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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994TJ0327_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese e del Galles, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Sforzolini, del foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Terza Sezione ampliata), composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P.

Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D.

Cooke, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»).

La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. 2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino.

La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS». 3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari. 4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari.

Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD.

Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti.

Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica. 5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»).

Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC.

Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico. 6 Con lettera 22 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA], un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla [OSCURATO:PERSONA].

Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il [OSCURATO:PERSONA] avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza.

Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa.

Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990. 7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla [OSCURATO:PERSONA], formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF. 8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino. 9 In esito a tali accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione. 10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. 11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione.

Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate.

Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto.

Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente.

L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993. 12 Al termine di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Cascades SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, Finnboard - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co.

KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la [OSCURATO:PERSONA]; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...) Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...) xvi) SCA [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 2 200 000 di ECU; (...)» 13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «PG [OSCURATO:PERSONA]»), costituito da diversi gruppi o comitati. 14 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «[OSCURATO:PERSONA]» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della [OSCURATO:PERSONA] (circa otto). 15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità.

Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori. 16 Il PWG riferiva alla «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate.

Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno. 17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «JMC»).

Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in [OSCURATO:PERSONA]. 18 Infine, l'«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il [OSCURATO:PERSONA].

Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno. 19 Risulta inoltre dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che le attività del PG [OSCURATO:PERSONA] erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera).

Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.

Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti. 20 La società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] P & B») era proprietaria, per la durata complessiva dell'infrazione, della cartiera [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 21 Fino al mese di luglio 1988 la [OSCURATO:PERSONA] P & B era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] plc.

Nel luglio 1988, in seguito ad un'operazione di rilevamento da parte dei dirigenti di numerose società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], veniva costituita la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che acquisiva a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] P & B. 22 Nel luglio 1990 il gruppo svedese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SCA») acquisiva la [OSCURATO:PERSONA] e, con essa, la [OSCURATO:PERSONA] P & B e numerosi stabilimenti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P & B cambiava la propria denominazione, una prima volta, il 1_ febbraio 1991, divenendo la SCA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCA [OSCURATO:PERSONA]»), e, una seconda volta, il 4 febbraio 1992, divenendo la SCA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCA [OSCURATO:PERSONA]»). 23 Nel mese di maggio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] veniva ceduta alla società [OSCURATO:PERSONA] che la rivendeva a sua volta, nell'ottobre 1991, alla Mayr-[OSCURATO:PERSONA] AG.

All'epoca di quest'ultima operazione, la [OSCURATO:PERSONA] si era già trasformata in società con la denominazione [OSCURATO:PERSONA]. 24 Ai termini della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] P & B ha preso parte all'infrazione di cui trattasi, partecipando in particolare a determinate riunioni del JMC e della PC.

Inoltre, poiché la denominazione SCA [OSCURATO:PERSONA] era soltanto una diversa identificazione assunta dalla SCA [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] P & B e trattandosi pertanto di un'unica e medesima entità, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che essa fosse la destinataria appropriata della decisione (punti 155 e seguenti del preambolo della decisione).

Procedimento 25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 26 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94). 27 La ricorrente nella causa T-301/94, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta). 28 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94). 29 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione.

Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta). 30 Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale.

Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione. 31 Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa. 32 Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale. 33 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti.

Le parti hanno dato seguito a tale richiesta. 34 Le parti nelle cause menzionate al punto 30 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti 35 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - annullare l'art. 1 e/o l'art. 3 della decisione nei limiti in cui riguardano la ricorrente; - in subordine, ridurre sensibilmente l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 36 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità di taluni motivi 37 Durante un incontro informale svoltosi il 29 aprile 1997 le imprese che avevano impugnato la decisione sono state invitate, nell'eventualità di una riunione delle cause ai fini della trattazione orale, a considerare la possibilità di presentare difese comuni che associassero numerose di esse.

E' stato sottolineato che tali difese comuni sarebbero state ammesse soltanto per le ricorrenti che avessero effettivamente dedotto, nell'atto introduttivo del loro ricorso, motivi corrispondenti agli argomenti da trattare in comune. 38 Con telecopia 14 maggio 1997, depositata per conto del complesso delle imprese di cui trattasi, è stata comunicata la decisione di queste ultime di trattare sei questioni mediante difese comuni, riguardanti in particolare i punti seguenti:

a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;

b) la nozione di «infrazione unica» ed il livello di prove richiesto,

c) l'addebito relativo ad una concertazione sul controllo delle quantità. 39 La ricorrente rendeva noto, mediante telecopia depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 giugno 1997, che intendeva partecipare al complesso delle difese comuni.

In quell'occasione, essa riconosceva di non aver dedotto motivi riguardanti i tre punti sopra menzionati, sostenendo però che questa circostanza non doveva impedirle di associarsi a tali difese comuni.

Essa affermava, ribadendo poi la stessa tesi in udienza, che non aveva avuto modo di contestare nel suo ricorso, né l'esistenza stessa dei diversi aspetti dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, né il giudizio espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti di tale infrazione, in quanto le persone che si riteneva l'avessero rappresentata nell'intesa non erano più alle sue dipendenze.

Di conseguenza, essa avrebbe preso conoscenza degli elementi di fatto che le avrebbero consentito di far valere i motivi in questione soltanto dopo aver appreso il contenuto delle difese comuni. 40 Questa tesi non può essere accolta. 41 Infatti, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Ora, nel caso di specie, è giocoforza constatare che nulla impediva alla ricorrente di contestare, nel suo ricorso, le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione e che essa non si è richiamata ad alcun elemento specifico di fatto o di diritto, emerso durante il procedimento, atto a giustificare la produzione di motivi nuovi. 42 Di conseguenza, i motivi dedotti dalla ricorrente per la prima volta nella telecopia 23 giugno 1997 devono essere dichiarati irricevibili.

Nel merito Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione A - Sul motivo secondo cui la SCA [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe la destinataria appropriata della decisione Argomenti delle parti 43 La ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e di non essere quindi la destinataria appropriata della decisione. 44 In primo luogo, essa sottolinea che, dopo la cessione della [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1991 e il cambio di denominazione sociale della [OSCURATO:PERSONA] P & B, divenuta prima SCA [OSCURATO:PERSONA] e poi SCA [OSCURATO:PERSONA], sono state effettuate ristrutturazioni delle attività del gruppo SCA nel [OSCURATO:PERSONA], in seguito alle quali la SCA [OSCURATO:PERSONA], società ricorrente, è divenuta una holding. 45 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata come «l'impresa interessata» dal procedimento.

Infatti, essa sarebbe sempre stata e sarebbe tuttora «un'entità economica distinta», che costituisce un «centro distinto di profitto» a cui dev'essere imputata l'infrazione [v. punti 97-102 del preambolo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1), in prosieguo: la «decisione Polipropilene»], oppure un «insieme organizzato di risorse umane e materiali volto a perseguire su base stabile uno scopo economico definito» [comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 90/C 203/06 concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, C 203, pag. 10)]. 46 Per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] occupava una posizione autonoma che le consentiva di violare il diritto della concorrenza, la ricorrente presenta un'argomentazione dettagliata, esponendo in sostanza quanto segue: a) la [OSCURATO:PERSONA] è stata l'unica entità attiva nel settore del cartoncino nell'ambito dei gruppi ai quali essa ha successivamente fatto capo nel periodo di cui trattasi; b) la struttura organizzativa della [OSCURATO:PERSONA] contribuiva a renderla autonoma; c) la [OSCURATO:PERSONA] agiva come un'entità distinta nei confronti dei terzi.

La ricorrente afferma inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] si è poi trasformata in società, la [OSCURATO:PERSONA], con lo stesso patrimonio, lo stesso personale e lo stesso responsabile (il signor Dalgleish).

Essa spiega infine che i legami operativi che univano la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] P & B non sono mai stati tanto stretti quanto ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA]. 47 L'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] da parte del gruppo SCA non avrebbe inciso in alcun modo sull'autonomia della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, taluni attivi della [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero rivestito alcun interesse per la SCA, il che spiegherebbe la scelta di rivenderla già nel maggio 1991.

Nel periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata detenuta dalla SCA, quest'ultima non avrebbe neppure partecipato alla sua gestione. 48 In terzo luogo, poiché la [OSCURATO:PERSONA] va considerata come l'impresa interessata, destinataria della decisione doveva essere la [OSCURATO:PERSONA], in quanto successore della detta impresa.

La ricorrente ricorda che, conformemente ai principi di base del diritto comunitario della concorrenza, la nozione d'«impresa» è determinante e la configurazione giuridica riveste importanza soltanto nei limiti in cui, per ragioni pratiche volte ad agevolarne l'esecuzione, la comunicazione degli addebiti e la decisione vengono trasmesse e l'ammenda inflitta ad un'entità dotata di personalità giuridica.

Benché la ricorrente riconosca che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] la forma di una società all'epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà di individuare l'entità giuridica che poteva considerarsi responsabile dell'infrazione ai fini dell'esecuzione della decisione, essa rileva tuttavia che la presente controversia pone un problema di successione in quanto l'impresa interessata, la [OSCURATO:PERSONA], è divenuta una società dotata di personalità giuridica autonoma dopo l'infrazione, ma prima dell'invio della comunicazione degli addebiti e succede quindi a sé stessa dal punto di vista economico e funzionale. 49 Ciò premesso, la questione della successione andrebbe risolta seguendo l'impresa interessata attraverso i vari trasferimenti e ristrutturazioni da essa subiti, a meno che non venga dimostrato che il precedente proprietario ha partecipato direttamente all'infrazione.

Questa conclusione risulterebbe implicitamente dalla sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1623, punto 55) e dalla decisione Polipropilene (in relazione all'irrogazione di un'ammenda alla Statoil), nel senso che l'impresa che ha effettivamente preso parte all'intesa non deve poter sfuggire alle ammende. 50 In quarto luogo, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse l'impresa interessata dall'infrazione, la decisione non avrebbe dovuto essere inviata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 - Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux, GU L 212, pag. 13), sarebbe stata espressa la valutazione secondo cui una società capogruppo che aveva acquisito due imprese non poteva aver avuto il tempo di assumerne pienamente il controllo nel periodo intercorso tra la data dell'acquisizione e la cessazione dell'infrazione (cinque mesi).

Per le stesse ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione. 51 In subordine, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore ritenendo che l'impresa fosse la [OSCURATO:PERSONA] P & B, in quanto quest'ultima sarebbe stata riorganizzata dopo la sua acquisizione da parte della SCA, divenendo una mera intermediaria, priva di autonomia per quanto riguarda la strategia commerciale e di ogni controllo sull'attivo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi accertare se la responsabilità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] ricadesse sulla società al vertice del gruppo, più volte cambiata.

La ricorrente ne conclude che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, suddividere la responsabilità tra la [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:PERSONA] e la SCA, ma, per quanto riguarda quest'ultima, soltanto per il periodo da luglio a novembre 1990. 52 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente considerato la [OSCURATO:PERSONA] P & B e la SCA [OSCURATO:PERSONA] come la stessa impresa, in quanto, dal momento che la SCA [OSCURATO:PERSONA] esercita soltanto un controllo indiretto (mediante una società controllata) su una delle sei cartiere originariamente detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] P & B, essa non può essere considerata come se si trattasse della stessa impresa.

I soli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] P & B e la SCA [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una medesima impresa sarebbero l'indirizzo e il numero di registro.

Ora, l'individuazione di un'impresa non potrebbe basarsi su elementi del genere, di natura esclusivamente formale. 53 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'argomentazione della ricorrente sia del tutto priva di fondamento, in quanto la decisione è stata adottata nei confronti dell'impresa e della società che avevano commesso l'infrazione.

Quando viene accertata una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, si dovrebbe individuare la persona giuridica che deve risponderne poiché soltanto essa può essere la destinataria di una decisione che infligge un'ammenda.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] P & B sarebbe la persona giuridica responsabile dell'infrazione e dovrebbe pertanto risponderne. 54 [OSCURATO:PERSONA] P & B, in quanto impresa interessata, avrebbe prodotto cartoncino nel suo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] che, per l'intera durata dell'infrazione, anche successivamente all'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] P & B da parte del gruppo SCA, rappresentava soltanto un attivo nel patrimonio prima della [OSCURATO:PERSONA] P & B, poi della SCA [OSCURATO:PERSONA] e infine della SCA [OSCURATO:PERSONA]. 55 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea al riguardo che due delle persone che avevano assistito alle discussioni nella PC e nel JMC erano presenti nella veste di rappresentanti non già della [OSCURATO:PERSONA], ma della [OSCURATO:PERSONA] P & B. 56 Inoltre, dopo l'acquisizione effettuata dal gruppo SCA di una parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA] P & B, quest'ultima impresa avrebbe continuato a fabbricare il medesimo prodotto, nello stesso luogo e avvalendosi dello stesso personale, con l'aggiunta di alcuni esponenti della SCA al livello di direzione generale e di consiglio di amministrazione.

Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] P & B avrebbe semplicemente cambiato la propria denominazione sociale, divenendo, nel febbraio 1991, la SCA [OSCURATO:PERSONA] e poi, il 4 febbraio 1992, la SCA [OSCURATO:PERSONA], ma la società sarebbe rimasta pur sempre la stessa, dal momento che la SCA [OSCURATO:PERSONA] aveva lo stesso indirizzo e numero di registro della [OSCURATO:PERSONA] P & B e della SCA [OSCURATO:PERSONA]. 57 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la cessione dell'attivo rappresentato dallo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] e la successiva costituzione in società di quest'ultimo non incide in alcun modo sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] P & B vada considerata come l'impresa e la società responsabili dell'infrazione.

Com'è stato precisato al punto 156 del preambolo della decisione, andrebbe fatta una distinzione tra le persone giuridiche e le semplici attività, distinzione questa confermata dal Tribunale nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 236-240). 58 [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che, contrariamente a quanto afferma la SCA [OSCURATO:PERSONA], il caso di specie non pone alcuna questione di successione. 59 Inoltre, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto rivolgersi al nuovo proprietario della cartiera, ciò non implicherebbe in alcun modo che essa non poteva scegliere di rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] P & B, ora SCA [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata come l'impresa interessata, ne conseguirebbe soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione (v. sentenza del Tribunale 1_ aprile 1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-389, confermata con sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/95 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-865). 60 Infine, le affermazioni della SCA [OSCURATO:PERSONA] sull'autonomia della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di pertinenza oltre che di riscontri fattuali.

Giudizio del Tribunale 61 E' pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di proprietà prima della [OSCURATO:PERSONA] P & B, poi della SCA [OSCURATO:PERSONA] e, infine, della SCA [OSCURATO:PERSONA] per l'intero periodo dell'infrazione. 62 Va poi constatato che le denominazioni [OSCURATO:PERSONA] P & B, SCA [OSCURATO:PERSONA] e SCA [OSCURATO:PERSONA] (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da un'unica e medesima persona giuridica. 63 Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di successione.

Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 236 - 238), che è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima.

Fintanto che tale persone giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa. 64 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione. 65 Di conseguenza, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di adozione della decisione, dalla persona giuridica [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione.

La scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può quindi, in circostanze del genere, essere validamente contestata. 66 Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] P & B figurava nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA]. 67 Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA], salvo: «1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure 2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)». 68 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società [OSCURATO:PERSONA] P & B/SCA [OSCURATO:PERSONA]/SCA [OSCURATO:PERSONA]. 69 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in relazione alla designazione della [OSCURATO:PERSONA] P & B come impresa interessata e della SCA [OSCURATO:PERSONA] come destinataria della decisione Argomenti delle parti 70 La ricorrente ricorda che, nella sentenza 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-211, punto 26), il Tribunale ha stabilito che una decisione adottata a norma degli artt. 85 o 86 del Trattato, riguardante più destinatari e che pone un problema d'imputabilità, dev'essere chiaramente motivata nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che dovranno sopportare l'onere delle ammende. 71 Il caso di specie presenterebbe alcune analogie con la controversia che ha dato origine a quella sentenza, in quanto la ricorrente avrebbe risolutamente contestato, nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], di essere la destinataria appropriata della decisione.

Ora, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di non seguire gli attivi all'origine dell'infrazione e di imputare invece la responsabilità alla persona giuridica che li aveva direttamente detenuti in uno specifico momento.

In tal modo la scelta del destinatario sarebbe improntata a mere ragioni di opportunità. 72 Inoltre, per motivare la sua constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] P & B era l'impresa interessata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addotto soltanto che essa figurava sull'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA].

Una motivazione del genere non sarebbe tuttavia conforme all'esigenza di fornire una motivazione adeguata. 73 Per quanto riguarda l'analogia rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 155 del preambolo della decisione, con la situazione della MoDo/Iggesund, la ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non appartiene più al gruppo SCA, del quale ha fatto parte soltanto per pochi mesi, mentre la Iggesund appartiene tutt'ora e sin dal 1989 al gruppo MoDo.

Queste due situazioni non sarebbero in alcun modo paragonabili, diversamente da quanto suggerirebbe la decisione. 74 La decisione sarebbe insufficientemente motivata anche in relazione all'affermazione secondo cui la SCA [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il successore economico della [OSCURATO:PERSONA] P & B. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe esclusivamente sul fatto che la SCA [OSCURATO:PERSONA] detiene attualmente il pacchetto azionario di due società, alle quali è stata trasferita una parte degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] P & B. Inoltre, conformemente alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663), la continuità che va presa in considerazione è quella esistente tra l'impresa interessata ed il suo successore, vale a dire, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]. 75 La ricorrente rileva che, ai termini del punto 145 del preambolo della decisione, la società capogruppo o il gruppo, la cui partecipazione all'infrazione sia stata accertata e che trasferisce una controllata ad un'altra impresa, si assume la responsabilità di tale controllata per il periodo precedente la data della cessione.

Tuttavia, la decisione non spiegherebbe in alcun modo perché essa non sia stata adottata, conformemente a questo ragionamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria ultima della [OSCURATO:PERSONA] fino a luglio del 1988. 76 La ricorrente osserva infine che, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adottare la decisione stessa nei confronti dell'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA], salvo: «quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata», considerando, in tal caso, destinatario della decisione la società capogruppo.

Ora, pur non avendo avviato alcun procedimento nei confronti della SCA, la [OSCURATO:PERSONA] seguiterebbe a sostenere, senza prove specifiche, che la SCA era coinvolta nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], se riteneva che la SCA avesse partecipato alla gestione della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto analizzare quest'aspetto più dettagliatamente nella decisione, per individuare con precisione l'impresa interessata. 77 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver ampiamente spiegato, ai punti 155-157 del preambolo della decisione, le ragioni per le quali la SCA era la destinataria appropriata della decisione.

Essa sottolinea che l'elemento essenziale della motivazione contenuta nella decisione è che la denominazione SCA [OSCURATO:PERSONA] non è altro se non la nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA] P & B. Giudizio del Tribunale 78 Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata.

Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti.

Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato.

Allorché, come nella fattispecie, (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26). 79 Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha fatto valere diversi motivi che l'avevano indotta a ritenere che l'infrazione contestata non potesse esserle imputata. 80 Ne consegue che, per essere sufficientemente motivata nei confronti della ricorrente, la decisione impugnata doveva contenere un'esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente. 81 Le censure formulate dalla ricorrente riguardano in particolar modo i punti 155-157 del preambolo della decisione ed occorre pertanto appurare se tali punti contengano una motivazione sufficiente. 82 Ai termini del punto 155, primo comma, «l'acquisizione da parte del gruppo svedese operante nel settore del legno SCA di [OSCURATO:PERSONA] plc, azienda cui fa capo [OSCURATO:PERSONA], non presenta particolari problemi per quanto concerne l'impostazione di cui al considerando 143» (v. supra, punto 67). 83 Al punto 155, secondo comma, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] P & B figurava nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA]. 84 Essa spiega poi, al punto 156, primo comma, quanto segue: «(...) Esiste un manifesta continuità tra [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd, SCA [OSCURATO:PERSONA] e SCA [OSCURATO:PERSONA]: si tratta infatti della medesima entità societaria nota sotto denominazioni diverse.

Dopo la vendita dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1991 SCA [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad esistere.

La responsabilità per la sua partecipazione non viene meno con la cessione di [OSCURATO:PERSONA], che era soltanto una delle sue attività». 85 A sostegno della sua affermazione, essa si richiama (medesimo punto del preambolo) alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 236-240), richiamo questo che priva di ogni possibile ambiguità l'approccio seguito. 86 Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato sufficientemente i motivi che l'avevano indotta ad adottare la decisione nei confronti della ricorrente. 87 I punti 155-157 del preambolo della decisione presentano altresì, accanto alla sintesi delle principali contestazioni della ricorrente circa l'identità dell'impresa sulla quale deve gravare l'onere dell'infrazione, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] a tali contestazioni. 88 I detti punti fanno chiaramente apparire che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. 89 L'esistenza di una motivazione sufficiente non può quindi essere contestata in relazione a tali argomenti. 90 Infine, poiché gli argomenti della ricorrente, richiamati precedentemente ai punti 73-76, tendono esclusivamente a contestare la fondatezza dei motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a rivolgerle la decisione, il loro esame supererebbe i limiti del sindacato che dev'essere esercitato nell'ambito del presente motivo.

Ne consegue che tali argomenti sono privi di pertinenza. 91 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.

C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata dell'infrazione Argomenti delle parti 92 La ricorrente sostiene che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] e alle sue varie attività è venuta meno alla fine di novembre 1990, quando la SCA ha ravvisato la possibilità che venisse violato il diritto comunitario all'interno di quell'organismo (v., altresì, punto 157, ultima frase, del preambolo della decisione).

Spetterebbe quindi alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la sua affermazione secondo cui l'infrazione ha seguitato ad aver effetti dopo tale data (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 90-100).

Ora, l'istituzione non avrebbe fornito alcuna prova di quest'affermazione, limitandosi a esporre speculazioni prive di riscontri. 93 La ricorrente contesta in particolar modo l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato un aumento dei prezzi deciso nel mese di ottobre 1990 e destinato ad entrare in vigore tra gennaio ed aprile del 1991.

Essa sostiene che i prezzi reali della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 1991 non erano in linea né con l'entità né con il calendario di tale aumento.

Alla fine del mese di ottobre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe annunciato un aumento di 40 UKL la tonnellata, che doveva essere applicato a fine gennaio 1991.

In effetti, tale aumento sarebbe stato rinviato, per i maggiori clienti, al 1_ marzo o al 1_ aprile 1991. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi modificato, in modo unilaterale e autonomo, la data di entrata in vigore dell'aumento di prezzi.

Per di più, tale aumento sarebbe stato giustificato da un incremento dei costi e da un miglioramento del prodotto. 94 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver correttamente accertato, per determinare la durata dell'infrazione commessa, che quest'ultima ha continuato a produrre effetti fino alla cessazione dell'intesa nel suo complesso.

Giudizio del Tribunale 95 Il regime di concorrenza istituito dagli artt. 85 e seguenti del trattato attribuisce importanza alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro forma giuridica.

Di conseguenza, nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter applicare l'art. 85, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (v., ad esempio, sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015, punto 17). 96 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta di aver preso parte all'intesa nel corso del mese di ottobre 1990, data alla quale l'ultimo aumento dei prezzi concordato è stato annunciato, anche dalla ricorrente (v. tabella 4, allegata alla decisione). 97 Per quanto riguarda l'effettiva applicazione di quest'aumento, che doveva entrare in vigore dal mese di gennaio 1991, la ricorrente ha trasmesso, con lettera 23 gennaio 1991, le seguenti informazioni all'ufficio legale della società capogruppo del gruppo SCA: «Abbiamo annunciato un aumento dei prezzi di 40 UKL la tonnellata dalla fine di gennaio 1991.

Questo aumento ha incontrato una forte resistenza e abbiamo avuto il timore che venisse rinviato o ridotto di molto.

Sappiamo ora che la maggior parte dei nostri clienti si conformerà al nuovo prezzo a decorrere dalla data prevista, con un rinvio fino al 1_ marzo o al 1_ aprile per qualche grosso cliente.

Tuttavia la situazione attuale è migliore rispetto alle nostre recenti previsioni». 98 Emerge quindi chiaramente che essa ha cercato di garantire l'attuazione effettiva, sin dalla data stabilita, dell'aumento dei prezzi concordato, annunciato nel mese di ottobre 1990.

Poiché la ricorrente ha operato sul mercato conformandosi al comportamento convenuto, l'intesa ha pertanto seguitato a produrre i suoi effetti, per quanto riguarda la ricorrente stessa, successivamente al mese di novembre 1990, data alla quale essa ha smesso di assistere alle riunioni degli organismi del PG [OSCURATO:PERSONA]. 99 Dal momento che il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era ancora in vigore nell'aprile del 1991, mese in cui gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in conformità dell'art. 14 del regolamento n. 17, la data alla quale ha avuto fine l'infrazione commessa dalla ricorrente è stata correttamente fissata al mese di aprile 1991. 100 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.

Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda A - Sul motivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione varie circostanze specifiche 101 La ricorrente fa valere una serie di circostanze che avrebbero dovuto, a suo parere, essere prese in considerazione come attenuanti in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta.

Nel caso di specie, occorre esaminare ciascuna di queste circostanze separatamente.

Sulla censura riguardante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava soltanto una minima parte delle attività della [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal gruppo SCA nonché l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA 102 La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava soltanto una minima parte delle attività della [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal gruppo SCA, in quanto le sue vendite corrispondevano solo al 2,3% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il gruppo SCA avrebbe avuto l'intenzione di rivendere la [OSCURATO:PERSONA], come ha effettivamente fatto nel 1991.

Nessun rappresentante del gruppo avrebbe anche solo visitato tale impresa prima dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, gli scarsi risultati della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero reso difficile la sua vendita ad un prezzo ragionevole. 103 Questi elementi sarebbero pertinenti per illustrare due criteri che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al punto 169 del preambolo della decisione, di aver preso in considerazione, vale a dire l'importanza dell'impresa interessata e il ruolo svolto da ciascuna delle impresa.

Essi testimonierebbero delle dimensioni ridotte della [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di interesse da parte della SCA e della ricorrente per le attività connesse al cartoncino e della mancata partecipazione a tali attività. 104 Il Tribunale rileva tuttavia che il comportamento illecito accertato è stato giustamente imputato alla ricorrente. 105 Per quanto riguarda le dimensioni ridotte della [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che l'ammenda inflitta è stata calcolata in base al fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 mediante lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della potenza economica della ricorrente sul mercato di cui trattasi. 106 Quanto all'argomento secondo cui il settore del cartoncino e, in particolare, lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero presentato alcun interesse per il gruppo SCA, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente dimostrato l'esistenza di una violazione, commessa intenzionalmente dalla ricorrente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Inoltre, poiché il gruppo SCA non era tra i destinatari della decisione e non essendogli stato contestato nella decisione stessa alcun coinvolgimento, in quanto società capogruppo della ricorrente, nell'infrazione accertata, la questione se il settore del cartoncino rivestisse o meno un interesse per il gruppo SCA è priva di pertinenza. 107 La censura formulata dalla ricorrente non può pertanto essere accolta.

Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] e nelle infrazioni contestate 108 La ricorrente ribadisce gli argomenti dedotti nell'ambito del primo motivo per dimostrare che la SCA non era in alcun modo coinvolta nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].

Tale assenza di coinvolgimento da parte della società controllante avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal momento che l'onere dell'ammenda graverebbe su di essa in quanto la ricorrente è una semplice holding. 109 Questa tesi non può essere condivisa.

Infatti, dal momento che il comportamento illecito è stato correttamente imputato alla ricorrente, la questione se il gruppo SCA fosse coinvolto nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] e se l'ultima società controllante del gruppo fosse a conoscenza del comportamento illecito è ininfluente ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. 110 Ne consegue che la presente censura dev'essere respinta.

Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto fine nel novembre 1990 111 La ricorrente ribadisce che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno alla fine di novembre 1990 (v. supra, punti 92 e seguenti).

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto la necessità di «dissociarsi» dall'aumento dei prezzi dell'inizio del 1991, annunciato nell'ambito dell'intesa, poiché, a quell'epoca, essa non vi era associata. 112 A tale riguardo, è sufficiente ricordare come sia stato correttamente stabilito che la ricorrente ha partecipato all'infrazione accertata fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 113 La presente censura dev'essere pertanto respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza 114 La ricorrente rileva che la SCA ha intrapreso, sin dal 1988, una politica rigorosa di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza, organizzando numerose riunioni informative presso le principali sedi del gruppo in [OSCURATO:PERSONA] per illustrare tale politica al personale.

Di conseguenza, la ricorrente non può essere ritenuta responsabile del comportamento contestato ad un'altra impresa che appare nettamente in contrasto con l'impegno mostrato dalla SCA per conformarsi alle regole comunitarie di concorrenza. 115 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che il programma di allineamento di cui trattasi si è rivelato inefficace, poiché nulla è stato fatto per prevenire il protrarsi dell'infrazione. 116 Va ricordato che, per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1611, punto 54).

Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione come circostanze attenuanti figura, in particolare, l'attuazione di un programma di allineamento (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-549, punto 93). 117 Nel caso di specie, benché la ricorrente affermi di aver smesso di partecipare alle riunioni del PG [OSCURATO:PERSONA] non appena si era resa conto, in seguito alla denuncia presentata dalla BPIF, della possibilità di una violazione delle regole comunitarie di concorrenza (v. punto 163, secondo comma, del preambolo della decisione), la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia correttamente stabilito che l'infrazione era stata posta in essere fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 118 E' pertanto giocoforza constatare che il programma di allineamento richiamato si è rivelato inefficace e che, conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tenerne conto come una circostanza attenuante. 119 La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era soltanto un membro marginale del PG [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 120 La ricorrente fa valere i seguenti elementi: - la [OSCURATO:PERSONA] non era una delle imprese «capofila» e le sue dimensioni erano troppo ridotte perché potessero attribuirle importanza; - la [OSCURATO:PERSONA] era un piccolo produttore, impegnato esclusivamente nella fabbricazione di cartoncino GD e la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la collusione aveva avuto un esito meno favorevole per tale qualità di cartoncino; - la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato alle riunioni del PWG; - la [OSCURATO:PERSONA] viene menzionata in pochissime occasioni nei documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe messo in atto le infrazioni a livello nazionale (punti 94-99 del preambolo della decisione); - diversamente dagli altri produttori, la [OSCURATO:PERSONA] non ha assistito ad alcuna riunione del PG [OSCURATO:PERSONA] dopo che la denuncia presentata è stata resa pubblica, a fine novembre 1990; - la [OSCURATO:PERSONA] non figura tra le imprese accusate di aver preso parte al sistema di controllo delle quantità. 121 La ricorrente afferma inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non rivolgere la decisione a talune imprese più importanti della [OSCURATO:PERSONA] (in termini di vendite di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]) e forse non meno importanti della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'intesa.

Di conseguenza, non si potrebbe escludere che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata influenzata dal fatto che, al momento in cui è stata scoperta l'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al gruppo SCA. 122 Infine, la ricorrente sottolinea di non aver mai contestato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a un piano industriale comune vietato dall'art. 85 del Trattato.

Essa si limita a chiedere che la [OSCURATO:PERSONA] applichi i criteri di determinazione dell'importo dell'ammenda che essa stessa ha enunciato. 123 [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver accertato che tutti i destinatari della decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica, consistente in un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza, che comportava aumenti concordati dei prezzi, un accordo per la ripartizione dei mercati, l'adozione di misure concordate per il controllo dell'offerta del prodotto e lo scambio di informazioni commerciali a sostegno di queste strategie (v. punti 116 e seguenti del preambolo della decisione).

Tutti i destinatari della decisione avrebbero commesso tale infrazione integralmente, il che giustificherebbe le ammende inflitte.

La ricorrente non potrebbe chiedere la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta adducendo il fatto di non aver adottato misure volte a limitare la propria produzione.

Indubbiamente, soltanto i grandi produttori che assistevano alle riunioni del PWG avrebbero messo in atto tale limitazione.

Tuttavia, essi l'avrebbero fatto a vantaggio di tutte le imprese partecipanti all'infrazione.

La ricorrente non potrebbe quindi chiedere una riduzione dell'ammenda sostenendo di essere un «partecipante marginale» dell'intesa. 124 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] P & B avrebbe assistito frequentemente alle riunioni dell'intesa.

Non sarebbe mai stato affermato, tuttavia, che essa aveva preso parte alle riunioni del PWG.

Dal momento che essa assisteva, in particolare, alle riunioni del JMC e applicava i prezzi concordati, non potrebbe essere considerata alla stregua di un partecipante marginale, beneficiando così di una riduzione dell'ammenda.

Non vi sarebbero stati partecipanti marginali ma soltanto membri ordinari e imprese «capofila». - Giudizio del Tribunale 125 Per determinare l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da ciascuno di essi negli accordi collusivi (punto 169, primo comma, primo trattino, del preambolo della decisione).

Essa spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990 e che aliquote base, pari al 9 e al 7,5% di tale fatturato sono state poi applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» dell'intesa e a quelle considerate come «membri ordinari» della stessa. 126 Tali indicazioni sono state confermate da una tabella relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale. 127 La ricorrente dichiara di non contestare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al piano comune volto a limitare la concorrenza, descritto nell'art. 1 della decisione.

Del pari, essa non contesta la descrizione, contenuta nella decisione, del ruolo di ciascuno degli organismi del PG [OSCURATO:PERSONA]. 128 A tale riguardo, risulta dalla decisione che il PWG è stato l'organismo all'interno del quale sono state adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.

Inoltre, benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato che tutte le imprese menzionate all'art. 1 della decisione hanno partecipato al complesso degli elementi costitutivi dell'infrazione descritti nella detta disposizione, risulta dalla decisione stessa che la collusione diretta a mantenere a livelli costanti le quote di mercato dei principali produttori, con alcune modifiche occasionali, ha inciso esclusivamente sulle quote di mercato delle imprese aderenti al PWG (punti 51-60 del preambolo della decisione).

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, per quanto riguarda la collusione sugli arresti degli impianti, «anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi» (punto 71, secondo comma, del preambolo della decisione). 129 Alla luce di questi elementi, la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe correttamente valutato il suo ruolo nell'intesa non può essere accolta. 130 In primo luogo, la ricorrente non è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi tenuto conto della mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG.

Essa ha, peraltro, correttamente valutato la gravità dell'infrazione rispettivamente commessa dalle imprese «capofila» dell'intesa e dai «membri ordinari» della stessa, applicando, per il calcolo delle ammende inflitte a queste due categorie di imprese, aliquote base pari al 9 e al 7,5% del fatturato pertinente. 131 In secondo luogo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare, punti 44-48 del preambolo della decisione).

Di conseguenza, poiché la ricorrente non contesta né la descrizione delle funzioni del JMC contenuta nella decisione, né la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ai vari elementi costitutivi dell'infrazione e neppure il fatto che era tra i partecipanti più assidui alle riunioni del JMC (v. tabella 4 allegata alla decisione), essa non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare il ruolo da essa svolto nell'intesa meno importante di quello delle altre imprese qualificate come «membri ordinari». 132 La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] dopo il mese di novembre 1990 non modifica in nulla tale considerazione, dal momento che l'infrazione si è protratta fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 133 In terzo luogo, è stata necessariamente presa in considerazione l'importanza di ciascuna delle imprese nel settore del cartoncino, poiché il dato relativo al fatturato realizzato in quel settore è stato utilizzato come fatturato di riferimento in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione.

La ricorrente non può quindi affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle dimensioni ridotte o dell'importanza minore della [OSCURATO:PERSONA] in quel settore. 134 Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] produceva esclusivamente cartoncino GD, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che l'infrazione riguardasse tanto il cartoncino GC, quanto il cartoncino SBS e il cartoncino GD né che il suo comportamento individuale non ha contribuito ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione (v. altresì infra, punti 143 e seguenti).

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente decidere di non considerare come un'attenuante la circostanza che la collusione avesse forse avuto uno scarso successo per la sola qualità di cartoncino prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 135 Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura dev'essere respinta.

Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondevano ai prezzi annunciati dell'intesa - Argomenti delle parti 136 La ricorrente sostiene di aver dimostrato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pagg. 15-20), che la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] era, complessivamente, priva di relazione con i prezzi apparenti dell'intesa.

Essa avrebbe dimostrato, avvalendosi della descrizione dell'evoluzione dei suoi prezzi annunciati e applicati per un campione rappresentativo di otto clienti, che, per tre di questi, i prezzi erano aumentati soltanto dal 10 al 15%, mentre l'aumento medio dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del 30% circa e il prezzo medio dell'intesa sarebbe aumentato di più del 35%.

Inoltre, i prezzi applicati a uno dei suoi clienti sarebbero persino diminuiti.

Infine, per i quattro clienti rimanenti, i prezzi non sarebbero stati in linea né con il listino della [OSCURATO:PERSONA] né con i prezzi annunciati nell'ambito dell'intesa. 137 Persino i prezzi annunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sembrerebbero aver seguito i prezzi annunciati nell'intesa.

Alcuni degli aumenti dell'intesa non sarebbero stati applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto non avrebbero riguardato né la qualità GD né il mercato britannico.

Inoltre, gli aumenti della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero coinciso né con il calendario né con il livello di aumento degli altri produttori.

Infine, essi sarebbero stati giustificati da incrementi dei costi reali. 138 La ricorrente sottolinea che non ha contestato di aver partecipato ad una violazione dell'art. 85 del Trattato.

Essa fa tuttavia valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva messo in atto le decisioni dell'intesa in materia di prezzi.

Ciò dimostrerebbe che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non ha danneggiato né la concorrenza né i clienti.

A tale riguardo, la ricorrente ricorda, nella replica, che la [OSCURATO:PERSONA] giustifica l'imposizione di ammende di importo più elevato rispetto alla decisione Polipropilene con il fatto che l'intesa aveva riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

Questo argomento non varrebbe però nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe commesso un'infrazione di gravità minore. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente si limiti ad evidenziare la differenza esistente tra il prezzo di listino ed il prezzo effettivamente applicato e sottolinea che l'intesa portava sui listini.

Essa rinvia inoltre ai punti 89, 101 e 102 del preambolo della decisione. 140 Gli aumenti annunciati dalla ricorrente avrebbero coinciso, in più occasioni, con i prezzi concordati (v. tabelle allegate alla decisione, relative agli aumenti dei prezzi).

Gli argomenti della ricorrente non smentiscono il fatto che la base di determinazione dei prezzi per i clienti fosse il listino, nel quale figurava il prezzo concordato.

Infine, nessun altro produttore si sarebbe lamentato del fatto che la ricorrente non applicava il prezzo concordato, quando esisterebbero invece indicazioni in tal senso per quanto riguarda per lo meno un altro dei partecipanti all'intesa (punto 59 del preambolo della decisione). - Giudizio del Tribunale 141 La ricorrente non nega che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla collusione sui prezzi di cui all'art. 1 della decisione.

Tale comportamento illecito le è stato correttamente addebitato.

Del pari, la ricorrente non contesta il giudizio formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti complessivi di tale collusione sul mercato (v., in particolare, punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione). 142 La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere.

Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio. 143 Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di concludere che il suo comportamento effettivo sul mercato fosse idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata.

In particolare, la ricorrente produce, a sostegno della presente censura, alcuni grafici che mettono a confronto i prezzi annunciati dalla [OSCURATO:PERSONA], i prezzi annunciati dalla ricorrente e i prezzi di transazione di quest'ultima.

Ebbene, i grafici relativi ai prezzi di transazione della ricorrente riguardano soltanto otto dei suoi clienti, scelti dalla ricorrente stessa, senza precisare i quantitativi consegnati a ciascuno di essi.

Essi mettono inoltre in luce fluttuazioni rilevanti, per ciascuno di tali clienti, dei prezzi di transazione che risultano in alcuni casi persino più elevati del prezzi annunciati tanto dalla ricorrente, quanto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infine, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che i prezzi di transazione non erano sempre identici ai prezzi annunciati.

Essa rileva, in particolare, quanto segue: «Anche se tutti i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base.

L'incremento dei prezzi avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del preambolo). 144 Di conseguenza, dai grafici prodotti dalla ricorrente non risulta che i suoi prezzi di transazione si discostavano in modo sensibile da quelli degli altri partecipanti all'infrazione accertata. 145 Inoltre, va sottolineato che la ricorrente non sostiene di essere stata oggetto di pressioni esercitate dalle altre imprese partecipanti all'intesa.

Essa non sostiene neppure di aver preso pubblicamente le distanze dalle decisioni adottate in materia di prezzi, nel corso delle riunioni a cui ha assistito. 146 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente decidere di non considerare alla stregua di una circostanza attenuante il comportamento della ricorrente sul mercato, comportamento che essa descrive come divergente da quello concordato all'interno del PG [OSCURATO:PERSONA]. 147 La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta.

B - Sul motivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato o avrebbe applicato in modo discriminatorio alla SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] i criteri stabiliti per la determinazione delle ammende Argomenti delle parti 148 La ricorrente ricorda come risulti dalle spiegazioni fornite dal membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile della politica della concorrenza durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994 che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato i principali elementi di fatto che essa ha fatto valere nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti. 149 Il motivo si articola in due parti. 150 [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente fa valere di non aver fruito di una riduzione dell'ammenda pur non avendo contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 172 del preambolo della decisione).

Una discriminazione del genere sarebbe tanto più ingiustificata nei suoi confronti in quanto essa non sarebbe stata a conoscenza dell'infrazione e non avrebbe avuto alcun elemento che le consentisse di contestare i fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 L'aver contestato, sotto il profilo giuridico, di essere la destinataria appropriata della decisione non altererebbe in alcun modo l'assenza di ogni contestazione dei principali elementi di fatto della [OSCURATO:PERSONA].

Questo atteggiamento avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di guadagnare tempo, il che sembrerebbe essere stato il criterio principale applicato per concedere una riduzione delle ammende. 152 [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver preso in considerazione il fatto che alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG [OSCURATO:PERSONA], non vi avevano svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai svolto un ruolo attivo nel PG [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farla figurare tra quelle imprese. 153 [OSCURATO:PERSONA] afferma, in ordine alla prima parte del motivo, che la ricorrente non ha ammesso nulla, limitandosi a contestare la propria responsabilità, atteggiamento questo che non è stato di alcun aiuto.

Ora, soltanto il contributo apportato all'approntamento del suo fascicolo, l'ammissione di comportamenti illeciti e un risparmio in termini di tempo sarebbero meritevoli di ricompensa.

Di conseguenza, la contestazione della qualità di destinatario non meriterebbe alcuna ricompensa, il che risulterebbe dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata costretta a spiegare esaurientemente, ai punti 154-157 del preambolo della decisione, i motivi per i quali la ricorrente era la destinataria appropriata della decisione stessa. 154 [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alla seconda parte del motivo.

Giudizio del Tribunale 155 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, va ricordato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente rileva quanto segue: «La SCA holding è ostacolata, nella sua difesa, dal fatto che nessuno all'interno del gruppo sa nulla delle attività del PG [OSCURATO:PERSONA] o del comportamento descritto nella comunicazione degli addebiti.

Inoltre, la SCA non ha mai lavorato nel settore del cartoncino e non conosce in alcun modo questo ramo.

Pertanto, la SCA non è in grado di pronunciarsi - e non si pronuncia - sull'esistenza o sull'ampiezza delle presunte infrazioni» (pag. 2).

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 694A0327.1

156 [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo.

Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1021, punto 393). 157 L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.

Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza.

Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda. 158 Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. 159 Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni. 160 Supponendo anche che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2225, punto 14).

Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi essere accolta. 161 Quanto alla seconda parte del motivo, risulta dal punto 162 del preambolo della decisione che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG [OSCURATO:PERSONA], non sembravano avervi svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988 e che ad essi andava addebitata soltanto una partecipazione tardiva all'infrazione. 162 Ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha preso parte all'infrazione accertata sin dalla metà del 1986.

Poiché essa non contesta questa premessa, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia svolto un ruolo attivo all'interno del PG [OSCURATO:PERSONA] prima della costituzione del JMC, nel periodo fine 1987/inizio 1988, non implica che la ricorrente debba essere trattata in modo identico ai produttori a cui è stata addebitata una partecipazione più tardiva all'infrazione accertata. 163 Di conseguenza, neppure la seconda parte del motivo può essere accolta. 164 Pertanto il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.

C - Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 Argomenti delle parti 165 Il presente motivo si suddivide in tre parti. 166 [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente sostiene che l'ammenda inflitta - corrispondente al 7,5% del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di cui trattasi e al 9% detraendo le vendite interne - è di entità considerevolmente maggiore rispetto alle ammende inflitte in casi analoghi, considerata la società, il volume delle sue attività e il livello di partecipazione all'infrazione.

Essa fa valere che l'entità media delle ammende inflitte con la decisione Polipropilene era pari al 4% delle vendite del prodotto di cui trattasi, da parte delle destinatarie della decisione, nell'[OSCURATO:PERSONA] occidentale. 167 [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, la ricorrente ricorda che il Tribunale ha stabilito, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 94), che l'importo dell'ammenda dev'essere calcolato con riferimento al fatturato complessivo dell'impresa, che fornisce un'indicazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, nonché al fatturato realizzato sul mercato considerato, che fornisce un'indicazione della gravità dell'infrazione.

Poiché l'ammenda inflitta è stata calcolata senza tener conto del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato il fatto che, nell'anno di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva realizzato alcun fatturato al di fuori del mercato di cui trattasi.

Di conseguenza, essa non avrebbe tenuto conto delle dimensioni ridotte e della scarsa potenza della [OSCURATO:PERSONA].

L'ammenda inflitta sarebbe quindi sproporzionata rispetto a quelle irrogate alle imprese che realizzano un fatturato consistente al di fuori del mercato di cui trattasi.

Un risultato del genere sarebbe in contrasto con i requisiti posti dal Tribunale nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 168 Con la terza parte del motivo, la ricorrente ricorda che lo scopo generale delle ammende è quello di garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e di prevenire il ripetersi delle infrazioni (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 769, 805, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825).

Rinviando agli argomenti addotti a sostegno del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione, essa afferma che, nel caso di specie, l'ammenda è stata inflitta ad uno spettatore innocente e la [OSCURATO:PERSONA] non raggiunge quindi nessuno degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. 169 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in assenza di circostanze attenuanti individuali, l'ammenda dev'essere fissata facendo riferimento ai criteri applicabili all'infrazione nel suo complesso (punti 167-169 del preambolo della decisione).

Tali criteri sarebbero pertinenti e risulterebbero con chiarezza dalla decisione.

In particolare, essi sarebbero simili, se non identici, a quelli più volte confermati dalla Corte e dal Tribunale (sentenze pronunciate dal Tribunale in relazione alla decisione Polipropilene, in particolare sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-867).

I criteri stabiliti per l'infrazione nel suo complesso dovrebbero essere applicati al fatturato di ciascun destinatario. 170 Nel caso di specie, la gravità e la durata dell'infrazione avrebbero giustificato l'entità generalmente elevata delle ammende.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] mette a confronto la decisione con la decisione Polipropilene, in cui il livello medio delle ammende era del 4%, con un valore standard che andava dal 4 al 5%.

L'entità leggermente maggiore delle ammende nel caso di specie sarebbe giustificata dal fatto che, diversamente dalla situazione accertata nella decisione Polipropilene, l'infrazione ha avuto luogo in un periodo in cui il settore era complessivamente redditizio e l'intesa avrebbe conseguito i suoi obiettivi. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che il Tribunale sembra aver considerato che le ammende inflitte con la decisione Polipropilene avrebbero potuto essere ancor più elevate poiché ha riconosciuto che la gravità dell'infrazione le giustificava ampiamente (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1177, punto 226). 171 Essa sottolinea come le imprese destinatarie della decisione di cui trattasi nella presente controversia non abbiano dedotto dalla decisione Polipropilene, pubblicata nell'agosto 1986, che avevano l'obbligo di rispettare la legge.

Tali imprese avrebbero, al contrario, adottato provvedimenti diretti a dissimulare il proprio comportamento, elaborando spiegazioni alternative dei fatti accertati sul mercato. 172 La ricorrente si sarebbe vista infliggere un'ammenda perché era la [OSCURATO:PERSONA] P & B, autore dell'infrazione, e quest'ultima era stata portata avanti anche dopo la costituzione del gruppo SCA.

Di conseguenza, essa non potrebbe essere considerata alla stregua di uno spettatore innocente. 173 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, quando un'impresa è di dimensioni ridotte, la sua ammenda in termini assoluti è ridotta.

Giudizio del Tribunale 174 Vanno anzitutto esaminate congiuntamente la prima e la seconda parte del motivo. 175 In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 176 Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato.

Ne consegue, da un lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità.

Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 120 e 121). 177 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo): «- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza; - il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della [OSCURATO:PERSONA]; - il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno; - le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato; - il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]; - sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.; - il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». 178 Inoltre, il Tribunale ricorda che aliquote base del 9 o del 7,5 % sono state applicate per determinare l'importo dell'ammenda che dev'essere rispettivamente inflitta alle imprese «capofila» dell'intesa e ai «membri ordinari» della stessa (v. supra, punto 125). 179 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione.

Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 105-108, e ICI/[OSCURATO:PERSONA], punto 385). 180 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la [OSCURATO:PERSONA] stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi.

Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende.

Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 181 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. 182 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 183 In questo contesto, la tesi della ricorrente secondo cui non si è potuto tener conto delle dimensioni e della potenza economica della [OSCURATO:PERSONA], poiché il fatturato complessivo realizzato da quest'ultima nel 1990 sarebbe identico al fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel corso del medesimo anno, dev'essere disattesa. 184 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha tenuto conto dei criteri di valutazione della gravità sopra menzionati; dall'altro, essa non ha l'obbligo di considerare, per valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 121, e ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 185 Inoltre, poiché occorre basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella medesima infrazione per stabilire il rapporto tra le ammende da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente calcolare le ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese applicando l'aliquota stabilita a un fatturato di riferimento identico per le imprese interessate, affinché i valori ottenuti siano comparabili nella massima misura. 186 La prima e la seconda parte del motivo vanno conseguentemente respinte. 187 Anche la terza parte del motivo, fondata sulla supposizione che la ricorrente fosse uno «spettatore innocente», dev'essere respinta.

A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione. 188 Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso.

D - Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché del principio fondamentale di equità 189 La ricorrente sostiene che, infliggendole un'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché il principio fondamentale di equità.

A sostegno di questa tesi, essa richiama in sostanza gli argomenti addotti nell'ambito del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione.

Essa ne conclude che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito. 190 Si deve constatare, da un lato, che la decisione è stata correttamente rivolta alla ricorrente e, dall'altro, che quest'ultima non contesta l'esistenza del comportamento illecito che le è stato imputato.

Di conseguenza, la ricorrente non può validamente sostenere che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito. 191 Di conseguenza, il presente motivo dev'essere anch'esso respinto.

E - Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle ammende Argomenti delle parti 192 La ricorrente ricorda di essere venuta a conoscenza di taluni aspetti essenziali dei motivi e dei criteri applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo delle ammende soltanto tramite la registrazione della conferenza stampa tenuta, il giorno stesso dell'adozione della decisione, dal membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile della politica della concorrenza.

Ora, anche se la giurisprudenza non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i calcoli esatti delle ammende inflitte a ciascuna delle società, ciò non implicherebbe che il ragionamento seguito non debba essere trasparente. 193 Poiché i calcoli effettuati e la «strategia di riduzione» applicata nella presente controversia sono stati resi noti alla stampa, tali spiegazioni avrebbero dovuto figurare anche nella decisione.

Infatti, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far valere i suoi argomenti relativi alla discriminazione subita se non avesse appreso, da fonti non ufficiali, dell'esistenza di una registrazione della conferenza stampa. 194 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la motivazione della presente decisione è altrettanto dettagliata per quanto riguarda le ammende di quelle confermate nell'ambito di altre pratiche, in particolare, con le sentenze cosiddette «Polipropilene» (v., ad esempio, sentenza Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], citata).

Come ha ammesso la ricorrente stessa, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta ad applicare una formula matematica per calcolare le ammende, in quanto tale meccanismo consentirebbe alle imprese di valutare anticipatamente l'eventuale convenienza di commettere un'infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1439).

Giudizio del Tribunale 195 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1799, punto 51). 196 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 197 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1165, punto 59). 198 [OSCURATO:PERSONA] decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo.

Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la [OSCURATO:PERSONA] spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa.

Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la [OSCURATO:PERSONA] e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue censure. 199 Com'è già stato rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, alcune informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di calcolo delle ammende applicate nel caso di specie (v. supra, punto 125).

Essa ha precisato di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa e che due imprese avevano fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese era stata concessa una riduzione di un terzo. 200 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse. 201 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990.

Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione.

Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro. 202 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1087, punto 264). 203 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati.

Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato.

Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi. 204 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione.

Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 136). 205 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti infrazioni analoghe.

Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di motivazione delle ammende inflitte.

E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 206 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione. 207 Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 205, e tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. 208 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto. 209 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 210 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TJ0327_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese e del Galles, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Sforzolini, del foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Preussen, 15, Côte d'Eich, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata), composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. 2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS». 3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari. 4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica. 5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico. 6 Con lettera 22 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA], un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il [OSCURATO:PERSONA] avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990. 7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla [OSCURATO:PERSONA], formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF. 8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino. 9 In esito a tali accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione. 10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. 11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993. 12 Al termine di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Cascades SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, Finnboard - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la [OSCURATO:PERSONA]; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...) Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...) xvi) SCA [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 2 200 000 di ECU; (...)» 13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «PG [OSCURATO:PERSONA]»), costituito da diversi gruppi o comitati. 14 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «[OSCURATO:PERSONA]» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della [OSCURATO:PERSONA] (circa otto). 15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori. 16 Il PWG riferiva alla «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno. 17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in [OSCURATO:PERSONA]. 18 Infine, l'«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il [OSCURATO:PERSONA]. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno. 19 Risulta inoltre dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che le attività del PG [OSCURATO:PERSONA] erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti. 20 La società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] P & B») era proprietaria, per la durata complessiva dell'infrazione, della cartiera [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 21 Fino al mese di luglio 1988 la [OSCURATO:PERSONA] P & B era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] plc. Nel luglio 1988, in seguito ad un'operazione di rilevamento da parte dei dirigenti di numerose società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], veniva costituita la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che acquisiva a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] P & B. 22 Nel luglio 1990 il gruppo svedese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo la «SCA») acquisiva la [OSCURATO:PERSONA] e, con essa, la [OSCURATO:PERSONA] P & B e numerosi stabilimenti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P & B cambiava la propria denominazione, una prima volta, il 1_ febbraio 1991, divenendo la SCA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCA [OSCURATO:PERSONA]»), e, una seconda volta, il 4 febbraio 1992, divenendo la SCA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCA [OSCURATO:PERSONA]»). 23 Nel mese di maggio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] veniva ceduta alla società [OSCURATO:PERSONA] che la rivendeva a sua volta, nell'ottobre 1991, alla Mayr-[OSCURATO:PERSONA] AG. All'epoca di quest'ultima operazione, la [OSCURATO:PERSONA] si era già trasformata in società con la denominazione [OSCURATO:PERSONA]. 24 Ai termini della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] P & B ha preso parte all'infrazione di cui trattasi, partecipando in particolare a determinate riunioni del JMC e della PC. Inoltre, poiché la denominazione SCA [OSCURATO:PERSONA] era soltanto una diversa identificazione assunta dalla SCA [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] P & B e trattandosi pertanto di un'unica e medesima entità, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che essa fosse la destinataria appropriata della decisione (punti 155 e seguenti del preambolo della decisione). Procedimento 25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 26 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94). 27 La ricorrente nella causa T-301/94, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta). 28 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94). 29 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta). 30 Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione. 31 Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa. 32 Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale. 33 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta. 34 Le parti nelle cause menzionate al punto 30 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997. Conclusioni delle parti 35 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - annullare l'art. 1 e/o l'art. 3 della decisione nei limiti in cui riguardano la ricorrente; - in subordine, ridurre sensibilmente l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 36 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese. Sulla ricevibilità di taluni motivi 37 Durante un incontro informale svoltosi il 29 aprile 1997 le imprese che avevano impugnato la decisione sono state invitate, nell'eventualità di una riunione delle cause ai fini della trattazione orale, a considerare la possibilità di presentare difese comuni che associassero numerose di esse. E' stato sottolineato che tali difese comuni sarebbero state ammesse soltanto per le ricorrenti che avessero effettivamente dedotto, nell'atto introduttivo del loro ricorso, motivi corrispondenti agli argomenti da trattare in comune. 38 Con telecopia 14 maggio 1997, depositata per conto del complesso delle imprese di cui trattasi, è stata comunicata la decisione di queste ultime di trattare sei questioni mediante difese comuni, riguardanti in particolare i punti seguenti: a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa; b) la nozione di «infrazione unica» ed il livello di prove richiesto, c) l'addebito relativo ad una concertazione sul controllo delle quantità. 39 La ricorrente rendeva noto, mediante telecopia depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 giugno 1997, che intendeva partecipare al complesso delle difese comuni. In quell'occasione, essa riconosceva di non aver dedotto motivi riguardanti i tre punti sopra menzionati, sostenendo però che questa circostanza non doveva impedirle di associarsi a tali difese comuni. Essa affermava, ribadendo poi la stessa tesi in udienza, che non aveva avuto modo di contestare nel suo ricorso, né l'esistenza stessa dei diversi aspetti dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, né il giudizio espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti di tale infrazione, in quanto le persone che si riteneva l'avessero rappresentata nell'intesa non erano più alle sue dipendenze. Di conseguenza, essa avrebbe preso conoscenza degli elementi di fatto che le avrebbero consentito di far valere i motivi in questione soltanto dopo aver appreso il contenuto delle difese comuni. 40 Questa tesi non può essere accolta. 41 Infatti, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ora, nel caso di specie, è giocoforza constatare che nulla impediva alla ricorrente di contestare, nel suo ricorso, le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione e che essa non si è richiamata ad alcun elemento specifico di fatto o di diritto, emerso durante il procedimento, atto a giustificare la produzione di motivi nuovi. 42 Di conseguenza, i motivi dedotti dalla ricorrente per la prima volta nella telecopia 23 giugno 1997 devono essere dichiarati irricevibili. Nel merito Sulla domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione A - Sul motivo secondo cui la SCA [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe la destinataria appropriata della decisione Argomenti delle parti 43 La ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e di non essere quindi la destinataria appropriata della decisione. 44 In primo luogo, essa sottolinea che, dopo la cessione della [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1991 e il cambio di denominazione sociale della [OSCURATO:PERSONA] P & B, divenuta prima SCA [OSCURATO:PERSONA] e poi SCA [OSCURATO:PERSONA], sono state effettuate ristrutturazioni delle attività del gruppo SCA nel [OSCURATO:PERSONA], in seguito alle quali la SCA [OSCURATO:PERSONA], società ricorrente, è divenuta una holding. 45 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata come «l'impresa interessata» dal procedimento. Infatti, essa sarebbe sempre stata e sarebbe tuttora «un'entità economica distinta», che costituisce un «centro distinto di profitto» a cui dev'essere imputata l'infrazione [v. punti 97-102 del preambolo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1), in prosieguo: la «decisione Polipropilene»], oppure un «insieme organizzato di risorse umane e materiali volto a perseguire su base stabile uno scopo economico definito» [comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 90/C 203/06 concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, C 203, pag. 10)]. 46 Per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] occupava una posizione autonoma che le consentiva di violare il diritto della concorrenza, la ricorrente presenta un'argomentazione dettagliata, esponendo in sostanza quanto segue: a) la [OSCURATO:PERSONA] è stata l'unica entità attiva nel settore del cartoncino nell'ambito dei gruppi ai quali essa ha successivamente fatto capo nel periodo di cui trattasi; b) la struttura organizzativa della [OSCURATO:PERSONA] contribuiva a renderla autonoma; c) la [OSCURATO:PERSONA] agiva come un'entità distinta nei confronti dei terzi. La ricorrente afferma inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] si è poi trasformata in società, la [OSCURATO:PERSONA], con lo stesso patrimonio, lo stesso personale e lo stesso responsabile (il signor Dalgleish). Essa spiega infine che i legami operativi che univano la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] P & B non sono mai stati tanto stretti quanto ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA]. 47 L'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] da parte del gruppo SCA non avrebbe inciso in alcun modo sull'autonomia della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, taluni attivi della [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero rivestito alcun interesse per la SCA, il che spiegherebbe la scelta di rivenderla già nel maggio 1991. Nel periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata detenuta dalla SCA, quest'ultima non avrebbe neppure partecipato alla sua gestione. 48 In terzo luogo, poiché la [OSCURATO:PERSONA] va considerata come l'impresa interessata, destinataria della decisione doveva essere la [OSCURATO:PERSONA], in quanto successore della detta impresa. La ricorrente ricorda che, conformemente ai principi di base del diritto comunitario della concorrenza, la nozione d'«impresa» è determinante e la configurazione giuridica riveste importanza soltanto nei limiti in cui, per ragioni pratiche volte ad agevolarne l'esecuzione, la comunicazione degli addebiti e la decisione vengono trasmesse e l'ammenda inflitta ad un'entità dotata di personalità giuridica. Benché la ricorrente riconosca che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] la forma di una società all'epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà di individuare l'entità giuridica che poteva considerarsi responsabile dell'infrazione ai fini dell'esecuzione della decisione, essa rileva tuttavia che la presente controversia pone un problema di successione in quanto l'impresa interessata, la [OSCURATO:PERSONA], è divenuta una società dotata di personalità giuridica autonoma dopo l'infrazione, ma prima dell'invio della comunicazione degli addebiti e succede quindi a sé stessa dal punto di vista economico e funzionale. 49 Ciò premesso, la questione della successione andrebbe risolta seguendo l'impresa interessata attraverso i vari trasferimenti e ristrutturazioni da essa subiti, a meno che non venga dimostrato che il precedente proprietario ha partecipato direttamente all'infrazione. Questa conclusione risulterebbe implicitamente dalla sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1623, punto 55) e dalla decisione Polipropilene (in relazione all'irrogazione di un'ammenda alla Statoil), nel senso che l'impresa che ha effettivamente preso parte all'intesa non deve poter sfuggire alle ammende. 50 In quarto luogo, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse l'impresa interessata dall'infrazione, la decisione non avrebbe dovuto essere inviata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 luglio 1984, 84/388/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 - Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux, GU L 212, pag. 13), sarebbe stata espressa la valutazione secondo cui una società capogruppo che aveva acquisito due imprese non poteva aver avuto il tempo di assumerne pienamente il controllo nel periodo intercorso tra la data dell'acquisizione e la cessazione dell'infrazione (cinque mesi). Per le stesse ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione. 51 In subordine, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore ritenendo che l'impresa fosse la [OSCURATO:PERSONA] P & B, in quanto quest'ultima sarebbe stata riorganizzata dopo la sua acquisizione da parte della SCA, divenendo una mera intermediaria, priva di autonomia per quanto riguarda la strategia commerciale e di ogni controllo sull'attivo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi accertare se la responsabilità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] ricadesse sulla società al vertice del gruppo, più volte cambiata. La ricorrente ne conclude che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, suddividere la responsabilità tra la [OSCURATO:PERSONA] plc, la [OSCURATO:PERSONA] e la SCA, ma, per quanto riguarda quest'ultima, soltanto per il periodo da luglio a novembre 1990. 52 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente considerato la [OSCURATO:PERSONA] P & B e la SCA [OSCURATO:PERSONA] come la stessa impresa, in quanto, dal momento che la SCA [OSCURATO:PERSONA] esercita soltanto un controllo indiretto (mediante una società controllata) su una delle sei cartiere originariamente detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] P & B, essa non può essere considerata come se si trattasse della stessa impresa. I soli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] P & B e la SCA [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una medesima impresa sarebbero l'indirizzo e il numero di registro. Ora, l'individuazione di un'impresa non potrebbe basarsi su elementi del genere, di natura esclusivamente formale. 53 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'argomentazione della ricorrente sia del tutto priva di fondamento, in quanto la decisione è stata adottata nei confronti dell'impresa e della società che avevano commesso l'infrazione. Quando viene accertata una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, si dovrebbe individuare la persona giuridica che deve risponderne poiché soltanto essa può essere la destinataria di una decisione che infligge un'ammenda. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] P & B sarebbe la persona giuridica responsabile dell'infrazione e dovrebbe pertanto risponderne. 54 [OSCURATO:PERSONA] P & B, in quanto impresa interessata, avrebbe prodotto cartoncino nel suo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] che, per l'intera durata dell'infrazione, anche successivamente all'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] P & B da parte del gruppo SCA, rappresentava soltanto un attivo nel patrimonio prima della [OSCURATO:PERSONA] P & B, poi della SCA [OSCURATO:PERSONA] e infine della SCA [OSCURATO:PERSONA]. 55 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea al riguardo che due delle persone che avevano assistito alle discussioni nella PC e nel JMC erano presenti nella veste di rappresentanti non già della [OSCURATO:PERSONA], ma della [OSCURATO:PERSONA] P & B. 56 Inoltre, dopo l'acquisizione effettuata dal gruppo SCA di una parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA] P & B, quest'ultima impresa avrebbe continuato a fabbricare il medesimo prodotto, nello stesso luogo e avvalendosi dello stesso personale, con l'aggiunta di alcuni esponenti della SCA al livello di direzione generale e di consiglio di amministrazione. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] P & B avrebbe semplicemente cambiato la propria denominazione sociale, divenendo, nel febbraio 1991, la SCA [OSCURATO:PERSONA] e poi, il 4 febbraio 1992, la SCA [OSCURATO:PERSONA], ma la società sarebbe rimasta pur sempre la stessa, dal momento che la SCA [OSCURATO:PERSONA] aveva lo stesso indirizzo e numero di registro della [OSCURATO:PERSONA] P & B e della SCA [OSCURATO:PERSONA]. 57 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la cessione dell'attivo rappresentato dallo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] e la successiva costituzione in società di quest'ultimo non incide in alcun modo sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] P & B vada considerata come l'impresa e la società responsabili dell'infrazione. Com'è stato precisato al punto 156 del preambolo della decisione, andrebbe fatta una distinzione tra le persone giuridiche e le semplici attività, distinzione questa confermata dal Tribunale nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 236-240). 58 [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che, contrariamente a quanto afferma la SCA [OSCURATO:PERSONA], il caso di specie non pone alcuna questione di successione. 59 Inoltre, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto rivolgersi al nuovo proprietario della cartiera, ciò non implicherebbe in alcun modo che essa non poteva scegliere di rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] P & B, ora SCA [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata come l'impresa interessata, ne conseguirebbe soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione (v. sentenza del Tribunale 1_ aprile 1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-389, confermata con sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/95 P, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-865). 60 Infine, le affermazioni della SCA [OSCURATO:PERSONA] sull'autonomia della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di pertinenza oltre che di riscontri fattuali. Giudizio del Tribunale 61 E' pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di proprietà prima della [OSCURATO:PERSONA] P & B, poi della SCA [OSCURATO:PERSONA] e, infine, della SCA [OSCURATO:PERSONA] per l'intero periodo dell'infrazione. 62 Va poi constatato che le denominazioni [OSCURATO:PERSONA] P & B, SCA [OSCURATO:PERSONA] e SCA [OSCURATO:PERSONA] (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da un'unica e medesima persona giuridica. 63 Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di successione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 236 - 238), che è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintanto che tale persone giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa. 64 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione. 65 Di conseguenza, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di adozione della decisione, dalla persona giuridica [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione. La scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può quindi, in circostanze del genere, essere validamente contestata. 66 Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] P & B figurava nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA]. 67 Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA], salvo: «1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure 2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata. In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)». 68 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società [OSCURATO:PERSONA] P & B/SCA [OSCURATO:PERSONA]/SCA [OSCURATO:PERSONA]. 69 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto. B - Sul motivo riguardante un'insufficienza o un errore della motivazione, in relazione alla designazione della [OSCURATO:PERSONA] P & B come impresa interessata e della SCA [OSCURATO:PERSONA] come destinataria della decisione Argomenti delle parti 70 La ricorrente ricorda che, nella sentenza 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-211, punto 26), il Tribunale ha stabilito che una decisione adottata a norma degli artt. 85 o 86 del Trattato, riguardante più destinatari e che pone un problema d'imputabilità, dev'essere chiaramente motivata nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che dovranno sopportare l'onere delle ammende. 71 Il caso di specie presenterebbe alcune analogie con la controversia che ha dato origine a quella sentenza, in quanto la ricorrente avrebbe risolutamente contestato, nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], di essere la destinataria appropriata della decisione. Ora, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di non seguire gli attivi all'origine dell'infrazione e di imputare invece la responsabilità alla persona giuridica che li aveva direttamente detenuti in uno specifico momento. In tal modo la scelta del destinatario sarebbe improntata a mere ragioni di opportunità. 72 Inoltre, per motivare la sua constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] P & B era l'impresa interessata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addotto soltanto che essa figurava sull'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA]. Una motivazione del genere non sarebbe tuttavia conforme all'esigenza di fornire una motivazione adeguata. 73 Per quanto riguarda l'analogia rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 155 del preambolo della decisione, con la situazione della MoDo/Iggesund, la ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non appartiene più al gruppo SCA, del quale ha fatto parte soltanto per pochi mesi, mentre la Iggesund appartiene tutt'ora e sin dal 1989 al gruppo MoDo. Queste due situazioni non sarebbero in alcun modo paragonabili, diversamente da quanto suggerirebbe la decisione. 74 La decisione sarebbe insufficientemente motivata anche in relazione all'affermazione secondo cui la SCA [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il successore economico della [OSCURATO:PERSONA] P & B. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe esclusivamente sul fatto che la SCA [OSCURATO:PERSONA] detiene attualmente il pacchetto azionario di due società, alle quali è stata trasferita una parte degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] P & B. Inoltre, conformemente alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663), la continuità che va presa in considerazione è quella esistente tra l'impresa interessata ed il suo successore, vale a dire, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]. 75 La ricorrente rileva che, ai termini del punto 145 del preambolo della decisione, la società capogruppo o il gruppo, la cui partecipazione all'infrazione sia stata accertata e che trasferisce una controllata ad un'altra impresa, si assume la responsabilità di tale controllata per il periodo precedente la data della cessione. Tuttavia, la decisione non spiegherebbe in alcun modo perché essa non sia stata adottata, conformemente a questo ragionamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria ultima della [OSCURATO:PERSONA] fino a luglio del 1988. 76 La ricorrente osserva infine che, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adottare la decisione stessa nei confronti dell'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA], salvo: «quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata», considerando, in tal caso, destinatario della decisione la società capogruppo. Ora, pur non avendo avviato alcun procedimento nei confronti della SCA, la [OSCURATO:PERSONA] seguiterebbe a sostenere, senza prove specifiche, che la SCA era coinvolta nella gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], se riteneva che la SCA avesse partecipato alla gestione della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto analizzare quest'aspetto più dettagliatamente nella decisione, per individuare con precisione l'impresa interessata. 77 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver ampiamente spiegato, ai punti 155-157 del preambolo della decisione, le ragioni per le quali la SCA era la destinataria appropriata della decisione. Essa sottolinea che l'elemento essenziale della motivazione contenuta nella decisione è che la denominazione SCA [OSCURATO:PERSONA] non è altro se non la nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA] P & B. Giudizio del Tribunale 78 Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26). 79 Nel caso di specie, è pacifico che, nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha fatto valere diversi motivi che l'avevano indotta a ritenere che l'infrazione contestata non potesse esserle imputata. 80 Ne consegue che, per essere sufficientemente motivata nei confronti della ricorrente, la decisione impugnata doveva contenere un'esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente. 81 Le censure formulate dalla ricorrente riguardano in particolar modo i punti 155-157 del preambolo della decisione ed occorre pertanto appurare se tali punti contengano una motivazione sufficiente. 82 Ai termini del punto 155, primo comma, «l'acquisizione da parte del gruppo svedese operante nel settore del legno SCA di [OSCURATO:PERSONA] plc, azienda cui fa capo [OSCURATO:PERSONA], non presenta particolari problemi per quanto concerne l'impostazione di cui al considerando 143» (v. supra, punto 67). 83 Al punto 155, secondo comma, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] P & B figurava nell'elenco dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA]. 84 Essa spiega poi, al punto 156, primo comma, quanto segue: «(...) Esiste un manifesta continuità tra [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd, SCA [OSCURATO:PERSONA] e SCA [OSCURATO:PERSONA]: si tratta infatti della medesima entità societaria nota sotto denominazioni diverse. Dopo la vendita dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1991 SCA [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad esistere. La responsabilità per la sua partecipazione non viene meno con la cessione di [OSCURATO:PERSONA], che era soltanto una delle sue attività». 85 A sostegno della sua affermazione, essa si richiama (medesimo punto del preambolo) alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 236-240), richiamo questo che priva di ogni possibile ambiguità l'approccio seguito. 86 Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato sufficientemente i motivi che l'avevano indotta ad adottare la decisione nei confronti della ricorrente. 87 I punti 155-157 del preambolo della decisione presentano altresì, accanto alla sintesi delle principali contestazioni della ricorrente circa l'identità dell'impresa sulla quale deve gravare l'onere dell'infrazione, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] a tali contestazioni. 88 I detti punti fanno chiaramente apparire che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. 89 L'esistenza di una motivazione sufficiente non può quindi essere contestata in relazione a tali argomenti. 90 Infine, poiché gli argomenti della ricorrente, richiamati precedentemente ai punti 73-76, tendono esclusivamente a contestare la fondatezza dei motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a rivolgerle la decisione, il loro esame supererebbe i limiti del sindacato che dev'essere esercitato nell'ambito del presente motivo. Ne consegue che tali argomenti sono privi di pertinenza. 91 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto. C - Sul motivo riguardante l'esistenza di un errore per quanto riguarda la durata dell'infrazione Argomenti delle parti 92 La ricorrente sostiene che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] e alle sue varie attività è venuta meno alla fine di novembre 1990, quando la SCA ha ravvisato la possibilità che venisse violato il diritto comunitario all'interno di quell'organismo (v., altresì, punto 157, ultima frase, del preambolo della decisione). Spetterebbe quindi alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la sua affermazione secondo cui l'infrazione ha seguitato ad aver effetti dopo tale data (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 90-100). Ora, l'istituzione non avrebbe fornito alcuna prova di quest'affermazione, limitandosi a esporre speculazioni prive di riscontri. 93 La ricorrente contesta in particolar modo l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato un aumento dei prezzi deciso nel mese di ottobre 1990 e destinato ad entrare in vigore tra gennaio ed aprile del 1991. Essa sostiene che i prezzi reali della [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 1991 non erano in linea né con l'entità né con il calendario di tale aumento. Alla fine del mese di ottobre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe annunciato un aumento di 40 UKL la tonnellata, che doveva essere applicato a fine gennaio 1991. In effetti, tale aumento sarebbe stato rinviato, per i maggiori clienti, al 1_ marzo o al 1_ aprile 1991. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi modificato, in modo unilaterale e autonomo, la data di entrata in vigore dell'aumento di prezzi. Per di più, tale aumento sarebbe stato giustificato da un incremento dei costi e da un miglioramento del prodotto. 94 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver correttamente accertato, per determinare la durata dell'infrazione commessa, che quest'ultima ha continuato a produrre effetti fino alla cessazione dell'intesa nel suo complesso. Giudizio del Tribunale 95 Il regime di concorrenza istituito dagli artt. 85 e seguenti del trattato attribuisce importanza alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro forma giuridica. Di conseguenza, nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter applicare l'art. 85, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (v., ad esempio, sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015, punto 17). 96 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta di aver preso parte all'intesa nel corso del mese di ottobre 1990, data alla quale l'ultimo aumento dei prezzi concordato è stato annunciato, anche dalla ricorrente (v. tabella 4, allegata alla decisione). 97 Per quanto riguarda l'effettiva applicazione di quest'aumento, che doveva entrare in vigore dal mese di gennaio 1991, la ricorrente ha trasmesso, con lettera 23 gennaio 1991, le seguenti informazioni all'ufficio legale della società capogruppo del gruppo SCA: «Abbiamo annunciato un aumento dei prezzi di 40 UKL la tonnellata dalla fine di gennaio 1991. Questo aumento ha incontrato una forte resistenza e abbiamo avuto il timore che venisse rinviato o ridotto di molto. Sappiamo ora che la maggior parte dei nostri clienti si conformerà al nuovo prezzo a decorrere dalla data prevista, con un rinvio fino al 1_ marzo o al 1_ aprile per qualche grosso cliente. Tuttavia la situazione attuale è migliore rispetto alle nostre recenti previsioni». 98 Emerge quindi chiaramente che essa ha cercato di garantire l'attuazione effettiva, sin dalla data stabilita, dell'aumento dei prezzi concordato, annunciato nel mese di ottobre 1990. Poiché la ricorrente ha operato sul mercato conformandosi al comportamento convenuto, l'intesa ha pertanto seguitato a produrre i suoi effetti, per quanto riguarda la ricorrente stessa, successivamente al mese di novembre 1990, data alla quale essa ha smesso di assistere alle riunioni degli organismi del PG [OSCURATO:PERSONA]. 99 Dal momento che il livello dei prezzi di catalogo concordato tra le imprese era ancora in vigore nell'aprile del 1991, mese in cui gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno effettuato accertamenti presso numerose imprese, in conformità dell'art. 14 del regolamento n. 17, la data alla quale ha avuto fine l'infrazione commessa dalla ricorrente è stata correttamente fissata al mese di aprile 1991. 100 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto. Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda A - Sul motivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso erroneamente di prendere in considerazione varie circostanze specifiche 101 La ricorrente fa valere una serie di circostanze che avrebbero dovuto, a suo parere, essere prese in considerazione come attenuanti in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta. Nel caso di specie, occorre esaminare ciascuna di queste circostanze separatamente. Sulla censura riguardante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava soltanto una minima parte delle attività della [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal gruppo SCA nonché l'assenza di una sua effettiva integrazione nel gruppo SCA 102 La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava soltanto una minima parte delle attività della [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal gruppo SCA, in quanto le sue vendite corrispondevano solo al 2,3% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il gruppo SCA avrebbe avuto l'intenzione di rivendere la [OSCURATO:PERSONA], come ha effettivamente fatto nel 1991. Nessun rappresentante del gruppo avrebbe anche solo visitato tale impresa prima dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, gli scarsi risultati della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero reso difficile la sua vendita ad un prezzo ragionevole. 103 Questi elementi sarebbero pertinenti per illustrare due criteri che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al punto 169 del preambolo della decisione, di aver preso in considerazione, vale a dire l'importanza dell'impresa interessata e il ruolo svolto da ciascuna delle impresa. Essi testimonierebbero delle dimensioni ridotte della [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di interesse da parte della SCA e della ricorrente per le attività connesse al cartoncino e della mancata partecipazione a tali attività. 104 Il Tribunale rileva tuttavia che il comportamento illecito accertato è stato giustamente imputato alla ricorrente. 105 Per quanto riguarda le dimensioni ridotte della [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che l'ammenda inflitta è stata calcolata in base al fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 mediante lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della potenza economica della ricorrente sul mercato di cui trattasi. 106 Quanto all'argomento secondo cui il settore del cartoncino e, in particolare, lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero presentato alcun interesse per il gruppo SCA, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente dimostrato l'esistenza di una violazione, commessa intenzionalmente dalla ricorrente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, poiché il gruppo SCA non era tra i destinatari della decisione e non essendogli stato contestato nella decisione stessa alcun coinvolgimento, in quanto società capogruppo della ricorrente, nell'infrazione accertata, la questione se il settore del cartoncino rivestisse o meno un interesse per il gruppo SCA è priva di pertinenza. 107 La censura formulata dalla ricorrente non può pertanto essere accolta. Sulla censura riguardante il mancato coinvolgimento del gruppo SCA nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] e nelle infrazioni contestate 108 La ricorrente ribadisce gli argomenti dedotti nell'ambito del primo motivo per dimostrare che la SCA non era in alcun modo coinvolta nella gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale assenza di coinvolgimento da parte della società controllante avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal momento che l'onere dell'ammenda graverebbe su di essa in quanto la ricorrente è una semplice holding. 109 Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il comportamento illecito è stato correttamente imputato alla ricorrente, la questione se il gruppo SCA fosse coinvolto nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] e se l'ultima società controllante del gruppo fosse a conoscenza del comportamento illecito è ininfluente ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. 110 Ne consegue che la presente censura dev'essere respinta. Sulla censura secondo cui l'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto fine nel novembre 1990 111 La ricorrente ribadisce che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno alla fine di novembre 1990 (v. supra, punti 92 e seguenti). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto la necessità di «dissociarsi» dall'aumento dei prezzi dell'inizio del 1991, annunciato nell'ambito dell'intesa, poiché, a quell'epoca, essa non vi era associata. 112 A tale riguardo, è sufficiente ricordare come sia stato correttamente stabilito che la ricorrente ha partecipato all'infrazione accertata fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 113 La presente censura dev'essere pertanto respinta. Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il gruppo SCA applica una rigorosa politica di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza 114 La ricorrente rileva che la SCA ha intrapreso, sin dal 1988, una politica rigorosa di prevenzione delle violazioni del diritto della concorrenza, organizzando numerose riunioni informative presso le principali sedi del gruppo in [OSCURATO:PERSONA] per illustrare tale politica al personale. Di conseguenza, la ricorrente non può essere ritenuta responsabile del comportamento contestato ad un'altra impresa che appare nettamente in contrasto con l'impegno mostrato dalla SCA per conformarsi alle regole comunitarie di concorrenza. 115 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che il programma di allineamento di cui trattasi si è rivelato inefficace, poiché nulla è stato fatto per prevenire il protrarsi dell'infrazione. 116 Va ricordato che, per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1611, punto 54). Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione come circostanze attenuanti figura, in particolare, l'attuazione di un programma di allineamento (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punto 93). 117 Nel caso di specie, benché la ricorrente affermi di aver smesso di partecipare alle riunioni del PG [OSCURATO:PERSONA] non appena si era resa conto, in seguito alla denuncia presentata dalla BPIF, della possibilità di una violazione delle regole comunitarie di concorrenza (v. punto 163, secondo comma, del preambolo della decisione), la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia correttamente stabilito che l'infrazione era stata posta in essere fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 118 E' pertanto giocoforza constatare che il programma di allineamento richiamato si è rivelato inefficace e che, conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non doveva tenerne conto come una circostanza attenuante. 119 La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta. Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era soltanto un membro marginale del PG [OSCURATO:PERSONA] - Argomenti delle parti 120 La ricorrente fa valere i seguenti elementi: - la [OSCURATO:PERSONA] non era una delle imprese «capofila» e le sue dimensioni erano troppo ridotte perché potessero attribuirle importanza; - la [OSCURATO:PERSONA] era un piccolo produttore, impegnato esclusivamente nella fabbricazione di cartoncino GD e la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la collusione aveva avuto un esito meno favorevole per tale qualità di cartoncino; - la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato alle riunioni del PWG; - la [OSCURATO:PERSONA] viene menzionata in pochissime occasioni nei documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe messo in atto le infrazioni a livello nazionale (punti 94-99 del preambolo della decisione); - diversamente dagli altri produttori, la [OSCURATO:PERSONA] non ha assistito ad alcuna riunione del PG [OSCURATO:PERSONA] dopo che la denuncia presentata è stata resa pubblica, a fine novembre 1990; - la [OSCURATO:PERSONA] non figura tra le imprese accusate di aver preso parte al sistema di controllo delle quantità. 121 La ricorrente afferma inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non rivolgere la decisione a talune imprese più importanti della [OSCURATO:PERSONA] (in termini di vendite di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]) e forse non meno importanti della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'intesa. Di conseguenza, non si potrebbe escludere che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata influenzata dal fatto che, al momento in cui è stata scoperta l'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al gruppo SCA. 122 Infine, la ricorrente sottolinea di non aver mai contestato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a un piano industriale comune vietato dall'art. 85 del Trattato. Essa si limita a chiedere che la [OSCURATO:PERSONA] applichi i criteri di determinazione dell'importo dell'ammenda che essa stessa ha enunciato. 123 [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver accertato che tutti i destinatari della decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica, consistente in un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza, che comportava aumenti concordati dei prezzi, un accordo per la ripartizione dei mercati, l'adozione di misure concordate per il controllo dell'offerta del prodotto e lo scambio di informazioni commerciali a sostegno di queste strategie (v. punti 116 e seguenti del preambolo della decisione). Tutti i destinatari della decisione avrebbero commesso tale infrazione integralmente, il che giustificherebbe le ammende inflitte. La ricorrente non potrebbe chiedere la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta adducendo il fatto di non aver adottato misure volte a limitare la propria produzione. Indubbiamente, soltanto i grandi produttori che assistevano alle riunioni del PWG avrebbero messo in atto tale limitazione. Tuttavia, essi l'avrebbero fatto a vantaggio di tutte le imprese partecipanti all'infrazione. La ricorrente non potrebbe quindi chiedere una riduzione dell'ammenda sostenendo di essere un «partecipante marginale» dell'intesa. 124 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] P & B avrebbe assistito frequentemente alle riunioni dell'intesa. Non sarebbe mai stato affermato, tuttavia, che essa aveva preso parte alle riunioni del PWG. Dal momento che essa assisteva, in particolare, alle riunioni del JMC e applicava i prezzi concordati, non potrebbe essere considerata alla stregua di un partecipante marginale, beneficiando così di una riduzione dell'ammenda. Non vi sarebbero stati partecipanti marginali ma soltanto membri ordinari e imprese «capofila». - Giudizio del Tribunale 125 Per determinare l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da ciascuno di essi negli accordi collusivi (punto 169, primo comma, primo trattino, del preambolo della decisione). Essa spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990 e che aliquote base, pari al 9 e al 7,5% di tale fatturato sono state poi applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» dell'intesa e a quelle considerate come «membri ordinari» della stessa. 126 Tali indicazioni sono state confermate da una tabella relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale. 127 La ricorrente dichiara di non contestare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al piano comune volto a limitare la concorrenza, descritto nell'art. 1 della decisione. Del pari, essa non contesta la descrizione, contenuta nella decisione, del ruolo di ciascuno degli organismi del PG [OSCURATO:PERSONA]. 128 A tale riguardo, risulta dalla decisione che il PWG è stato l'organismo all'interno del quale sono state adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale. Inoltre, benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato che tutte le imprese menzionate all'art. 1 della decisione hanno partecipato al complesso degli elementi costitutivi dell'infrazione descritti nella detta disposizione, risulta dalla decisione stessa che la collusione diretta a mantenere a livelli costanti le quote di mercato dei principali produttori, con alcune modifiche occasionali, ha inciso esclusivamente sulle quote di mercato delle imprese aderenti al PWG (punti 51-60 del preambolo della decisione). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, per quanto riguarda la collusione sugli arresti degli impianti, «anche in questo caso, a quanto pare, erano i produttori principali ad assumersi l'onere di ridurre la produzione in modo da mantenere costante il livello dei prezzi» (punto 71, secondo comma, del preambolo della decisione). 129 Alla luce di questi elementi, la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe correttamente valutato il suo ruolo nell'intesa non può essere accolta. 130 In primo luogo, la ricorrente non è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi tenuto conto della mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG. Essa ha, peraltro, correttamente valutato la gravità dell'infrazione rispettivamente commessa dalle imprese «capofila» dell'intesa e dai «membri ordinari» della stessa, applicando, per il calcolo delle ammende inflitte a queste due categorie di imprese, aliquote base pari al 9 e al 7,5% del fatturato pertinente. 131 In secondo luogo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare, punti 44-48 del preambolo della decisione). Di conseguenza, poiché la ricorrente non contesta né la descrizione delle funzioni del JMC contenuta nella decisione, né la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ai vari elementi costitutivi dell'infrazione e neppure il fatto che era tra i partecipanti più assidui alle riunioni del JMC (v. tabella 4 allegata alla decisione), essa non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare il ruolo da essa svolto nell'intesa meno importante di quello delle altre imprese qualificate come «membri ordinari». 132 La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni dei diversi organismi del PG [OSCURATO:PERSONA] dopo il mese di novembre 1990 non modifica in nulla tale considerazione, dal momento che l'infrazione si è protratta fino al mese di aprile 1991 (v. supra, punti 95 e seguenti). 133 In terzo luogo, è stata necessariamente presa in considerazione l'importanza di ciascuna delle imprese nel settore del cartoncino, poiché il dato relativo al fatturato realizzato in quel settore è stato utilizzato come fatturato di riferimento in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta a ciascuno dei destinatari della decisione. La ricorrente non può quindi affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle dimensioni ridotte o dell'importanza minore della [OSCURATO:PERSONA] in quel settore. 134 Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] produceva esclusivamente cartoncino GD, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che l'infrazione riguardasse tanto il cartoncino GC, quanto il cartoncino SBS e il cartoncino GD né che il suo comportamento individuale non ha contribuito ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione (v. altresì infra, punti 143 e seguenti). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente decidere di non considerare come un'attenuante la circostanza che la collusione avesse forse avuto uno scarso successo per la sola qualità di cartoncino prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 135 Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura dev'essere respinta. Sulla censura secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondevano ai prezzi annunciati dell'intesa - Argomenti delle parti 136 La ricorrente sostiene di aver dimostrato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pagg. 15-20), che la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] era, complessivamente, priva di relazione con i prezzi apparenti dell'intesa. Essa avrebbe dimostrato, avvalendosi della descrizione dell'evoluzione dei suoi prezzi annunciati e applicati per un campione rappresentativo di otto clienti, che, per tre di questi, i prezzi erano aumentati soltanto dal 10 al 15%, mentre l'aumento medio dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del 30% circa e il prezzo medio dell'intesa sarebbe aumentato di più del 35%. Inoltre, i prezzi applicati a uno dei suoi clienti sarebbero persino diminuiti. Infine, per i quattro clienti rimanenti, i prezzi non sarebbero stati in linea né con il listino della [OSCURATO:PERSONA] né con i prezzi annunciati nell'ambito dell'intesa. 137 Persino i prezzi annunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sembrerebbero aver seguito i prezzi annunciati nell'intesa. Alcuni degli aumenti dell'intesa non sarebbero stati applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto non avrebbero riguardato né la qualità GD né il mercato britannico. Inoltre, gli aumenti della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero coinciso né con il calendario né con il livello di aumento degli altri produttori. Infine, essi sarebbero stati giustificati da incrementi dei costi reali. 138 La ricorrente sottolinea che non ha contestato di aver partecipato ad una violazione dell'art. 85 del Trattato. Essa fa tuttavia valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva messo in atto le decisioni dell'intesa in materia di prezzi. Ciò dimostrerebbe che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non ha danneggiato né la concorrenza né i clienti. A tale riguardo, la ricorrente ricorda, nella replica, che la [OSCURATO:PERSONA] giustifica l'imposizione di ammende di importo più elevato rispetto alla decisione Polipropilene con il fatto che l'intesa aveva riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. Questo argomento non varrebbe però nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe commesso un'infrazione di gravità minore. 139 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente si limiti ad evidenziare la differenza esistente tra il prezzo di listino ed il prezzo effettivamente applicato e sottolinea che l'intesa portava sui listini. Essa rinvia inoltre ai punti 89, 101 e 102 del preambolo della decisione. 140 Gli aumenti annunciati dalla ricorrente avrebbero coinciso, in più occasioni, con i prezzi concordati (v. tabelle allegate alla decisione, relative agli aumenti dei prezzi). Gli argomenti della ricorrente non smentiscono il fatto che la base di determinazione dei prezzi per i clienti fosse il listino, nel quale figurava il prezzo concordato. Infine, nessun altro produttore si sarebbe lamentato del fatto che la ricorrente non applicava il prezzo concordato, quando esisterebbero invece indicazioni in tal senso per quanto riguarda per lo meno un altro dei partecipanti all'intesa (punto 59 del preambolo della decisione). - Giudizio del Tribunale 141 La ricorrente non nega che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla collusione sui prezzi di cui all'art. 1 della decisione. Tale comportamento illecito le è stato correttamente addebitato. Del pari, la ricorrente non contesta il giudizio formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti complessivi di tale collusione sul mercato (v., in particolare, punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione). 142 La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio. 143 Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di concludere che il suo comportamento effettivo sul mercato fosse idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione accertata. In particolare, la ricorrente produce, a sostegno della presente censura, alcuni grafici che mettono a confronto i prezzi annunciati dalla [OSCURATO:PERSONA], i prezzi annunciati dalla ricorrente e i prezzi di transazione di quest'ultima. Ebbene, i grafici relativi ai prezzi di transazione della ricorrente riguardano soltanto otto dei suoi clienti, scelti dalla ricorrente stessa, senza precisare i quantitativi consegnati a ciascuno di essi. Essi mettono inoltre in luce fluttuazioni rilevanti, per ciascuno di tali clienti, dei prezzi di transazione che risultano in alcuni casi persino più elevati del prezzi annunciati tanto dalla ricorrente, quanto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che i prezzi di transazione non erano sempre identici ai prezzi annunciati. Essa rileva, in particolare, quanto segue: «Anche se tutti i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base. L'incremento dei prezzi avrebbe pertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di poter essere applicato» (punto 101, sesto comma, del preambolo). 144 Di conseguenza, dai grafici prodotti dalla ricorrente non risulta che i suoi prezzi di transazione si discostavano in modo sensibile da quelli degli altri partecipanti all'infrazione accertata. 145 Inoltre, va sottolineato che la ricorrente non sostiene di essere stata oggetto di pressioni esercitate dalle altre imprese partecipanti all'intesa. Essa non sostiene neppure di aver preso pubblicamente le distanze dalle decisioni adottate in materia di prezzi, nel corso delle riunioni a cui ha assistito. 146 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente decidere di non considerare alla stregua di una circostanza attenuante il comportamento della ricorrente sul mercato, comportamento che essa descrive come divergente da quello concordato all'interno del PG [OSCURATO:PERSONA]. 147 La censura della ricorrente dev'essere pertanto respinta. B - Sul motivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato o avrebbe applicato in modo discriminatorio alla SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] i criteri stabiliti per la determinazione delle ammende Argomenti delle parti 148 La ricorrente ricorda come risulti dalle spiegazioni fornite dal membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile della politica della concorrenza durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994 che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato i principali elementi di fatto che essa ha fatto valere nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti. 149 Il motivo si articola in due parti. 150 [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente fa valere di non aver fruito di una riduzione dell'ammenda pur non avendo contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 172 del preambolo della decisione). Una discriminazione del genere sarebbe tanto più ingiustificata nei suoi confronti in quanto essa non sarebbe stata a conoscenza dell'infrazione e non avrebbe avuto alcun elemento che le consentisse di contestare i fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 L'aver contestato, sotto il profilo giuridico, di essere la destinataria appropriata della decisione non altererebbe in alcun modo l'assenza di ogni contestazione dei principali elementi di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. Questo atteggiamento avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di guadagnare tempo, il che sembrerebbe essere stato il criterio principale applicato per concedere una riduzione delle ammende. 152 [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver preso in considerazione il fatto che alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG [OSCURATO:PERSONA], non vi avevano svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai svolto un ruolo attivo nel PG [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farla figurare tra quelle imprese. 153 [OSCURATO:PERSONA] afferma, in ordine alla prima parte del motivo, che la ricorrente non ha ammesso nulla, limitandosi a contestare la propria responsabilità, atteggiamento questo che non è stato di alcun aiuto. Ora, soltanto il contributo apportato all'approntamento del suo fascicolo, l'ammissione di comportamenti illeciti e un risparmio in termini di tempo sarebbero meritevoli di ricompensa. Di conseguenza, la contestazione della qualità di destinatario non meriterebbe alcuna ricompensa, il che risulterebbe dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata costretta a spiegare esaurientemente, ai punti 154-157 del preambolo della decisione, i motivi per i quali la ricorrente era la destinataria appropriata della decisione stessa. 154 [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alla seconda parte del motivo. Giudizio del Tribunale 155 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, va ricordato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente rileva quanto segue: «La SCA holding è ostacolata, nella sua difesa, dal fatto che nessuno all'interno del gruppo sa nulla delle attività del PG [OSCURATO:PERSONA] o del comportamento descritto nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la SCA non ha mai lavorato nel settore del cartoncino e non conosce in alcun modo questo ramo. Pertanto, la SCA non è in grado di pronunciarsi - e non si pronuncia - sull'esistenza o sull'ampiezza delle presunte infrazioni» (pag. 2). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 694A0327.1 156 [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1021, punto 393). 157 L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda. 158 Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. 159 Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni. 160 Supponendo anche che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi essere accolta. 161 Quanto alla seconda parte del motivo, risulta dal punto 162 del preambolo della decisione che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alcuni produttori, pur avendo già aderito al PG [OSCURATO:PERSONA], non sembravano avervi svolto un ruolo attivo prima della costituzione del JMC verso la fine del 1987 o agli inizi del 1988 e che ad essi andava addebitata soltanto una partecipazione tardiva all'infrazione. 162 Ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha preso parte all'infrazione accertata sin dalla metà del 1986. Poiché essa non contesta questa premessa, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia svolto un ruolo attivo all'interno del PG [OSCURATO:PERSONA] prima della costituzione del JMC, nel periodo fine 1987/inizio 1988, non implica che la ricorrente debba essere trattata in modo identico ai produttori a cui è stata addebitata una partecipazione più tardiva all'infrazione accertata. 163 Di conseguenza, neppure la seconda parte del motivo può essere accolta. 164 Pertanto il motivo dev'essere respinto nel suo complesso. C - Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 Argomenti delle parti 165 Il presente motivo si suddivide in tre parti. 166 [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente sostiene che l'ammenda inflitta - corrispondente al 7,5% del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di cui trattasi e al 9% detraendo le vendite interne - è di entità considerevolmente maggiore rispetto alle ammende inflitte in casi analoghi, considerata la società, il volume delle sue attività e il livello di partecipazione all'infrazione. Essa fa valere che l'entità media delle ammende inflitte con la decisione Polipropilene era pari al 4% delle vendite del prodotto di cui trattasi, da parte delle destinatarie della decisione, nell'[OSCURATO:PERSONA] occidentale. 167 [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del motivo, la ricorrente ricorda che il Tribunale ha stabilito, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 94), che l'importo dell'ammenda dev'essere calcolato con riferimento al fatturato complessivo dell'impresa, che fornisce un'indicazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, nonché al fatturato realizzato sul mercato considerato, che fornisce un'indicazione della gravità dell'infrazione. Poiché l'ammenda inflitta è stata calcolata senza tener conto del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato il fatto che, nell'anno di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva realizzato alcun fatturato al di fuori del mercato di cui trattasi. Di conseguenza, essa non avrebbe tenuto conto delle dimensioni ridotte e della scarsa potenza della [OSCURATO:PERSONA]. L'ammenda inflitta sarebbe quindi sproporzionata rispetto a quelle irrogate alle imprese che realizzano un fatturato consistente al di fuori del mercato di cui trattasi. Un risultato del genere sarebbe in contrasto con i requisiti posti dal Tribunale nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 168 Con la terza parte del motivo, la ricorrente ricorda che lo scopo generale delle ammende è quello di garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e di prevenire il ripetersi delle infrazioni (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 769, 805, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825). Rinviando agli argomenti addotti a sostegno del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione, essa afferma che, nel caso di specie, l'ammenda è stata inflitta ad uno spettatore innocente e la [OSCURATO:PERSONA] non raggiunge quindi nessuno degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. 169 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in assenza di circostanze attenuanti individuali, l'ammenda dev'essere fissata facendo riferimento ai criteri applicabili all'infrazione nel suo complesso (punti 167-169 del preambolo della decisione). Tali criteri sarebbero pertinenti e risulterebbero con chiarezza dalla decisione. In particolare, essi sarebbero simili, se non identici, a quelli più volte confermati dalla Corte e dal Tribunale (sentenze pronunciate dal Tribunale in relazione alla decisione Polipropilene, in particolare sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867). I criteri stabiliti per l'infrazione nel suo complesso dovrebbero essere applicati al fatturato di ciascun destinatario. 170 Nel caso di specie, la gravità e la durata dell'infrazione avrebbero giustificato l'entità generalmente elevata delle ammende. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] mette a confronto la decisione con la decisione Polipropilene, in cui il livello medio delle ammende era del 4%, con un valore standard che andava dal 4 al 5%. L'entità leggermente maggiore delle ammende nel caso di specie sarebbe giustificata dal fatto che, diversamente dalla situazione accertata nella decisione Polipropilene, l'infrazione ha avuto luogo in un periodo in cui il settore era complessivamente redditizio e l'intesa avrebbe conseguito i suoi obiettivi. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che il Tribunale sembra aver considerato che le ammende inflitte con la decisione Polipropilene avrebbero potuto essere ancor più elevate poiché ha riconosciuto che la gravità dell'infrazione le giustificava ampiamente (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1177, punto 226). 171 Essa sottolinea come le imprese destinatarie della decisione di cui trattasi nella presente controversia non abbiano dedotto dalla decisione Polipropilene, pubblicata nell'agosto 1986, che avevano l'obbligo di rispettare la legge. Tali imprese avrebbero, al contrario, adottato provvedimenti diretti a dissimulare il proprio comportamento, elaborando spiegazioni alternative dei fatti accertati sul mercato. 172 La ricorrente si sarebbe vista infliggere un'ammenda perché era la [OSCURATO:PERSONA] P & B, autore dell'infrazione, e quest'ultima era stata portata avanti anche dopo la costituzione del gruppo SCA. Di conseguenza, essa non potrebbe essere considerata alla stregua di uno spettatore innocente. 173 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, quando un'impresa è di dimensioni ridotte, la sua ammenda in termini assoluti è ridotta. Giudizio del Tribunale 174 Vanno anzitutto esaminate congiuntamente la prima e la seconda parte del motivo. 175 In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 176 Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 120 e 121). 177 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo): «- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza; - il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della [OSCURATO:PERSONA]; - il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno; - le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato; - il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]; - sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.; - il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». 178 Inoltre, il Tribunale ricorda che aliquote base del 9 o del 7,5 % sono state applicate per determinare l'importo dell'ammenda che dev'essere rispettivamente inflitta alle imprese «capofila» dell'intesa e ai «membri ordinari» della stessa (v. supra, punto 125). 179 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 105-108, e ICI/[OSCURATO:PERSONA], punto 385). 180 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la [OSCURATO:PERSONA] stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 181 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. 182 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 183 In questo contesto, la tesi della ricorrente secondo cui non si è potuto tener conto delle dimensioni e della potenza economica della [OSCURATO:PERSONA], poiché il fatturato complessivo realizzato da quest'ultima nel 1990 sarebbe identico al fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel corso del medesimo anno, dev'essere disattesa. 184 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha tenuto conto dei criteri di valutazione della gravità sopra menzionati; dall'altro, essa non ha l'obbligo di considerare, per valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 121, e ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 185 Inoltre, poiché occorre basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella medesima infrazione per stabilire il rapporto tra le ammende da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente calcolare le ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese applicando l'aliquota stabilita a un fatturato di riferimento identico per le imprese interessate, affinché i valori ottenuti siano comparabili nella massima misura. 186 La prima e la seconda parte del motivo vanno conseguentemente respinte. 187 Anche la terza parte del motivo, fondata sulla supposizione che la ricorrente fosse uno «spettatore innocente», dev'essere respinta. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione. 188 Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso. D - Sul motivo secondo cui l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente configurerebbe una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dell'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché del principio fondamentale di equità 189 La ricorrente sostiene che, infliggendole un'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, nonché il principio fondamentale di equità. A sostegno di questa tesi, essa richiama in sostanza gli argomenti addotti nell'ambito del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione. Essa ne conclude che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito. 190 Si deve constatare, da un lato, che la decisione è stata correttamente rivolta alla ricorrente e, dall'altro, che quest'ultima non contesta l'esistenza del comportamento illecito che le è stato imputato. Di conseguenza, la ricorrente non può validamente sostenere che le è stata inflitta un'ammenda senza che avesse commesso un illecito. 191 Di conseguenza, il presente motivo dev'essere anch'esso respinto. E - Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle ammende Argomenti delle parti 192 La ricorrente ricorda di essere venuta a conoscenza di taluni aspetti essenziali dei motivi e dei criteri applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo delle ammende soltanto tramite la registrazione della conferenza stampa tenuta, il giorno stesso dell'adozione della decisione, dal membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile della politica della concorrenza. Ora, anche se la giurisprudenza non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i calcoli esatti delle ammende inflitte a ciascuna delle società, ciò non implicherebbe che il ragionamento seguito non debba essere trasparente. 193 Poiché i calcoli effettuati e la «strategia di riduzione» applicata nella presente controversia sono stati resi noti alla stampa, tali spiegazioni avrebbero dovuto figurare anche nella decisione. Infatti, la ricorrente non avrebbe avuto modo di far valere i suoi argomenti relativi alla discriminazione subita se non avesse appreso, da fonti non ufficiali, dell'esistenza di una registrazione della conferenza stampa. 194 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la motivazione della presente decisione è altrettanto dettagliata per quanto riguarda le ammende di quelle confermate nell'ambito di altre pratiche, in particolare, con le sentenze cosiddette «Polipropilene» (v., ad esempio, sentenza Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], citata). Come ha ammesso la ricorrente stessa, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta ad applicare una formula matematica per calcolare le ammende, in quanto tale meccanismo consentirebbe alle imprese di valutare anticipatamente l'eventuale convenienza di commettere un'infrazione (v. sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1439). Giudizio del Tribunale 195 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1799, punto 51). 196 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 54). 197 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59). 198 [OSCURATO:PERSONA] decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la [OSCURATO:PERSONA] spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la [OSCURATO:PERSONA] e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue censure. 199 Com'è già stato rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, alcune informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di calcolo delle ammende applicate nel caso di specie (v. supra, punto 125). Essa ha precisato di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa e che due imprese avevano fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese era stata concessa una riduzione di un terzo. 200 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse. 201 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro. 202 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1087, punto 264). 203 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi. 204 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 136). 205 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 206 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione. 207 Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 205, e tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. 208 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto. 209 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 210 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris