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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso MI1111111111~111111~~ [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Torino con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino emessa il 28.6.2016, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi uno e giorni 24 di reclusione, oltre 90 euro di multa, riqualificata l'iniziale contestazione nel delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., piuttosto che ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4 e riconosciutegli, altresì, le circostanze attenuanti generiche, ulteriormente rispetto alla già ritenuta attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. 2.

Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine alla mancata adesione alla propria richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (pecuniaria o libertà controllata), richiesta formulata nel giudizio d'appello.

La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su una ragione illegittima costituita dall'essere il ricorrente gravato da precedenti penali, laddove, invece, l'istituto della conversione della pena, previsto dagli artt. 53 e 158 della legge n. 689 del 1981, non ha carattere premiale e non presuppone una valutazione prognostica favorevole sulla futura condotta - come invece sostenuto dalla Corte d'Appello -, bensì una verifica di meritevolezza rispetto alla condotta processuale ed alla riparazione del danno, elemento, quest'ultimo, positivamente apprezzato nel caso di specie, tanto da far sì che fosse decisa la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 del codice penale.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo la motivazione della sentenza fondata sui parametri ex art. 133 cod. pen., così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La questione attiene all'ambito del giudizio relativo alla decisione di concedere o meno la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria.

Le Sezioni Unite hanno chiarito da tempo che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.

U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274).

Nell'enunciare tale principio, il massimo collegio nomofilattico ha affermato che, in ogni caso, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue c:ondizioni economiche.

Se non rilevano, dunque, queste ultime, non contemplate nel catalogo normativo della disposizione-guida di qualsiasi giudizio commisurativo di ordine sanzionatorio, vengono in esame, sicuramente, tutti i canoni valutativi che attengono alla gravità del reato, e cioè - sul piano dell'elemento oggettivo - devono essere considerati natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo di esso, nonché ogni altra modalità dell'azione; mentre - dal punto di vista del coefficiente soggettivo - varranno l'intensità del dolo e il grado della colpa.

Dovrà tenersi conto, altresì, della capacità a delinquere, dei precedenti penali e giudiziari, della condotta in generale del colpevole.

La ratio e la natura dell'istituto delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 681 del 1989, secondo la sentenza citata, puntano ad una funzione complessivamente premiale, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.

Il primo comma dell'art. 58 rappresenta una "cerniera" del sistema, poiché - affermano le Sezioni Unite - il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., con l'unico limite - come detto - di non poter assumere a parametro valutativo quello delle sue condizioni economiche, che non è ricompreso nel catalogo della disposizione citata.

La valutazione discrezionale del giudice, in conclusione, può e deve essere, quindi, sorretta dalla considerazione, tra gli altri criteri, di quelli relativi alle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna ed alla personalità criminale pregressa del condannato.

Viceversa, la prognosi di inadempimento delle prescrizioni, previste dall'art. 56

I. n. 689 del 1981 per la libertà controllata, così come dall'art. 55 della medesima legge per la semidetenzione - prognosi ostativa alla sostituzione, in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 - si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla sennidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione: in tal senso si esprimono le Sezioni Unite nella sentenza citata.Nessuna prognosi relativa all'assenza di un pericolo di recidivanza è, invece, richiesta per l'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione ex artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981.

2.1. Passando all'esame specifico del ricorso, proprio come nel caso concreto sottoposto alle Sezioni Unite, anche in quello all'esame del Collegio si osserva che la Corte d'Appello è pervenuta ad una conclusione corretta, sia pure enunciando un principio di diritto in parte errato.

La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato, al fine di valutare la nneritevolezza della sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 , i parametri dell'art. 133 cod. pen., enucleando alcuni tratti utili a trarre conseguenze negative circa la concedibilità delle due differenti sanzioni sostitutive richieste dall'imputato (libertà controllata o pena pecuniaria, come precisato nel ricorso), avuto riguardo sia alle modalità della condotta (giudicate ripetitive e spregiudicate), sia alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici.

Al contempo, ha operato una prognosi sulla futura condotta, che - quanto alla sola conversione della sanzione in pena pecuniaria - fuoriesce, invece, dal fuoco della verifica, senza che, tuttavia, ciò determini conseguenze sulla ragione principale ed alternativa utilizzata a fondamento della decisione di non dar luogo al beneficio richiesto.

In altre parole, la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'applicazione del chiesto istituto premiale della conversione, non soltanto per l'affermazione - corretta quanto alla libertà controllata ed errata solo in relazione alla sanzione pecuniaria - di dover operare una prognosi favorevole riguardo alla futura condotta dell'imputato di non violare le prescrizioni connesse, ma per la sussistenza di elementi ostativi, ravvisati principalmente nella gravità della condotta di un soggetto che ha usato modalità ripetitive e spregiudicate di commissione del tentato furto e nella personalità pericolosa del condannato: in questi ultimi parametri si risolve il doveroso esame di meritevolezza ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che deve sostenere l'applicazione di qualsiasi forma di sanzione sostitutiva ai sensi del primo comma dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Del tutto corretta, si ribadisce, è, invece, la scelta prognostica della Corte d'Appello, avuto riguardo alla richiesta di libertà controllata, in relazione alla quale una valutazione di ordine prospettico sulla futura possibile osservanza dell'istituto premiale era dovuta ed è stata negativamente chiusa con adeguata motivazione, che, proprio perché riferita ad entrambe le sanzioni sostitutive richieste dall'imputato, è risultata formalmente poco chiara per tale secondo aspetto.

Il provvedimento impugnato, pertanto, una volta specificato e rettificato, nei sensi sopra indicati, l'errore di diritto contenuto nella motivazione in relazione alla sostituzione della sanzione in pena pecuniaria, non va annullato, poiché detto errore (anche a non volerlo ritenere frutto di una mera imprecisione espressiva) non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, fondato su ulteriori argomentazioni prive di vizi logico-giuridici e quindi non suscettibili di critiche in sede di legittimità: il ricorso deve essere rigettato, con ogni ulteriore conseguenza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 novembre 2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso MI1111111111~111111~~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Torino con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino emessa il 28.6.2016, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi uno e giorni 24 di reclusione, oltre 90 euro di multa, riqualificata l'iniziale contestazione nel delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., piuttosto che ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4 e riconosciutegli, altresì, le circostanze attenuanti generiche, ulteriormente rispetto alla già ritenuta attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine alla mancata adesione alla propria richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (pecuniaria o libertà controllata), richiesta formulata nel giudizio d'appello. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su una ragione illegittima costituita dall'essere il ricorrente gravato da precedenti penali, laddove, invece, l'istituto della conversione della pena, previsto dagli artt. 53 e 158 della legge n. 689 del 1981, non ha carattere premiale e non presuppone una valutazione prognostica favorevole sulla futura condotta - come invece sostenuto dalla Corte d'Appello -, bensì una verifica di meritevolezza rispetto alla condotta processuale ed alla riparazione del danno, elemento, quest'ultimo, positivamente apprezzato nel caso di specie, tanto da far sì che fosse decisa la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 del codice penale. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo la motivazione della sentenza fondata sui parametri ex art. 133 cod. pen., così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione attiene all'ambito del giudizio relativo alla decisione di concedere o meno la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria. Le Sezioni Unite hanno chiarito da tempo che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Nell'enunciare tale principio, il massimo collegio nomofilattico ha affermato che, in ogni caso, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue c:ondizioni economiche. Se non rilevano, dunque, queste ultime, non contemplate nel catalogo normativo della disposizione-guida di qualsiasi giudizio commisurativo di ordine sanzionatorio, vengono in esame, sicuramente, tutti i canoni valutativi che attengono alla gravità del reato, e cioè - sul piano dell'elemento oggettivo - devono essere considerati natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo di esso, nonché ogni altra modalità dell'azione; mentre - dal punto di vista del coefficiente soggettivo - varranno l'intensità del dolo e il grado della colpa. Dovrà tenersi conto, altresì, della capacità a delinquere, dei precedenti penali e giudiziari, della condotta in generale del colpevole. La ratio e la natura dell'istituto delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 681 del 1989, secondo la sentenza citata, puntano ad una funzione complessivamente premiale, a differenza di quanto sostiene il ricorrente. Il primo comma dell'art. 58 rappresenta una "cerniera" del sistema, poiché - affermano le Sezioni Unite - il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., con l'unico limite - come detto - di non poter assumere a parametro valutativo quello delle sue condizioni economiche, che non è ricompreso nel catalogo della disposizione citata. La valutazione discrezionale del giudice, in conclusione, può e deve essere, quindi, sorretta dalla considerazione, tra gli altri criteri, di quelli relativi alle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna ed alla personalità criminale pregressa del condannato. Viceversa, la prognosi di inadempimento delle prescrizioni, previste dall'art. 56 I. n. 689 del 1981 per la libertà controllata, così come dall'art. 55 della medesima legge per la semidetenzione - prognosi ostativa alla sostituzione, in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 - si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla sennidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione: in tal senso si esprimono le Sezioni Unite nella sentenza citata.Nessuna prognosi relativa all'assenza di un pericolo di recidivanza è, invece, richiesta per l'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione ex artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981. 2.1. Passando all'esame specifico del ricorso, proprio come nel caso concreto sottoposto alle Sezioni Unite, anche in quello all'esame del Collegio si osserva che la Corte d'Appello è pervenuta ad una conclusione corretta, sia pure enunciando un principio di diritto in parte errato. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato, al fine di valutare la nneritevolezza della sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 , i parametri dell'art. 133 cod. pen., enucleando alcuni tratti utili a trarre conseguenze negative circa la concedibilità delle due differenti sanzioni sostitutive richieste dall'imputato (libertà controllata o pena pecuniaria, come precisato nel ricorso), avuto riguardo sia alle modalità della condotta (giudicate ripetitive e spregiudicate), sia alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici. Al contempo, ha operato una prognosi sulla futura condotta, che - quanto alla sola conversione della sanzione in pena pecuniaria - fuoriesce, invece, dal fuoco della verifica, senza che, tuttavia, ciò determini conseguenze sulla ragione principale ed alternativa utilizzata a fondamento della decisione di non dar luogo al beneficio richiesto. In altre parole, la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'applicazione del chiesto istituto premiale della conversione, non soltanto per l'affermazione - corretta quanto alla libertà controllata ed errata solo in relazione alla sanzione pecuniaria - di dover operare una prognosi favorevole riguardo alla futura condotta dell'imputato di non violare le prescrizioni connesse, ma per la sussistenza di elementi ostativi, ravvisati principalmente nella gravità della condotta di un soggetto che ha usato modalità ripetitive e spregiudicate di commissione del tentato furto e nella personalità pericolosa del condannato: in questi ultimi parametri si risolve il doveroso esame di meritevolezza ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che deve sostenere l'applicazione di qualsiasi forma di sanzione sostitutiva ai sensi del primo comma dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981. Del tutto corretta, si ribadisce, è, invece, la scelta prognostica della Corte d'Appello, avuto riguardo alla richiesta di libertà controllata, in relazione alla quale una valutazione di ordine prospettico sulla futura possibile osservanza dell'istituto premiale era dovuta ed è stata negativamente chiusa con adeguata motivazione, che, proprio perché riferita ad entrambe le sanzioni sostitutive richieste dall'imputato, è risultata formalmente poco chiara per tale secondo aspetto. Il provvedimento impugnato, pertanto, una volta specificato e rettificato, nei sensi sopra indicati, l'errore di diritto contenuto nella motivazione in relazione alla sostituzione della sanzione in pena pecuniaria, non va annullato, poiché detto errore (anche a non volerlo ritenere frutto di una mera imprecisione espressiva) non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, fondato su ulteriori argomentazioni prive di vizi logico-giuridici e quindi non suscettibili di critiche in sede di legittimità: il ricorso deve essere rigettato, con ogni ulteriore conseguenza. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 novembre 2021. Il Consigliere
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