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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11533/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n, 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25/9/2019, il Tribunale di Crotone, in composi- zione monocratica, in seguito a rito abbreviato, unificati sotto il vincolo della con- tinuazione, esclusa l'aggravane ex art. 625 n. 7 e riconosciuta la recidiva conte- stata, applicata la diminuente per il rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1097,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendolo colpevole: A) in ordine al delitto p. c p. dagli artt. 624 e 625 n. 2) e 7) c.p. perché, al fine d trarne profitto, si impossessava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella manomissione del dispositivo di accensione del veicolo; Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 17/5.2017 B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne pro- fitto, dopo aver forzato la saracinesca dei garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di un'attrezzatura subacquea, composta da svariati oggetti, che era custodita all'interno dei locali anzidetti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'aver forzato le saracinesche. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 17.5.2017 Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica, riqualificata ai sensi dell'art. 624 cod. pen. l'originaria imputazione, ha dichiarato non doversi procedere nei con- fronti dell'imputato, in ordine al suddetto reato, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di quercia; e ha rideterminato la pena, per la residua imputazione di cui al capo b), in anni uno, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa: confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo di ricorso, si deduce inosservanza della legge proces- suale con riferimento alla violazione del diritto di difesa e di intervento dell'impu- tato, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato.

Con un secondo motivo, si chiede una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi), Con il terzo motivo si lamentano vizio motivazionale laddove in punto di dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che anche il reato nella forma aggravata di cui al capo b) dell'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Peraltro, è presente in atti la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso i CC di Crotone - NORM [OSCURATO:PERSONA].

4. I motivi proposti sono del tutto generici e non si coniugano alla enuncia- zione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.4.1.

Quanto al primo motivo lo stesso è palesemente inammissibile per vio- lazione dell'art. 581 co. 1 lett. d) e 591 c.p.p. per mancata indicazione degli ele- menti di fatto su cui poggia tale presunta violazione.

Peraltro, emerge ex actis che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato ritualmente notificato all'imputato a mani proprie per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] ove lo stesso si trovava affidato in prova ai servizi sociali presso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. annotazione in atti dei CC Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si chiede una de- claratoria di estinzione del reato per prescrizione (su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi), senza neppure indicare le scansioni temporali a sostegno della lamentata causa di estinzione del reato, anche con riguardo ad eventuali sospen- sioni.

In ogni caso il residuo reato risulta commesso nel maggio 2017, per cui il termine massimo di prescrizione va a collocarsi nel novembre 2024.

4.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto esente dalle proposte censure di legittimità è la motivazione in ordine alla dosi- metria della pena, in relazione alla quale la Corte territoriale si sofferma nel valu- tare la determinazione della pena non solo in relazione ai precedenti penali dell'im- putato (dettagliatamente riportati), ma anche alla offensività delle condotte e alle ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale motivo di ricorso, quindi, è privo di contenuti rispetto ad una vio- lazione denunciata solo come teorica, in quanto non riscontrabile nella motivazione impugnata

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n, 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25/9/2019, il Tribunale di Crotone, in composi- zione monocratica, in seguito a rito abbreviato, unificati sotto il vincolo della con- tinuazione, esclusa l'aggravane ex art. 625 n. 7 e riconosciuta la recidiva conte- stata, applicata la diminuente per il rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1097,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendolo colpevole: A) in ordine al delitto p. c p. dagli artt. 624 e 625 n. 2) e 7) c.p. perché, al fine d trarne profitto, si impossessava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella manomissione del dispositivo di accensione del veicolo; Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 17/5.2017 B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne pro- fitto, dopo aver forzato la saracinesca dei garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di un'attrezzatura subacquea, composta da svariati oggetti, che era custodita all'interno dei locali anzidetti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'aver forzato le saracinesche. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 17.5.2017 Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica, riqualificata ai sensi dell'art. 624 cod. pen. l'originaria imputazione, ha dichiarato non doversi procedere nei con- fronti dell'imputato, in ordine al suddetto reato, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di quercia; e ha rideterminato la pena, per la residua imputazione di cui al capo b), in anni uno, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa: confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo di ricorso, si deduce inosservanza della legge proces- suale con riferimento alla violazione del diritto di difesa e di intervento dell'impu- tato, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato. Con un secondo motivo, si chiede una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi), Con il terzo motivo si lamentano vizio motivazionale laddove in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che anche il reato nella forma aggravata di cui al capo b) dell'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Peraltro, è presente in atti la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso i CC di Crotone - NORM [OSCURATO:PERSONA]. 4. I motivi proposti sono del tutto generici e non si coniugano alla enuncia- zione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.4.1. Quanto al primo motivo lo stesso è palesemente inammissibile per vio- lazione dell'art. 581 co. 1 lett. d) e 591 c.p.p. per mancata indicazione degli ele- menti di fatto su cui poggia tale presunta violazione. Peraltro, emerge ex actis che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato ritualmente notificato all'imputato a mani proprie per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] ove lo stesso si trovava affidato in prova ai servizi sociali presso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. annotazione in atti dei CC Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si chiede una de- claratoria di estinzione del reato per prescrizione (su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi), senza neppure indicare le scansioni temporali a sostegno della lamentata causa di estinzione del reato, anche con riguardo ad eventuali sospen- sioni. In ogni caso il residuo reato risulta commesso nel maggio 2017, per cui il termine massimo di prescrizione va a collocarsi nel novembre 2024. 4.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto esente dalle proposte censure di legittimità è la motivazione in ordine alla dosi- metria della pena, in relazione alla quale la Corte territoriale si sofferma nel valu- tare la determinazione della pena non solo in relazione ai precedenti penali dell'im- putato (dettagliatamente riportati), ma anche alla offensività delle condotte e alle ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale motivo di ricorso, quindi, è privo di contenuti rispetto ad una vio- lazione denunciata solo come teorica, in quanto non riscontrabile nella motivazione impugnata 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
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