Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 80/1982
ECLI:IT:COST:1982:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Provvedendo su istanza diretta alla Sezione di Sorveglianza
presso la Corte d'appello di Roma, con cui [OSCURATO:PERSONA] residente in
Grottaferrata (Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o
sospensione della libertà vigilata, il Presidente della Sezione di
Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, che premise di essere
competente a dare impulso al procedimento, reputò non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70
della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, nel
testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in
riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con
ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7 giugno e notificata il 2
agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16 novembre 1977 e
iscritta al n. 431 R.O. 1977, in cui considerò che la denunciata
normativa, per non disciplinare il procedimento, impedirebbe agli
interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, che
costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione della
competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al
magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in
materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, che non
sussisterebbero norme processuali al caso applicabili per non essergli
estensibili il procedimento di sorveglianza avanti la Sezione né il
procedimento di sicurezza ex artt. 635 ss. cod. proc. pen., che,
infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la
revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o
nel corso dei termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del
potere di disporre la revoca anticipata.
2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
28 luglio 1977 depositato il successivo 5 agosto, in cui l'Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile per difetto
di legittimazione del Presidente della Sezione di Sorveglianza del
Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi infondata la proposta
questione sul riflesso che il diritto alla difesa è garantito nel
procedimento di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen., e giudice
naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha
attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di
ragionevolezza. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale
il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato
Chiarotti si è rimesso allo scritto.
:
3. - La proposta questione è inammissibile per non essere
legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza
che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad adottare
provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni,
sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost.,
con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di
Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza
relativo a [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere