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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38312/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore del reo limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 7.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto aggravato in in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "V.S.R. di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Velletri in data 19.10.2012.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 54, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. p. 1) il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Né va taciuto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del suo preteso stato di indigenza, su cui ha incentrato la propria tesi difensiva.

Per altro verso va osservato che la decisione della corte territoriale sul punto appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come, ad esempio, il ricorso rz da parte delle persone indigenti agli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore del reo limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 7.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto aggravato in in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "V.S.R. di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Velletri in data 19.10.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 54, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. p. 1) il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Né va taciuto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del suo preteso stato di indigenza, su cui ha incentrato la propria tesi difensiva. Per altro verso va osservato che la decisione della corte territoriale sul punto appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come, ad esempio, il ricorso rz da parte delle persone indigenti agli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos