CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12624 /20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura unita al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro A.S.S.A.P. “[OSCURATO:PERSONA]” -già O.P. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore don [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 487/2024, depositata il 19 marzo 2024. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale al Ragusa che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione, da parte sua, di un terreno sito a Modica, appartenente all’A.s.s.a.p. [OSCURATO:PERSONA] Grimaldi (d’innanzi: “l’[OSCURATO:PERSONA]”) ; sostenne, in proposito, di aver posseduto il terreno da oltre un ventennio, unendo il proprio possesso a quello dei genitori, in modo continuo e senza turbative. All’esito dell’istruttoria, esteso il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affittuario del terreno, il Tribunale accolse parzialmente la domanda, accertando l’intervenuta usucapione, da parte dell’attore,di una porzione del fondo. 2. La sentenza, appellata dall’[OSCURATO:PERSONA], fu integralmente riformata dalla Corte d’appello di Catania. I giudici distrettuali rilevarono che, sulla base delle prove acquisite, era stato dimostrato che il fondo era stato concesso in affitto al Milana,nei confronti del quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva poi avviato un contenzioso per occupazione abusiva; l’ente proprietario , pertanto,non ave va mai perduto il possesso del terreno. Inoltre, osservarono che dalle prove acquisite era emerso che il Cappello e i suoi danti causa coltivavano il fondo e vi porta vano i loro animali a pascolare, ciò che non costituiva espressione di un valido possesso ad usucapionem , sulla scorta del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la coltivazione del fondo non è a tal fine sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, in mancanza di ulterioriindizi che ne significhino l’esercizio uti dominus. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ente intimato ha resistitocon controricorso. Il 31 ottobre2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata così fissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art 2909 cod. civ. in relazione all’art. 1167 c.c.». Assume, in particolare, che la Corte d’Appello, «pronunciando ultra e/o extrapetita» avrebbe escluso l’usucapione in forza di eccezioni dell’ente proprietario che, in realtà, si fondavano su circostanze «formali, come l’esistenza di contratti di concessione in godimento, affitto o erbaggio, l’assenza della qualità di coltivatore diretto in capo all’odierno intimante e la inidoneità economica del fondo a produrre una utilità agricola», nessuna delle quali era idonea a costituire valida ragione interruttiva del possesso da parte sua. Si trattava, infatti, di circostanze che non escludevano la tolleranza dimostrata dallo stesso ente proprietario, il quale, peraltro, nel giudizio di primo grado aveva ammesso – con scritto avente valenza confessoria –di «non avere obiettivamente interesse a contrastare l’utilizzazione di fatto» del terreno da parte altrui. 1.1. Il motivo è inammissibile per come formulato. In primo luogo, il ricorrente, dietro l’apparente denunzia di una violazione di legge, sollecita in realtà a questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie richiamate dai giudici d’appello, delle quali invoca un diverso apprezzamento. La censura, pertanto, appare volta a dare ingresso a un sindacato non consentito nel giudizio di legittimità. 1.2. In ogni caso, il motivo non incide suuna delle due ratio nes decidendi della statuizione impugnata, ciascuna idonea a sorreggerla autonomamente. Come si è osservato, infatti, la Corte d’appello ha espressamente rilevato che la coltivazione e il pascolo del terreno da parte del ricorrente e dei suoi danti causa – attività dimostrate dalle prove acquisite –non configuravano un valido possesso ad usucapionem. Tale affermazione – peraltro coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la mera coltivazione del fondo, in quanto compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario, non esprime un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, tipica espressione del diritto di proprietà(Cass.20/1/2022, n. 1796; Cass. 5/3/2020, n. 6123) – non è stata minimamentescalfita dagli argomenti del ricorrente. La stessaaffermazione, inoltre , designa come (contrariamente a quanto affermato dal ricorrente) la domanda sia stata disattesa non già per la ritenuta fondatezza delle eccezioni del proprietario, ma per il mancato assolvimento dell’onere probatorio che grava su chi agisce al fine di vedere affermato il proprio diritto di proprietà per effetto di usucapione. 2. Il secondo motivo è rubricato «violazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 132, I comma, n. 4, c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e art. 24 Cost.». Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite a suo carico sulla base della dichiarazione del valore della causa resa dall’ente appellante, senza alcun riferimento al valore «dichiarato ed assunto a parametro della liquidazione di primo grado» e senza tener conto che tale dichiarazione costituiva «una mutatio libelli, portando all’esame del giudice di appello valori assolutamente diversi da quelli trattati in primo grado e senza specifica impugnazione». 2.1. La censura è manifestamente infondata. Com’è noto, il valore della causa relativa a beni immobili, ai fini dell’individuazione del parametro per la liquidazione delle spese, è determinato dal giudice sulla base dei criteri stabiliti dall’art.15 c.p.c., e alla luce dell'oggetto delle domande delle parti. Ciò costituisce, peraltro, espressione della regola generale affermata dall’art. 10 c.p.c., a mente del quale il giudice determina il valore della causa in base alla domanda. La Corte d’appello, nel dare espressamente atto dell’avvenuta liquidazione delle spese «in considerazione del valore della controversia», ha confermato di essersi attenut a a tale regola di giudizio. La censura, per contro, non è corredata da alcun argomento indicativo del fatto che, in base alla domanda, la controversia avesse un diverso valore. 3. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto, in conformità alla proposta di definizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ilricorrente va inoltre condannat o , in forza di quanto disposto dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-biscod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. In proposito, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad €6.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. e ad €3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu