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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30282/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12539-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 4202/29/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo all'anno 2009; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia testualmente deduce la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 2° n. 4) c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/1973, dell'art. 51 comma 2 n. 7 DPR n. 633/1972 nonché dell'art. 109 comma 1° DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti in rapporto all'art. 360 comma 1° n. 5"; che, in sostanza, la CTR avrebbe riconosciuto a favore della società costi da dedurre, non dimostrati dalla contribuente; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo, così come proposto, è inammissibile; che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente Ric. 2018 n. 12539 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016); che nella specie, l'unico contenuto della doglianza sulle differenti violazioni si sviluppa senza soluzione di continuità, rendendo impossibile alla Corte di rapportare alla singola norma - della cui inosservanza la ricorrente si lamenta - il corrispondente punto della sentenza asseritamente viziato; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla predetta declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 5.600, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t/e_ [OSCURATO:PERSONA] 2021 oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12539-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 4202/29/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo all'anno 2009; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia testualmente deduce la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 2° n. 4) c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/1973, dell'art. 51 comma 2 n. 7 DPR n. 633/1972 nonché dell'art. 109 comma 1° DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti in rapporto all'art. 360 comma 1° n. 5"; che, in sostanza, la CTR avrebbe riconosciuto a favore della società costi da dedurre, non dimostrati dalla contribuente; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo, così come proposto, è inammissibile; che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente Ric. 2018 n. 12539 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016); che nella specie, l'unico contenuto della doglianza sulle differenti violazioni si sviluppa senza soluzione di continuità, rendendo impossibile alla Corte di rapportare alla singola norma - della cui inosservanza la ricorrente si lamenta - il corrispondente punto della sentenza asseritamente viziato; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla predetta declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 5.600, oltre spese forfettarie in misura del 15%. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t/e_ [OSCURATO:PERSONA] 2021 oggi