentenza impugnata, che, in ogni caso, ha argomentato inordine alla completa conoscenza della relazione da parte di A2A.3.5. Il motivo è, peraltro, anche infondato in quanto le circostanzeemergenti dalle pagine della consulenza tecnica riprodotta in ricorso sonosufficienti a rendere la società contribuente edotta delle contestazionidell’Ufficio e la mettono chiaramente nelle condizioni di difendersi ingiudizio.3.6. La questione, pure dedotta, concernente la mancata comprensionedei criteri seguiti per la determinazione dell’imposta attiene non già allalegittimità della motivazione dell’accertamento, quanto al merito.Numero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/20264. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo cheè stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’interesse dellasocietà a realizzare un’evasione d’imposta, essendo la stessa sopportatadal consumatore finale.4.1. Il motivo è infondato.4.2. La questione concernente il mancato versamento delle accise èstata affrontata dalla CTR, la quale ha affermato che A2A, non avendofatturato i consumi di gas nei confronti dei clienti, non ha nemmenoversato le relative accise, così prendendo complessivamente inconsiderazione tutti i fatti oggetto di esame nel giudizio.4.3. In questo contesto, infatti, la circostanza che la societàcontribuente non avesse interesse a non fatturare è del tutto marginalerispetto all’accertamento del giudice di merito, per il quale A2A non haobiettivamente fatturato e resta irrilevante.4.4. In realtà, ciò che viene inammissibilmente contestato dallaricorrente non è l’omesso esame di un fatto controverso, ma l’insufficienzadella motivazione, non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.5. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione, proposta inprimo grado e riproposta nelle controdeduzioni in appello, concernente lamancata verifica dell’avvenuta fatturazione del gas immesso in consumoin anni successivi a quello oggetto di contestazione.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Obiettivamente la CTR si è pronunciata esplicitamente sullaquestione, laddove ha affermato che le fatture relative al periodo oggettodi contestazione non sono state emesse (punto 9.5 della motivazione dellasentenza impugnata). Pertanto, la circostanza che, nella prospettazioneNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026difensiva di A2A, il gas immesso in consumo sia stato fatturato in unperiodo successivo si pone in contrasto con un chiaro accertamento infatto del giudice di appello, il quale è idoneo ad escludere del tutto laviolazione contestata.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazioneapparente, per avere, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 15 del TUAcon conseguente prescrizione della pretesa erariale, rinviato acriticamentealla decisione di primo grado, senza considerare i rilievi della ricorrente.6.1. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 del TUA,per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la causa diinterruzione della prescrizione dell’azione di recupero prevista dall’art. 15,comma 5, del TUA per l’essere stato il giudizio penale definito consentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.6.2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragionidi connessione e sono complessivamente infondati.6.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di recuperodell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosil'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, ladecorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citatoarticolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza,oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce ilgiudizio penale, a prescindere dal relativo esito» (Cass. n. 25611 del12/11/2020).6.4. Ne deriva che, indipendentemente da qualsiasi (ritenuta)apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado, il motivoNumero registro generale 23802/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 17482/2026Data pubblicazione 02/06/2026proposto è infondato nel merito, essendo la prescrizione interrotta dallaesistenza stessa del giudizio penale, ricominciando a decorrere solo aseguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce dettogiudizio.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.7.1. La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, chesi liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato dellalite di euro 29.706,37. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris