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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 settembre 2022

Corte di giustizia UE n. 36/2022

ECLI:EU:C:2022:640
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0113_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑113/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nominativo del ricorrente in tali elenchi – Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente non fondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Assenza di critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Omessa indicazione dei punti criticati della sentenza impugnata – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 26-29, 32, 44, 45)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30-32)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 33, 38-40)

4. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punto 35)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 37)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 2, a), e 28, § 2, a)] (v. punto 41) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 148 del 26/4/2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0113_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑113/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nominativo del ricorrente in tali elenchi – Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente non fondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Assenza di critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Omessa indicazione dei punti criticati della sentenza impugnata – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 26-29, 32, 44, 45) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30-32) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 33, 38-40) 4. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punto 35) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 37) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 2, a), e 28, § 2, a)] (v. punto 41) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 148 del 26/4/2021 .
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