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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12464/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25689-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]'ATTIVITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la 586 rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1575/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2016 R.G.N. 3371/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 - Pres.

Berrino, rei. ' Buffa - causa numero 21 - Equitalia contro [OSCURATO:PERSONA] + 1 Con sentenza del 29.4.16, la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 29.11.12 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato che nulla era dovuto dal contribuente in epigrafe per l'avviso di intimazione per € 13.107 di cui in atti.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il ricevimento del plico con indicazione del numero della cartella non costituisse prova di ricevimento della cartella stessa (che il contribuente contestava).

Avverso tale sentenza ricorre Equitalia per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente; l'INPS ha depositato procura.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 26 DPR 602/73, per avere la corte territoriale trascurato che il contribuente eccepiva non già la mancata ricezione del contenuto della busta, ma l'omessa notifica della cartella, sì che non vi era onere di contestazione da parte del concessionario, che solo doveva dimostrare la notifica, tanto più che la norma consente la conservazione del solo avviso di ricevimento.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019, Rv. 654724 - 01) che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (vedi pure Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017 (Rv. 645709 - 02).

Si è pure affermato in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02; Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019, Rv. 656342 - 01).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25689-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]'ATTIVITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la 586 rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1575/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2016 R.G.N. 3371/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 16 febbraio 2022 - Pres. Berrino, rei. ' Buffa - causa numero 21 - Equitalia contro [OSCURATO:PERSONA] + 1 Con sentenza del 29.4.16, la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 29.11.12 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato che nulla era dovuto dal contribuente in epigrafe per l'avviso di intimazione per € 13.107 di cui in atti. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il ricevimento del plico con indicazione del numero della cartella non costituisse prova di ricevimento della cartella stessa (che il contribuente contestava). Avverso tale sentenza ricorre Equitalia per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente; l'INPS ha depositato procura. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 26 DPR 602/73, per avere la corte territoriale trascurato che il contribuente eccepiva non già la mancata ricezione del contenuto della busta, ma l'omessa notifica della cartella, sì che non vi era onere di contestazione da parte del concessionario, che solo doveva dimostrare la notifica, tanto più che la norma consente la conservazione del solo avviso di ricevimento. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019, Rv. 654724 - 01) che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (vedi pure Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017 (Rv. 645709 - 02). Si è pure affermato in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02; Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019, Rv. 656342 - 01). In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris