Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 settembre 2022
Corte di giustizia UE n. 36/2022
ECLI:EU:C:2022:640
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0113_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C‑113/21 P) (
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«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nominativo del ricorrente in tali elenchi – Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente non fondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Assenza di critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Omessa indicazione dei punti criticati della sentenza impugnata – Irricevibilità manifesta
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)
(v. punti 26-29, 32, 44, 45)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 30-32)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione
(Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 33, 38-40)
4.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1, e 190, § 1)
(v. punto 35)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 37)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 2, a), e 28, § 2, a)]
(v. punto 41)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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GU C 148 del 26/4/2021
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