CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità. 1.1. Il primo dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito risolvendosi nella richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che doveva essere avanzata, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., alla Corte di appello, esulando dai poteri del giudice di legittimità quelli relativi all'ampliamento del materiale probatorio. 1.2. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecitano una valutazione alternativa delle prove o, comunque, apprezzamenti di merito preclusi in questa sede, riproponendo critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito, che hanno, con valutazioni conformi, considerato decisivo ai fini dell'identificazione degli odierni ricorrenti quali autori dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di più pistole la convergenza tra le immagini estrapolate dai sistemi privati di videosorveglianza (attestanti la presenza sul luogo al momento degli spari di due persone con gli stessi abiti indossati da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] in occasione el controllo avvenuto subito dopo, una delle quali, quella con gli abiti di Andrea, con in mano una pistola), gli esiti dell'esame stub (attestanti la presenza di considerevoli residui di polvere da sparo nella mano destra di entrambi ) ed il rinvenimento delle armi nelle vicinanze dell'abitazione della famiglia Nunziata. 1.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] attingono, con considerazioni interamente versate in fatto, il trattamento sanzionatorio pur sorretto, con riferimento sia alla dosimetria della pena sia all'applicazione della recidiva, da adeguata motivazione, che valorizza la gravità del reato e la biografia criminale degli imputati nonché la loro propensione abituale al crimine, desunta dalla reiterazione a breve distanza temporale di ripetute violazioni della disciplina delle armi non contenute nemmeno dai lunghi periodi di carcerazione e dall'applicazione delle misure di prevenzione. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i/ ricorse)/ e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 s