Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 80/1982

ECLI:IT:COST:1982:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Provvedendo su istanza diretta alla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA] residente in Grottaferrata (Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o sospensione della libertà vigilata, il Presidente della Sezione di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, che premise di essere competente a dare impulso al procedimento, reputò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7 giugno e notificata il 2 agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16 novembre 1977 e iscritta al n. 431 R.O. 1977, in cui considerò che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione della competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, che non sussisterebbero norme processuali al caso applicabili per non essergli estensibili il procedimento di sorveglianza avanti la Sezione né il procedimento di sicurezza ex artt. 635 ss. cod. proc. pen., che, infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso dei termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del potere di disporre la revoca anticipata.

2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 28 luglio 1977 depositato il successivo 5 agosto, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi infondata la proposta questione sul riflesso che il diritto alla difesa è garantito nel procedimento di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen., e giudice naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di ragionevolezza.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Chiarotti si è rimesso allo scritto. :

3. - La proposta questione è inammissibile per non essere legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Provvedendo su istanza diretta alla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA] residente in Grottaferrata (Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o sospensione della libertà vigilata, il Presidente della Sezione di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, che premise di essere competente a dare impulso al procedimento, reputò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7 giugno e notificata il 2 agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16 novembre 1977 e iscritta al n. 431 R.O. 1977, in cui considerò che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione della competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, che non sussisterebbero norme processuali al caso applicabili per non essergli estensibili il procedimento di sorveglianza avanti la Sezione né il procedimento di sicurezza ex artt. 635 ss. cod. proc. pen., che, infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso dei termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del potere di disporre la revoca anticipata. 2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 28 luglio 1977 depositato il successivo 5 agosto, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi infondata la proposta questione sul riflesso che il diritto alla difesa è garantito nel procedimento di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen., e giudice naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di ragionevolezza. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Chiarotti si è rimesso allo scritto. : 3. - La proposta questione è inammissibile per non essere legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 80/1982 — Fons Iuris — Fons Iuris