CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12753/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 1004/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], il giudice di pace di Roma, con sentenza del 30 giugno/8 ottobre 2018, annullò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 12753/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente alle cartelle di pagamento afferenti violazioni del codice della strada» e condannò l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 730 (di cui euro 605 per compensi), oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente l’entitàdelle spese liquidate; individuato il valore della lite in misura inferiore ad euro 5.200, il Tribunale capitolino, negata la spettanza del compenso per la fase di trattazione ed istruzione, ha escluso la violazione dei minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento e ritenuto come dovuto ex lege, quale effetto della condanna, il rimborso del contributo unificato; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo; è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37,nonché degli artt. 91 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sotto un triplice profilo, per avere la sentenza impugnata erroneamente: (a) determinato il valore della controversia in misura inferiore ad euro 5.201, in luogo di euro 7.099,82, pari al valore del credito portato dalle cartelle opposte; (b) reputato non espletata la fase istruttoria nel giudizio di primo grado; (c) liquidato i compensi per la lite di primo grado in misura inferiore agli inderogabili minimi tariffari, comunque inosservati anche considerando i parametri dello scaglione per le cause di valore da euro 1.100,01ad euro 5.200; la doglianza è fondata, nei limiti di quanto appresso precisato; quanto al valore della controversia, la statuizione resa dal giudice di prime cure (di annullamento della comunicazione del preavviso di fermo «limitatamente alle cartelle afferenti violazioni del codice della r.g. n. 12753/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] strada»), irrilevante in questa sede - stante il mancato appello sul punto -la questione della correttezza di essa (a dire del ricorrente, resa extra petita), individua il thema decidendum nella valutazione di legittimità della misura afflittiva per come causalmente ascritta alla salvaguardia del credito scaturente da sanzioni amministrative per trasgressioni al codice della strada, di importo complessivamente ascendente ad euro 5.075,22 (giusta analitica indicazione in ricorso); pertanto, corretto è l’apprezzamento del giudice di merito circa il parametro di quantificazione dei compensi, applicandosi lo scaglione tariffario per le cause di valore tra euro 1.100,01 ed euro 5.200; non conforme a diritto si profila invece l’espunzione del compenso per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività - l’esame della documentazione prodotta dalla controparte -ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 (sul punto, cfr. Cass.27/08/2019, n. 21743; Cass. 18/02/2019, n. 4698); del pari errata è la liquidazione di euro 605 per compensi, riferita al primo grado di giudizio, in quanto immotivatam ente inferiore al minimo consentito dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), numm. 1 e 2, del d.m. m. 37 del 2018, applicabile ratione temporis al la fattispecie (sentenza di prime cure pubblicata nell’ottobre 2018: sul tema, Cass. 26/10/2018, n. 27233), cioè all’importo di euro 671, scaturente dalla massima riduzione praticabile (del 50% per le voci relative alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e del 70% per la fase istruttoria) ai parametri stabiliti dalla tabella allegataal d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200; il testérichiamato testo normativo, anche nella versione emendata dal d.m. n. 37 del 2018, non consente, invero, la derogaai minimi di r.g. n. 12753/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tariffa così fissati, nemmeno con espressa e specifica motivazione (cfr. Cass. 13/04/2021, n. 9691;Cass. 15/09/2021, n. 24984); resta ferma l’automatica spettanza alla parte vittoriosa del rimborso del contributo unificato, ove corrisposto, quale accessorio ex lege e pure in difetto di espressa sua menzione nel dispositivo ( ex plurimis, Cass. 23/09/2015, n. 18828; Cass. 20/06/2017, n. 15320; Cass. 10/07/2019, n. 18529); va pertanto disposta la cassazione della gravata sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, secondo gli enunciati princìpi (ed in ogni al caso al lume dei criteri generali sanciti dall’art. 4, primo comma, del d.m. n. 55 del 2014, cioè a dire: caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività prestata; natura, difficoltà, valore dell’affare; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit