CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7741/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio pro tempore, e il [OSCURATO:PERSONA] del Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 (ora Missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa), nella persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati. ricorrenti - 1. contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Albora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Parigi, n. 11 ([OSCURATO:PERSONA]). - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 880/2015, pubblicata il 19 febbraio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2015, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del [OSCURATO:PERSONA] del governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1461/2008 del 12 febbraio 2008, che aveva condannato le Amministrazioni convenute al pagamento, in favore dell'ANAS, della somma di euro 307.003,28, oltre accessori, a titolo di rivalsa per l'indennizzo ex art. 46 legge n. 2539/1865 alla società Renan s.r.I., proprietaria di un suolo in territorio di Arzano. 2. La Corte adita, dopo avere richiamato il quadro normativo nel quale si inseriva la vicenda in esame, già delineato dal giudice di primo grado, ha affermato che, negli interventi legislativi richiamati, non si rinvenivano argomenti idonei a ritenere che il trasferimento degli oneri del contenzioso relativo a atti o fatti anteriori al trasferimento allo stato fosse limitato alle opere acquedottistiche, né era idoneo a sostenere la tesi delle amministrazioni il richiamo agli allegati a), b) e c) del D.M. 4 novembre 1994, che non recavano una chiara distinzione tra le tipologie di opere e non contenevano una contrapposizione terminologica e concettuale tra le opere infrastrutturali e quelle di semplice urbanizzazione. 3. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno precisato che: -il D.M. 4 novembre 1994 aveva il compito di individuare le opere oggetto del trasferimento, mentre era solo il successivo art. 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 che dettava specifiche disposizioni sul contenzioso, con la conseguenza che, come ritenuto dal Tribunale, il riferimento alle opere acquedottistiche di cui all'art 42 della legge n. 144/1999 aveva un carattere meramente esemplificativo; -il Tribunale, con una argomentazione non censurata, aveva affermato che detta esemplificazione era inserito nella prima parte della norma, che disponeva la definizione e la chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, conferendo al commissario straordinario il compito di individuare gli interventi necessari per l'ultimazione delle opere finalizzate alla definitiva chiusura del programma e non ricompariva nell'ultima parte del comma 3, con la quale gli oneri del contenzioso venivano fissati a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatori di cui al comma 6, lettera a); -il comma 6, lettera a), disciplinando genericamente il trasferimento delle opere e degli alloggi, escludeva che venisse operata una distinzione per escludere una categoria dall'accollo che l'art. 42 della legge n. 144/1999 poneva a carico dello stato; -coerente con tale previsione era l'affidamento al Commissario straordinario, di cui al d.P.R. 7 agosto 1997 e successivi decreti, della gestione del contenzioso di competenza dello Stato; -la lettura non era contraddetta dall'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge n. 341 /1995, che riguardava la successione a titolo particolare degli enti destinazioni delle opere realizzate in esecuzione del piano straordinario, né sussisteva un contrasto tra norma delegante e norma delegata; -avevano rilievo anche le transazioni concluse dalle Amministrazioni in esame aventi ad oggetto le opere infrastrutturali; -non rilevava un difetto di legittimazione delle Amministrazioni posto che non veniva in rilievo il rapporto tra concedente e concessionario o una pretesa avanzata da soggetti terzi, ma un'azione di rivalsa verso lo Stato degli oneri sopportati dall'ente destinatario per fatti precedenti al trasferimento; né la questione della ripartizione degli oneri del contenzioso, sopravvenuta alla controversia promossa dalla Renam s.r.I., costituiva l'antecedente logico per risolvere la domanda azionata dalla Renam s.r..I., non essendo stata conseguentemente trattata da quel giudice. 4. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il [OSCURATO:PERSONA] del Governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 ricorrono in Cassazione con atto affidato ad un motivo. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 della legge n. 144/1999, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 354/1999, nonché dell'art. 12 disposizione sulla legge in generale, preliminari al codice civile (cc.dd. preleggi), tutti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato i giudici di secondo grado nel risolvere il problema interpretativo dell'art. 42 della legge n. 144/1999, ritenendo che gli oneri del contenzioso riguardavano le opere infrastrutturali, sostenendo che il riferimento alle opere acquedottistiche di cui all'art. 42 della legge n. 144/1999 avesse carattere meramente esemplificativo, mentre lo stesso aveva carattere tassativo, con conseguente esclusione delle altre opere infrastrutturali non espressamente menzionate; l'assunzione da parte dello Stato degli oneri del contenzioso era limitata alle sole controversie riguardanti opere acquedottistiche, alloggi non trasferiti e opere di urbanizzazione, con esclusione di quelle avente ad oggetto le infrastrutture, che rimanevano, diversamente, a carico degli Enti titolari delle stesse, così come nel previsto comma 3, art. 42, citato. 1.1 II motivo è infondato, dovendosi richiamare l'orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente, secondo il quale, in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari - nella specie l'ANAS - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legge. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle «opere» in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999. (Cass., 25 maggio 2021, n. 14375; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874; Cass., 17 maggio 2017, n. 12381, richiamate anche dalla società controricorrente). 1.2 Questa Corte ha specificamente affermato che il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione, oltre che alle opere di urbanizzazione, è operato ai soli fini dell'attuazione del piano demandato al Commissario straordinario per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (e per ciò solo può dirsi che non ha carattere meramente esemplificativo, come erroneamente affermato dai giudici di merito), ma non individua i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali. 1.3 Specificamente, l'art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, ha previsto che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali» realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto»; in tal modo è stata posta una correlazione tra il trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, condizionato, tuttavia, ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis. Ciò rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della legge n. 144/1999 (che ha dettato le misure in materia di investimenti, la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e le disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), norma «successiva» al citato art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, ed anche «speciale», nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari; il riferimento effettuato alle «opere», senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche sostenuta dalle Amministrazioni ricorrenti ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono, nel caso in esame, il raccordo della circonvallazione asse mediamo, asse supporto, ASI , primo lotto, Napoli). 1.4 Questa Corte ha evidenziato,, altresì, che anche l'art. 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante «Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144», che ha dettato le norme per la definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, faceva analogo riferimento generico alle «opere» e ciò corroborava l'interpretazione sopra richiamata. 1.5 Va, quindi, data continuità a tale orientamento che si condivide, assunto, peraltro, nel rispetto del principio secondo cui quando l'interpretazione letterale è sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della «mens legis», il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24165). 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e le Amministrazioni ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo,,tlonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per/ (iegge e pure indicato in dispositivo.) I i, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellatússistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle Amministrazioni ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom