CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26219/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale tributario Santacroce – Procida – Fruscione, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 2968/28/20 15, depositata il 26.03.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2007, emesso a seguito del disconoscimento di alcuni costi dedotti dalla società in relazione ad un’attività di noleggio di imbarcazioni, in quanto ritenuti non inerenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal la contribuente, rilevando che: - la sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente (per insussistenza del fatto in ordine al reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo anche all’anno d’imposta 2007), emessa dal Tribunalepenale di Napoli in data 27.11.2014 , non faceva stato nel giudizio tributario, a prescindere dalla prova del suo passaggio in giudicato, dovendosi il giudice tributario attenere al regime probatorio proprio del processo tributario; - detta sentenza non offriva, comunque, elementi utili in favore della contribuente, avendo il giudice penale escluso la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto integratore della fattispecie penale contestata, secondo le regole probatorie del processo penale, senza effettuare un accertamento positivo circa l’esistenza, effettività ed inerenza delle operazioni contestate; - poiché l’oggetto sociale non contemplava l’attività di noleggio, ma solo quella di locazione di beni mobili, l’onere della prova dell’inerenza dei costi relativi alle operazioni di noleggio gravava sulla contribuente; -l’Agenzia aveva dedotto diversi elementi (mancanza di una struttura organizzativa e di operazioni di marketing; antieconomicità dell’attività, protrattasi per più annualità; il contro finanziamento infruttifero soci non indicava movimentazioni effettive e non vi era coincidenza tra le rate del contratto di leasing e le rimesse dei soci; il subentro del socio [OSCURATO:PERSONA] in proprio nel contratto di leasing al momento del riscatto di una imbarcazione; le modalità di stipulazione dei contratti e le modalità di pagamento; la scarsa o nulla capacità reddituale dei clienti privati nazionali e le incongruenze con i rapporti tenuti con i clienti esteri la cui esistenza non era verificabile), costituenti indizi gravi, precisi e concordanti dell’apparenza contabile dei costi contestati, volti ad incrementare le passività, attraverso contratti di noleggio di imbarcazioni simulati, trattandosi di beni destinati, in realtà, all’uso personale dei soci; -a fronte di detta prova presuntiva, la contribuente non aveva offerto adeguata prova contraria per dimostrare l’inerenza dei costi; -l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; - il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente de nuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e per omessa pronuncia e/o apparente motivazione, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non provato il passaggio in giudicato della sentenza penale n. 16673/14, e messa dal Tribunale di Napoli in data 27.11.2014 , senza considerare che l’imputato era contumace, e nell’escludere il valore di prova di detta sentenza nel giudizio tributario, in relazione ai fatti in essa accertati, come il riconoscimento di una positiva valenza economica all’attività di noleggio delle imbarcazioni, che escluderebbe il contestato comportamento antieconomico;- il motivo è infondato con riferimento all a parte della censura, nella quale si insiste nell’efficacia digiudicato della sentenza penale; - sul punto va ribadito che, con riferimento specifico al contenzioso tributario, è stato più volte affermato da questa Corte che “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Cass.n.16262 del 28/06/2017); - a prescindere dal la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale prodotta dalla contribuente, quindi, nessuna automatica efficacia di giudicato potrebbe in ogni caso spiegare detta sentenza nel presente giudizio, ancorchè vi fosseidentità dei fatti accertati; - con riferi mento alla restante parte della censura, riguardante il valore di prova che la sentenza penale può avere nel giudizio tributario, il motivo è inammissibile; - come è stato più volte affermato da questa Corte, l a sentenza penale di assoluzione, per insussistenza del fatto, può essere presa in considerazione quale possibile fonte di prova nel giudizio tributario, ma il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare ( ex multis , Cass. n. 17258 del 27/06/2019); - la CTR si è espressa sul punto e ha escluso che la sentenza penale potesse offrire “utili elementi probatori in favore della parte contribuente”, non avendo il giudice penale svolto alcun accertamento positivo della esistenza, effettività ed inerenza delle operazioni e dell’attività di noleggio, limitandosi ad escludere, secondo le regole del processo penale, la fattispecie penale contestata al legale rappresentante; - la ricorrente cerca , quindi , di ottenere una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel motivo di ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme o l a mancanza dimotivazione, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); -con il secondo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato che nell’atto di adesione, perfezionato in relazione all’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], risultava che quest’ultimo utilizzava occasionalmente, nella misura del 33%, una sola delle quattro imbarcazioni della società; -con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato chedal 21 giugno 2005 l’oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] comprendeva anche il noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, essendo detta attività iniziata nel luglio del predetto anno; -con il quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 164 e 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto laCTR non si sarebbe attenuta al le regole di ripartizione del l’onere della prova in tema di inerenza dei costi, ritenendo erroneamente che l’attività di noleggio di imbarcazioni non fosse prevista nell’oggetto sociale e che, pertanto, spettasse al contribuente provarne l’inerenza; -con il quinto motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perchè la CTR non aveva considerato, nella valutazione della gestione della società, anche la durata decennale delle imbarcazioni e i ricavi conseguibili dalla vendita delle stesse; - il secondo, terzo e quinto motivo, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono tutti inammissibili, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 31.10.2014, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); -il quarto motivo è infondato; - premesso che l’onere di provare l’inerenza dei costi, in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. 21/11/2019, n. 30366 e Cass. 18/08/2022, n. 24880), la CTR ha esaminato, nella specie, tutti gli elementi i ndiziari indicati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento , ritenendo li sufficienti ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti di evasione fiscale, realizzata attraverso la simulazione di contratti di noleggio di imbarcazioni, in realtàutilizzate personalmente dai soci; - l’accertamento dell’estraneità del l’attività di noleggio all’oggetto sociale costituisce solo uno degli elementi indiziari indicati dall’Ufficio per contestare l’inerenza delle operazioni di noleggio, tutti accuratamente valutati dalla CTR, unitamente a quelli dedotti dalla ricorrente, che non sono stati ritenuti adeguati a dimostrare l’inerenza dei costi; - con la censura riguardante la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, del tutto infondata, la ricorrente mira,anche in questo caso, ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, contrapponendo all’apprezzamento operato dal giudice di merito quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità; - il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 13.300,00, oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu