Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (LOOP)
(Causa T
‑
132/21)
(
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOOP – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Caratteristiche oggettive e inerenti alla natura dei prodotti e dei servizi – Rapporto sufficientemente diretto e concreto – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 15-17, 58)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo LOOP
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 37, 47, 65, 76, 81, 98, 106)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione di un segno per l’insieme dei prodotti o dei servizi rientranti in una stessa categoria – Valutazione del carattere descrittivo del segno riguardante l’insieme dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 45)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punto 87)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punti 88-90)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 66-71)
(v. punti 113, 114)
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 dicembre 2020 (procedimento R 644/2020-4) è annullata nella parte riguardante i prodotti della classe 9 e i servizi delle classi 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG sopporterà un terzo delle proprie spese, compreso un terzo delle spese che ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], compresi i due terzi delle spese sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
1
GU C 148 del 26.4.2021.