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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30794/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso per il rigetto per il ricorso della parte civile e annullamento con rinvio sulla sentenza della CA E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di: [OSCURATO:SOCIETA] Il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] foro SIENA per [OSCURATO:PERSONA] con delega depositata in aula il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 settembre 2019 la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Siena il 4 giugno 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenute le contestate aggravanti e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione, con benefici di legge, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, della sanzione amministrativa obiettivamente connessa ai sensi della legge n. 689 del 1981, del risarcimento del danno alle parti civili costituite - con riconoscimento di provvisionale -, in quanto riconosciuto colpevole del delitto pluriaggravato di incendio boschivo colposo, di cui agli artt. 41, 113, 423-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. 2.

La condotta ascritta al Pescara (custode del [OSCURATO:PERSONA]), in cooperazione colposa con [OSCURATO:PERSONA] (dipendente addetto a mansioni di giardinaggio), è quella di essersi ingerito materialmente nell'attività di giardinaggio dando istruzioni esecutive al Singh, che aveva provveduto all'accensione di cartoni da imballaggio, depositandoli sopra i residui di erba secca derivati da un precedente sfalcio, così cagionando, per colpa, un incendio boschivo che si propagava a ventaglio in direzione ovest-est, interessando l'adiacente terreno seminativo, parzialmente coltivato ad uliveto, raggiungendo il limitrofo bosco caratterizzato da una pineta a prevalenza di pino marittimo e sottobosco di specie appartenenti alla flora della macchia mediterranea, determinando la conseguente rapida propagazione delle fiamme in più direttrici, fino ad interessare, in modo uniforme, un'estesa area boscata, tale da interessare complessivi 309 ettari (di cui 297 boscati) e da richiedere per lo spegnimento l'intervento di: 646 unità di personale, 39 autobotti, 308 mezzi leggeri, 130 ore di volo degli elicotteri regionali ed 11 missioni di mezzi aerei nazionali.

L'incendio si era, in particolare, originato per imprudenza, negligenza ed imperizia, per non essere state adottate le dovute precauzioni, tenuto conto delle condizioni metereologiche (elevate temperature e forte vento) ed a causa dell'accumulo di materiale combustibile, costituito da residui di cartone, potature e taglio dell'erba, avvenuto nel pratino pertinenziale del [OSCURATO:PERSONA], oltre che per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme cautelari e dei divieti posti per prevenire gli incendi boschivi, essendo stato dato fuoco a residui vegetali in periodi definiti a rischio ed a distanza inferiore di 200 metri dal bosco, in violazione delle norme degli artt. 58, 59, 61, 62 , 63 e 66 del DPGR n. 48/R del 2003 ("[OSCURATO:PERSONA] della Toscana").

Sono state, altresì, riconosciute le circostanze aggravanti di cui: al comma 3 dell'art. 423-bis cod. pen., essendo derivato dall'incendio un pericolo per gli edifici circostanti, tenuto conto dell'elevata dimensione dell'area percorsa dalle fiamme, tale da rendere necessario lo sgombero di 21 persone da alcune strutture limitrofe, oltre a un danno su un'area protetta circostante - Sito di [OSCURATO:PERSONA] (S.I.C.) denominato "[OSCURATO:PERSONA]", per una superficie di poco superiore a 70 ettari -; e al comma 4 dello stesso articolo, per aver provocato l'incendio un danno grave, esteso e persistente all'ecosistema forestale, stimabile in un valore pari a 538.868,00 euro.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo sette motivi di doglianza.

Con il primo vengono eccepiti violazione di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. d) e 589 cod. proc. pen., oltre a mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del P.M. ed illogicità manifesta della motivazione.

Rileva il ricorrente come la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze avrebbe rinunciato all'impugnazione, apponendo un'annotazione a margine della dichiarazione di appello presentata dal P.M. di primo grado, depositata presso la Cancelleria della Corte territoriale.

Tale ultima avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto ritualmente rinunciata, e non già ritenere in modo erroneo che la stessa dovesse essere intesa come mera rinuncia del Procuratore generale alla presentazione della propria impugnazione.

Tale interpretazione risulterebbe, infatti, del tutto illogica, ove si consideri che la Procura generale aveva apposto la propria annotazione di rinuncia quando già il termine per la proposizione dell'impugnazione era spirato.

Con la seconda doglianza il Pescara ha dedotto violazione di norme processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri di legalità delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., oltre al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ed all'omessa motivazione.

La Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado accogliendo gli appelli con cui il P.M. e le parti civili avevano censurato la ritenuta inattendibilità del chiamante in correità Singh, ragion per cui, trattandosi di motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, sarebbe stato necessario procedere alla rinnovazione del suo esame.

La circostanza che il suddetto Singh sia, nelle more, deceduto, rendendo impossibile l'effettuazione di una sua nuova escussione, imporrebbe l'assoluzione dell'imputato, stante la ritenuta carenza del raggiungimento del paradigma probatorio richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen. e la conseguente impossibilità di ribaltare il giudizio assolutorio espresso dal Tribunale.

Il ricorrente ha, quindi, evidenziato come le propalazioni accusatorie del Singh, unico elemento di prova posto a carico del Pescara, si connoterebbero per la presenza di diverse contraddizioni ed incertezze - che avevano correttamente indotto il primo giudice ad esprimere insuperabili dubbi sull'attendibilità intrinseca del dichiarante - che non sarebbero state superate dalla pronuncia di riforma della Corte territoriale, che avrebbe, invece, ritenuto la credibilità intrinseca del chiamante sulla scorta di argomentazioni apodittiche e di puro genere, per nulla condivisibili e di certo prive della richiesta qualità di "motivazione rafforzata", idonea ad esplicare, in modo puntuale, le difformi conclusioni raggiunte.

Con il terzo motivo viene lamentata violazione di norme processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri di legalità delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., oltre a mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., vizio di motivazione per mancata riassunzione e rivalutazione della prova dichiarativa ed illogicità manifesta.

A dire del Pescara, il canone della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa in appello riguarderebbe le testimonianze decisive oggetto di una diversa valutazione da parte del secondo giudice.

Ciò, pertanto, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a rinnovare l'esame del teste Burchianti, essendo state considerate in primo grado le sue dichiarazioni - in ordine all'ora del primo avvistamento dell'incendio - come riscontro estrinseco dell'inattendibilità del Singh, ed invece del tutto irrilevanti da parte del secondo giudice.

Con la quarta censura è stata dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost. e 6 C.E.D.U.

Ritiene il Pescara che la rinnovazione dell'esame dei testi Ristori e Bucher non avrebbe apportato contributo alcuno, idoneo a sovvertire il precedente giudizio di innocenza dell'imputato, in particolare non presentando nessuna valenza dimostrativa autonoma di conforto alle - non più reiterabili - dichiarazioni accusatorie del Singh, limitandosi a provare tutt'altro e a non riscontrare in alcun modo il chiamante in correità.

Si tratterebbe, pertanto, di una mera rivisitazione in termini peggiorativi del materiale probatorio in atti, peraltro effettuandone una lettura pure parzialmente contraddittoria e manifestamente illogica per ciò che attiene alle presunte indicazioni fornite dal Pescara al Singh in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di giardinaggio.

Con il quinto motivo è stata eccepita violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1, 438, comma 6-bis, 442, 597, comma 1, e 183 cod. proc. pen., nonché art. 111, comma 3, Cost.

Avrebbe, in particolare, errato il giudice di secondo grado nel non ritenere utilizzabile una dichiarazione resa dal Pescara nell'immediatezza dei fatti - invece correttamente considerata da parte del primo giudice in termini favorevoli all'imputato -, in quanto assunta senza le garanzie difensive previste per gli indagati, operando rispetto ad essa la preclusione prevista dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., derivante dal fatto di non essere stata oggetto di uno specifico motivo di appello.

Con la sesta censura il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost. e 6 C.E.D.U., oltre a travisamento della prova.

La Corte di appello avrebbe errato nel recepire acriticamente le apodittiche argomentazioni, anche di natura tecnica, contenute negli atti di impugnazione e nel non avere, invece, considerato - nella ritenuta discrepanza con quanto accertato dalla P.G. intervenuta sui luoghi - la corretta ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico della difesa, che aveva esplicato, in analisi dettagliata supportata da modelli matematici, la modalità immediata e senza soluzione di continuità con cui il fuoco si era propagato, una volta effettuato l'innesco, così smentendo la ricostruzione degli inquirenti, invece accolta dal giudice di secondo grado.

Con l'ultimo motivo è stata, infine, eccepita violazione di norme processuali in relazione agli artt. 75, comma 3, e 82, comma 2, cod. proc. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta l'incompiutezza e l'incoerenza della motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe rigettato la propria eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni rese dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto - pur a fronte dell'eccezione del Pescara riguardante la sussistenza di identità di tale domanda rispetto ad altra pendente in sede civile - sarebbe stata disattesa la formulata richiesta sull'erroneo presupposto che il giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale civile di Siena riguarderebbe altri presunti responsabili, diversi dall'imputato.

4. Hanno, quindi, depositato rispettiva memoria scritta le parti civili: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolari della Soc.

Agr.

Bellaria S.S.

Loc. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata in punto di condanna per i capi civili.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato successiva memoria scritta di replica alle argomentazioni espresse dalle parti civili Bernardi e Lenzi, chiedendo che le stesse vengano disattese da parte di questa Corte.

Ha, altresì, depositato ulteriore memoria recante motivi di ricorso aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti dall'imputato con memoria depositata nell'imminenza della celebrazione dell'odierna udienza.

Non trattasi, infatti, di una prima udienza - provenendo quest'ultima da un precedente rinvio - per cui i suddetti motivi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto motivi nuovi depositati successivamente alla prima udienza fissata per il giudizio di cassazione, in applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato (cfr. in questi termini, Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323-01; Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep. 2019, Borsari, Rv. 275808-01; Sez. 6, n. 25677 del 16/3/2016, Carretta, Rv. 266965-01; Sez. 5, n. 29604 del 17/06/2014, Tafuro, Rv. 263426-01).

Principio identico deve essere affermato, poi, anche con riferimento alle memorie, atteso che, da un lato, l'art. 611, comma 1, ultimo periodo cod. proc. pen., con specifico riferimento al giudizio di cassazione, individua unitariamente il dies ad quem tanto per i motivi nuovi quanto per le memorie («Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica»), e che, dall'altro lato, la disposizione indicata viene ritenuta pacificamente applicabile non solo ai procedimenti definiti con rito camerale, bensì anche a quelli trattati in pubblica udienza (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745- 06; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935-01, Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259616-01).3.

Così risolta la preliminare questione, deve essere ritenuta, poi, l'infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui il Pescara ha eccepito l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del Procuratore generale, effettuata apponendo un'annotazione a margine della dichiarazione di appello presentata dal P.M. di primo grado, depositata presso la Cancelleria della Corte di appello.

In termini opposti, infatti, rileva il tenore letterale della norma dell'art. 589 cod. proc. pen. che, con scansione temporale ben precisa, esplica che «il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato» - nella fattispecie rappresentato dal P.M. presso il Tribunale - «può rinunciare all'impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento», come, invero, non avvenuto nel caso in esame.

Nella successiva fase, quindi, «la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero».

Riferendo l'indicata scansione temporale all'ipotesi in esame, si comprende, allora, come - a tutto voler concedere - la rinuncia all'impugnazione sarebbe stata effettuata dal Procuratore generale mentre questi ancora non aveva acquisito la possibilità di esercitare tale facoltà.

Non si era, infatti, in un momento successivo all'apertura del dibattimento, bensì prima dell'inizio della discussione.

Chiamato a chiarire la propria posizione in udienza, il Procuratore generale ha coerentemente precisato alla Corte di appello come tale dicitura avesse il solo senso di rinunciare alla propria impugnazione una volta che l'appello era già stato proposto dal Procuratore della Repubblica.

Correttamente, quindi, la Corte di merito ha chiosato, relativamente a tale situazione, che, del resto, «mai avrebbe potuto il Procuratore generale privare di effetto una impugnazione proposta da altro soggetto legittimato come il Procuratore della Repubblica prima dell'inizio del processo in appello».

In secondo luogo, comunque, deve essere osservato anche che, per interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità, la rinuncia all'impugnazione costituisce un atto formale collegato alle disposizioni sulla presentazione dell'impugnazione e soggetto alle forme previste dal terzo comma dell'art. 589 cod. proc. pen., per cui nessuna valenza avrebbe potuto avere una non meglio precisata annotazione posta a margine dell'impugnazione dell'ufficio di Procura presso il Tribunale prima dell'apertura del dibattimento in appello, momento da cui, alla stregua di quanto osservato, la Procura generale ha inequivocabilmente dimostrato di non voler rinunciare all'impugnazione.4.

Meritevole di accoglimento è, invece, la seconda censura dedotta dal ricorrente - con valenza assorbente rispetto a quelle successive intrinsecamente correlate ad essa - sulla scorta, tuttavia, di un criterio interpretativo diverso da quello prospettato in ricorso.

Come osservato, infatti, il Pescara ha lamentato la violazione della norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri esegetici delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., per avere la Corte di appello riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado, ribaltando il giudizio di inattendibilità del chiamante in correità Singh, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del dichiarante.

La circostanza che quest'ultimo sia deceduto nel tempo compreso tra la celebrazione del primo e del secondo giudizio di merito, rendendo impossibile la sua nuova escussione, avrebbe, infatti, dovuto imporre l'assoluzione dell'imputato, stante la ritenuta carenza del raggiungimento del paradigma probatorio richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen. 4.1.

Orbene, appare evidente come la censura in tal maniera eccepita si parametri ai principi espressi dalla Corte EDU nel caso Dan c.

Moldavia, nonché a quelli resi dalle Sezioni unite, in particolare con la sentenza Dasgupta, per i quali, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, per decesso del soggetto da esaminare, preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490-01).

4.2. Rispetto all'indicato principio - invero non espresso in termini perentori ed assoluti da parte della sentenza Dasgupta - questo Collegio ritiene, tuttavia, doveroso conformarsi a quanto affermato, nella sua evoluzione esegetica, dalle Sezioni Unite nella recentissima sentenza Sez.

U, n. 11586 del 30 settembre 2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01.

La notizia di decisione disponibile alla data di deliberazione della presente pronuncia evidenziava che, espressamente chiamato a risolvere la questione giuridica «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio» il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato il principio di diritto per cui «la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia diventata impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l'onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.».

Nella motivazione depositata nelle more della stesura del presente provvedimento, le Sezioni Unite hanno esplicato come il tema della rinnovazione istruttoria in caso di overturning sfavorevole all'imputato, così come configurato dalla giurisprudenza europea e nazionale, nonché ritenuto nella disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non escluda, in modo espresso, la possibilità di ribaltare in appello il preventivo esito assolutorio allorquando vi siano condizioni oggettive che impediscano la rinnovazione della prova decisiva, apparendo ciò consono al principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art. 111 Cost., che pure prevede al comma 5 la ricorrenza di esplicite eccezioni riguardanti casi di accertata impossibilità di natura oggettiva - quale è, per l'appunto, la sopravvenuta morte del dichiarante -.

Chiarito il superiore aspetto, il [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia, osservato - anche riferendosi a spunti ermeneutici offerti dalla giurisprudenza europea - come il sacrificio imposto ai diritti difensivi derivante dall'impossibilità di interrogare il teste fondamentale debba essere adeguatamente bilanciato mediante l'individuazione di idonee garanzie procedurali, ed in particolare di elementi di riscontro che possano corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti, nel rispetto dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost.

Necessita, pertanto, un "rafforzamento" particolarmente pregnante delle argomentazioni motivazionali, in primo luogo riguardante la dichiarazione "decisiva" resa in primo grado, e non replicabile nel giudizio di appello, attraverso un esame attento degli elementi inerenti alla credibilità del dichiarante deceduto e all'attendibilità del suo narrato.

Le Sezioni Unite hanno, soprattutto, invocato il ricorso all'individuazione di elementi ulteriori, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante, che il giudice ha l'onere di ricercare ed acquisire, anche avvalendosi dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Come già emergeva dal principio di diritto formulato all'esito della deliberazione, secondo l'insegnamento impartito, al giudice di appello è richiesto uno sforzo ulteriore, un quid pluris, per cercare di corroborare la prova dichiarativa irripetibile con elementi di riscontro obiettivi capaci di fornire una sicura valenza confermativa, tale da consentire alla dichiarazione di avere una capacità conoscitiva idonea a giustificare il ribaltamento decisorio.

Il giudice di secondo grado, quindi, è perfino chiamato ad operare in termini "creativi", rinvenendo prove originariamente superflue ed ora divenute necessarie, disponendo perizie, ovvero leggendo atti assunti nel procedimento, sempre all'univoco scopo di reintegrare il quadro probatorio, dosando, a seconda dei casi, le sue facoltà di ricorso ad una rinnovazione officiosa dell'istruzione dibattimentale e ad una motivazione debitamente rafforzata.

4.3. Applicando i principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente provveduto all'onere del "rafforzamento" motivazionale richiestole dalle Sezioni Unite per ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante.

La Corte di appello ha, in primo luogo, esplicato le ragioni per cui, diversamente dal decidente di primo grado, ha ritenuto di esprimere un giudizio di credibilità del dichiarante.

Il Tribunale ne aveva escluso l'attendibilità in ragione di diverse discordanze ravvisate nelle tre differenti dichiarazioni nel tempo rese da parte del Singh, in particolare riguardanti: le modalità con cui il Pescara si era a lui approcciato per chiedergli di bruciare i cartoni; l'orario in cui aveva cessato di tagliare l'erba; la condotta propria e quella del Pescara successivamente all'accensione del fuoco; l'oggetto contenuto all'interno dei cartoni; le dimensioni del cumulo di residui vegetali dati alle fiamme; le modalità di smaltimento di essi all'interno del podere.

La Corte territoriale ha ribaltato le considerazioni rese da parte del primo giudice, operando, sotto vari profili, l'esame della credibilità del defunto dichiarante, sia con riguardo alla valutazione intrinseca, giustificandone le imprecisioni lessicali e le difformi propalazioni rese nel corso delle sue varie escussioni, che in ordine alla sua attendibilità.

Così, in particolare, ha valutato in maniera decisiva, ai fini dell'esclusione delle incongruenze invece ravvisate da parte del Tribunale, il contenuto delle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per la quale il Singh aveva già in passato bruciato scarti vegetali, e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva decisamente escluso di aver visto fumi provenire dal [OSCURATO:PERSONA] nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le

12.00. Soprattutto decisiva, ai fini del ribaltamento del giudizio di attendibilità, è stata la considerazione, da parte dei giudici di appello, dell'incidenza avuta dall'assenza di un interprete al momento dell'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Singh, ad avviso della Corte territoriale ampiamente giustificativa delle imprecisioni lessicali ravvisate, per cui «alcuna rilevanza in tema della sua credibilità intrinseca possono quindi avere le difformi dichiarazioni rese dal Singh alla polizia giudiziaria in assenza di interprete, atteso che alcuna valutazione della loro bontà può essere accertata, soprattutto se le questioni riguardano scelte terminologiche o circostanze di dettaglio».

Piena valenza probatoria, invece, hanno avuto, per la Corte di merito, le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, tanto da far ritenere che «non è del resto possibile né consentito voler trovare differenze su elementi di dettaglio tra un verbale fonoregistrato ed un verbale come quello di interrogatorio solo sintetico».

A ciò la Corte di appello ha aggiunto, quale elemento logico di conforto, che la credibilità delle dichiarazioni del Singh deve essere evinta anche dalla loro natura autoaccusatoria, nonché, con riguardo alle accuse mosse al Pescara, dall'assenza di qualsivoglia astio o conflitto con tale soggetto, giustificativo di un ipotetico movente calunniatorio.

4.4. A fronte dell'operata rappresentazione delle ragioni di intrinseca credibilità del Singh, ritenuta supportata da ulteriori elementi probatori di riscontro già acquisiti nel corso del giudizio di primo grado (come, ad esempio, il rinvenimento di cartoni sui luoghi dell'incendio o la presenza del Pescara al momento dell'accensione del fuoco, per come evincibile dall'esame dei tabulati dell'imputato), deve, tuttavia, essere rilevato come la positiva valutazione di attendibilità del dichiarante non trovi un decisivo sostegno nelle ipotesi formulate dalla Corte di appello per giustificare quelle discrepanze sussistenti tra le diverse dichiarazioni che avevano condotto il primo giudice ad esprimere una conclusione di segno opposto.

E' agevole rilevare, infatti, come sia stato marginale, e comunque insufficiente, il ricorso da parte della Corte territoriale ad ulteriori elementi, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante (nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], acquisizione di documentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato), dimostratisi privi di quella valenza confermativa necessaria a consentire il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.

4.5. Limitando l'esame solo ai punti di maggiore criticità della sentenza impugnata, deve essere osservato come il tema di decisivo rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità del Pescara sia, all'evidenza, rappresentato dall'individuazione dell'eventuale sua contribuzione nelle operazioni di accensione del fuoco, poi trasformatosi in incendio.

A tal fine è indispensabile accertare, con elementi esterni alle dichiarazioni rese dal Singh, quale fosse la natura della relazione intercorsa tra quest'ultimo e il Pescara, nonché l'effettivo orario di accensione del fuoco.Con riferimento al primo aspetto, deve essere osservato come diverse aporie e illogicità interpretative residuino nel materiale probatorio vagliato da parte della Corte territoriale.

Così, con riguardo alla relazione in astratto esistente tra i due soggetti, rileva la discrasia esistente nelle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che dopo avere escluso che vi fosse mai stata ingerenza da parte del Pescara nei lavori di giardinaggio espletati dal Singh, compreso lo smaltimento dei residui vegetali, ha poi dichiarato invece, nel corso di una seconda escussione svolta dinanzi alla Corte di appello, che la decisione di bruciare i residui vegetali veniva presa d'intesa con la proprietà della tenuta, in particolar modo interpellando il Pescara, che aveva voce in capitolo in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di giardinaggio.

A fronte di una così netta modifica della dichiarazione resa, la Corte di appello non ha chiarito se e in che modo la teste abbia saputo spiegare la diversa affermazione fatta nel corso delle indagini preliminari, né quali verifiche siano state, eventualmente, svolte da parte del secondo giudice in ordine all'effettuato mutamento di versione.

Quanto, poi, al rapporto intercorso tra il Pescara e il Singh nel giorno di verificazione dell'incendio, la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare il rinvenimento di residui bruciati di cartoni, per il confezionamento di mobili portati dal Pescara nel podere, per ritenere la compartecipazione di quest'ultimo nel reato.

Se, però, è indubbia l'indicata circostanza, stante la presenza dei cartoni nelle ceneri del focolaio, è, tuttavia, privo di riscontro alcuno il fatto, rappresentato unicamente dal Singh, che gli stessi gli fossero stati forniti dall'imputato per smaltirli nel fuoco.

Manca, cioè, ogni conforto rispetto alla dichiarazione accusatoria resa - con prova decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante - cui invece la Corte territoriale era espressamente tenuta.

Sotto altro profilo, poi, la Corte di appello ha relativizzato il valore delle dichiarazioni rese dal Singh nel corso delle sue prime due escussioni, in quanto rese in assenza di interprete alla P.G., ovvero non fono-registrate in occasione dell'interrogatorio dinanzi al P.M., invece conferendo fondante rilievo a quelle rese nel corso dell'incidente probatorio.

Orbene, a prescindere dai dubbi connessi alla circostanza che, negli indicati primi due casi, si è, comunque, trattato di dichiarazioni raccolte in verbali facenti fede fino a querela di falso, non può non essere evidenziato come la Corte di appello non si sia adeguatamente confrontata con i contenuti delle dichiarazioni rese dal Singh proprio nel corso dell'incidente probatorio, laddove il dichiarante, per come riportato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, aveva riferito di non aver mai bruciato in precedenza gli sfalci, e di non aver mai ricevuto alcun ordine in tal senso, essendosi proceduto sino all'anno precedente a porre tali ultimi in una buca, lasciandoli decomporre naturalmente.

Rispetto a tale inequivoca propalazione, deve essere evidenziato che mentre il Tribunale ne aveva rilevato il contrasto con la dichiarazione resa dalla teste Ristori, per la quale i residui radunati nella buca venivano invece bruciati con cadenza periodica, la Corte di appello - pur ribadendo che già prima del fatto i residui venivano posti in una buca e bruciati - non ha in alcun modo considerato il contrasto sussistente tra l'indicato aspetto e quanto difformemente riferito dal Singh nel corso dell'incidente probatorio.

In modo manifestamente illogico, anzi, la Corte di merito ha perfino reputato l'insussistenza dell'indicata discrasia, in quanto né il Burcher né la Ristori avevano dato per certo che il Singh avesse bruciato gli scarti vegetali.

Manifesta illogicità che si coglie osservando che: la questione non era nell'individuare chi provvedesse a bruciare gli sfalci, bensì se effettivamente si provvedesse abitualmente a bruciarli, essendo indiscusso che il Singh fosse addetto allo smaltimento dei residui; è contraddittoria l'affermazione con cui è stata ritenuta la coerenza delle dichiarazioni rese dal Burcher rispetto a quelle espresse dal Singh, per poi evidenziare che il teste non poteva avere specifiche conoscenze in proposito, essendo stato il Singh alle sostanziali dipendenze della Ristori; è stato enfatizzato che quest'ultima non si fosse detta certa che il Singh avesse mai bruciato gli scarti, ma che lo avesse sostenuto sulla base di un argomento solo logico, essendosi poi irragionevolmente addivenuti da ciò ad affermare, senza esprimere nessuna motivazione in proposito, che perciò la Ristori non era in grado di smentire pienamente il Singh.

Con riferimento, poi, al secondo rilevante aspetto, riguardante l'esatta individuazione dell'orario di accensione del fuoco - di decisivo rilievo ai fini della configurazione della partecipazione del Pescara all'azione criminosa - il Tribunale, valorizzando le dichiarazioni rese dal teste Burchianti, aveva considerato l'assenza di segnali della presenza del fuoco tra le ore 10.00 e le ore 12.00, per inferirne che, in considerazione dell'entità degli sfalci residui delle rasature settimanali degli ultimi tre mesi, le affermazioni del Singh - per cui il fuoco era stato acceso alla presenza del Pescara, per poi temporaneamente esaurirsi e successivamente ravvivarsi - non potevano essere ritenute attendibili, facendo propria la tesi del rapido svilupparsi dell'incendio, tenuto conto dell'assenza di fumo ravvisata dal Burchianti prima delle 14.00 e della quantità di materiali effettivamente bruciati.

La Corte di appello ha, invece, ritenuto che lo sviluppo del fuoco fosse avvenuto in maniera lenta, facendo leva su una serrata critica alla consulenza tecnica di parte e alle risultanze dell'ispezione del Corpo forestale, al contempo relativizzando l'incidenza delle dichiarazioni rese dal teste Burchbnti.

Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di evidenziare che la ragione per cui, a suo dire, il Burchianti non aveva visto il fuoco tra le 10.00 e le 12.00 - e cioè per essere stati bruciati solo materiali secchi - si pone in palese contrasto con quanto, invece, riferito da parte del Singh, per il quale alle ore 11,30 aveva provveduto a gettare sulle ceneri materiale umido, poi effettivamente rinvenuto sui luoghi.

In tal maniera, pertanto, la Corte di appello non è riuscita a dimostrare non solo la tempistica di propagazione dell'incendio, ma anche che questo era stato accesso prima che il Pescara si allontanasse dal posto.

L'affermata teoria della lenta propagazione del fuoco, infatti, non è in grado di contrastare, ma neanche di confermare, le dichiarazioni rese in proposito da parte del Singh.

Le indicate incertezze rendengo all'evidenza non soddisfatto, pertanto, l'onere gravante sulla Corte territoriale di provvedere al "rafforzamento" motivazionale richiestole dalle Sezioni Unite per ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante.

Non ha adeguatamente provveduto, cioè, ad acquisire, anche di ufficio, elementi ulteriori, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante, idonei a corroborare la non più ripetibile prova dichiarativa su cui fondare il provvedimento di riforma in appello del giudizio di assoluzione di primo grado.

La carenza dell'indicato aspetto rende necessario, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, onde consentire al decidente di secondo grado di svolgere un nuovo giudizio fondato sugli indicati parametri ermeneutici.

4.6. Tale conclusione rende, all'evidenza, assorbite tutte le questioni dedotte dal Pescara con il terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, riguardando aspetti, come la valutazione del contenuto delle testimonianze di Burchianti, Ristori e Bucher e la considerazione della ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico della difesa, passibili di valutazione adeguata in sede di espletamento del nuovo giudizio.

5. Non fondato, poi, è il motivo eccepito con la quinta censura, afferente alla erronea ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice di secondo grado di una dichiarazione resa dal Pescara nell'immediatezza dei fatti, invece valutata in favore dell'imputato da parte del primo giudice, in quanto non correttamente devoluta nei motivi di appello, in ossequio a quanto disposto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.Rispetto a tale censura, infatti, assume decisiva valenza il consolidato principio, espresso da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974-01), per cui non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali. (Fattispecie in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la Corte di appello ne aveva confermato la condanna per il reato di concussione, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal Tribunale).

In ogni modo, a prescindere dalla rilevanza del superiore aspetto, il Collegio evidenzia, in termini assorbenti, come la Corte di appello, in sede di rinvio, sia tenuta anche all'effettuazione di una diversa valutazione delle suddette dichiarazioni, fondata su altro distinto profilo.

Come osservato, infatti, le propalazioni rese nell'immediatezza dal Pescara, nell'accezione interpretativa resa dal giudice di primo grado, presentano indubbia valenza favorevole rispetto alla posizione dell'imputato.

Né appare corretta la motivazione con cui, nella sentenza impugnata, è stato affermato che esse sarebbero inutilizzabili perché il Pescara avrebbe dovuto sin dall'inizio essere sentito in qualità di indagato, in quanto custode della tenuta, non potendo ciò essere considerato un aspetto di decisivo rilievo, a meno di non voler considerare il lavoro svolto come una - invero non prevista - posizione di garanzia, determinativa di conseguente responsabilità.

Parimenti erronea è, poi, l'argomentazione per cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato deriverebbe dal fatto che contestualmente gli inquirenti stavano ascoltando il Singh, che lo stava chiamando in correità. [OSCURATO:PERSONA], quindi, avrebbe reso dichiarazioni a sé favorevoli in un preciso momento in cui non era ancora indagato e non sussistevano elementi obiettivi da cui inferire la necessità che costui dovesse, sin dall'inizio, essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini.

Rispetto a ciò, trova applicazione, allora, il principio per cui l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (cfr. Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666-01).

Conseguentemente, la fattispecie non deve essere inquadrata nell'ipotesi di inutilizzabilità assoluta prevista dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., bensì in quella del comma precedente, che limita la non utilizzabilità delle dichiarazioni indizianti unicamente a quelle «contro la persona che le ha rese», con esclusione di quelle a sé favorevoli.

Appare troncante, allora, quanto affermato da questa Corte di legittimità in un approccio ermeneutico non recente, ma da ritenersi ancora attuale, per cui l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabilita dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentita in veste di indagata non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante o ai terzi (Sez. 1, n. 7258 del 24/03/1999, Oliva, Rv. 213708-01); e ciò alla stregua della ratio della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, per cui le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi non vi è ragione che siano escluse dal materiale probatorio (Sez.

U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846-01).

6. Residua, infine, la doglianza dedotta con il settimo motivo di ricorso, riguardante la presunta incompiutezza ed incoerenza della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni rese dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto della ritenuta diversità dell'avanzata domanda rispetto ad altra pendente davanti al Tribunale civile di Siena, riguardante soggetti diversi dall'odierno imputato.

La dedotta censura deve, all'evidenza, essere rigettata, osservato che, per come precisato dallo stesso Pescara in seno al proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto azione civile contro la proprietà del [OSCURATO:PERSONA], con ciò solo già facendo risultare comprovata la correttezza con cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'indicato giudizio abbia ad oggetto altri presunti responsabili, e non già la persona di [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, per le motivazioni e nei limiti precedentemente indicati, con conseguente pronuncia dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso per il rigetto per il ricorso della parte civile e annullamento con rinvio sulla sentenza della CA E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di: [OSCURATO:SOCIETA] Il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] La quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] foro SIENA per [OSCURATO:PERSONA] con delega depositata in aula il quale deposita conclusioni alle quali si riporta e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 settembre 2019 la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Siena il 4 giugno 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenute le contestate aggravanti e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione, con benefici di legge, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, della sanzione amministrativa obiettivamente connessa ai sensi della legge n. 689 del 1981, del risarcimento del danno alle parti civili costituite - con riconoscimento di provvisionale -, in quanto riconosciuto colpevole del delitto pluriaggravato di incendio boschivo colposo, di cui agli artt. 41, 113, 423-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. 2. La condotta ascritta al Pescara (custode del [OSCURATO:PERSONA]), in cooperazione colposa con [OSCURATO:PERSONA] (dipendente addetto a mansioni di giardinaggio), è quella di essersi ingerito materialmente nell'attività di giardinaggio dando istruzioni esecutive al Singh, che aveva provveduto all'accensione di cartoni da imballaggio, depositandoli sopra i residui di erba secca derivati da un precedente sfalcio, così cagionando, per colpa, un incendio boschivo che si propagava a ventaglio in direzione ovest-est, interessando l'adiacente terreno seminativo, parzialmente coltivato ad uliveto, raggiungendo il limitrofo bosco caratterizzato da una pineta a prevalenza di pino marittimo e sottobosco di specie appartenenti alla flora della macchia mediterranea, determinando la conseguente rapida propagazione delle fiamme in più direttrici, fino ad interessare, in modo uniforme, un'estesa area boscata, tale da interessare complessivi 309 ettari (di cui 297 boscati) e da richiedere per lo spegnimento l'intervento di: 646 unità di personale, 39 autobotti, 308 mezzi leggeri, 130 ore di volo degli elicotteri regionali ed 11 missioni di mezzi aerei nazionali. L'incendio si era, in particolare, originato per imprudenza, negligenza ed imperizia, per non essere state adottate le dovute precauzioni, tenuto conto delle condizioni metereologiche (elevate temperature e forte vento) ed a causa dell'accumulo di materiale combustibile, costituito da residui di cartone, potature e taglio dell'erba, avvenuto nel pratino pertinenziale del [OSCURATO:PERSONA], oltre che per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme cautelari e dei divieti posti per prevenire gli incendi boschivi, essendo stato dato fuoco a residui vegetali in periodi definiti a rischio ed a distanza inferiore di 200 metri dal bosco, in violazione delle norme degli artt. 58, 59, 61, 62 , 63 e 66 del DPGR n. 48/R del 2003 ("[OSCURATO:PERSONA] della Toscana"). Sono state, altresì, riconosciute le circostanze aggravanti di cui: al comma 3 dell'art. 423-bis cod. pen., essendo derivato dall'incendio un pericolo per gli edifici circostanti, tenuto conto dell'elevata dimensione dell'area percorsa dalle fiamme, tale da rendere necessario lo sgombero di 21 persone da alcune strutture limitrofe, oltre a un danno su un'area protetta circostante - Sito di [OSCURATO:PERSONA] (S.I.C.) denominato "[OSCURATO:PERSONA]", per una superficie di poco superiore a 70 ettari -; e al comma 4 dello stesso articolo, per aver provocato l'incendio un danno grave, esteso e persistente all'ecosistema forestale, stimabile in un valore pari a 538.868,00 euro. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo sette motivi di doglianza. Con il primo vengono eccepiti violazione di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. d) e 589 cod. proc. pen., oltre a mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del P.M. ed illogicità manifesta della motivazione. Rileva il ricorrente come la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze avrebbe rinunciato all'impugnazione, apponendo un'annotazione a margine della dichiarazione di appello presentata dal P.M. di primo grado, depositata presso la Cancelleria della Corte territoriale. Tale ultima avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto ritualmente rinunciata, e non già ritenere in modo erroneo che la stessa dovesse essere intesa come mera rinuncia del Procuratore generale alla presentazione della propria impugnazione. Tale interpretazione risulterebbe, infatti, del tutto illogica, ove si consideri che la Procura generale aveva apposto la propria annotazione di rinuncia quando già il termine per la proposizione dell'impugnazione era spirato. Con la seconda doglianza il Pescara ha dedotto violazione di norme processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri di legalità delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., oltre al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ed all'omessa motivazione. La Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado accogliendo gli appelli con cui il P.M. e le parti civili avevano censurato la ritenuta inattendibilità del chiamante in correità Singh, ragion per cui, trattandosi di motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, sarebbe stato necessario procedere alla rinnovazione del suo esame. La circostanza che il suddetto Singh sia, nelle more, deceduto, rendendo impossibile l'effettuazione di una sua nuova escussione, imporrebbe l'assoluzione dell'imputato, stante la ritenuta carenza del raggiungimento del paradigma probatorio richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen. e la conseguente impossibilità di ribaltare il giudizio assolutorio espresso dal Tribunale. Il ricorrente ha, quindi, evidenziato come le propalazioni accusatorie del Singh, unico elemento di prova posto a carico del Pescara, si connoterebbero per la presenza di diverse contraddizioni ed incertezze - che avevano correttamente indotto il primo giudice ad esprimere insuperabili dubbi sull'attendibilità intrinseca del dichiarante - che non sarebbero state superate dalla pronuncia di riforma della Corte territoriale, che avrebbe, invece, ritenuto la credibilità intrinseca del chiamante sulla scorta di argomentazioni apodittiche e di puro genere, per nulla condivisibili e di certo prive della richiesta qualità di "motivazione rafforzata", idonea ad esplicare, in modo puntuale, le difformi conclusioni raggiunte. Con il terzo motivo viene lamentata violazione di norme processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri di legalità delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., oltre a mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., vizio di motivazione per mancata riassunzione e rivalutazione della prova dichiarativa ed illogicità manifesta. A dire del Pescara, il canone della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa in appello riguarderebbe le testimonianze decisive oggetto di una diversa valutazione da parte del secondo giudice. Ciò, pertanto, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a rinnovare l'esame del teste Burchianti, essendo state considerate in primo grado le sue dichiarazioni - in ordine all'ora del primo avvistamento dell'incendio - come riscontro estrinseco dell'inattendibilità del Singh, ed invece del tutto irrilevanti da parte del secondo giudice. Con la quarta censura è stata dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost. e 6 C.E.D.U. Ritiene il Pescara che la rinnovazione dell'esame dei testi Ristori e Bucher non avrebbe apportato contributo alcuno, idoneo a sovvertire il precedente giudizio di innocenza dell'imputato, in particolare non presentando nessuna valenza dimostrativa autonoma di conforto alle - non più reiterabili - dichiarazioni accusatorie del Singh, limitandosi a provare tutt'altro e a non riscontrare in alcun modo il chiamante in correità. Si tratterebbe, pertanto, di una mera rivisitazione in termini peggiorativi del materiale probatorio in atti, peraltro effettuandone una lettura pure parzialmente contraddittoria e manifestamente illogica per ciò che attiene alle presunte indicazioni fornite dal Pescara al Singh in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di giardinaggio. Con il quinto motivo è stata eccepita violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1, 438, comma 6-bis, 442, 597, comma 1, e 183 cod. proc. pen., nonché art. 111, comma 3, Cost. Avrebbe, in particolare, errato il giudice di secondo grado nel non ritenere utilizzabile una dichiarazione resa dal Pescara nell'immediatezza dei fatti - invece correttamente considerata da parte del primo giudice in termini favorevoli all'imputato -, in quanto assunta senza le garanzie difensive previste per gli indagati, operando rispetto ad essa la preclusione prevista dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., derivante dal fatto di non essere stata oggetto di uno specifico motivo di appello. Con la sesta censura il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost. e 6 C.E.D.U., oltre a travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe errato nel recepire acriticamente le apodittiche argomentazioni, anche di natura tecnica, contenute negli atti di impugnazione e nel non avere, invece, considerato - nella ritenuta discrepanza con quanto accertato dalla P.G. intervenuta sui luoghi - la corretta ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico della difesa, che aveva esplicato, in analisi dettagliata supportata da modelli matematici, la modalità immediata e senza soluzione di continuità con cui il fuoco si era propagato, una volta effettuato l'innesco, così smentendo la ricostruzione degli inquirenti, invece accolta dal giudice di secondo grado. Con l'ultimo motivo è stata, infine, eccepita violazione di norme processuali in relazione agli artt. 75, comma 3, e 82, comma 2, cod. proc. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'incompiutezza e l'incoerenza della motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe rigettato la propria eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni rese dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto - pur a fronte dell'eccezione del Pescara riguardante la sussistenza di identità di tale domanda rispetto ad altra pendente in sede civile - sarebbe stata disattesa la formulata richiesta sull'erroneo presupposto che il giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale civile di Siena riguarderebbe altri presunti responsabili, diversi dall'imputato. 4. Hanno, quindi, depositato rispettiva memoria scritta le parti civili: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolari della Soc. Agr. Bellaria S.S. Loc. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata in punto di condanna per i capi civili. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato successiva memoria scritta di replica alle argomentazioni espresse dalle parti civili Bernardi e Lenzi, chiedendo che le stesse vengano disattese da parte di questa Corte. Ha, altresì, depositato ulteriore memoria recante motivi di ricorso aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti dall'imputato con memoria depositata nell'imminenza della celebrazione dell'odierna udienza. Non trattasi, infatti, di una prima udienza - provenendo quest'ultima da un precedente rinvio - per cui i suddetti motivi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto motivi nuovi depositati successivamente alla prima udienza fissata per il giudizio di cassazione, in applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato (cfr. in questi termini, Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323-01; Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep. 2019, Borsari, Rv. 275808-01; Sez. 6, n. 25677 del 16/3/2016, Carretta, Rv. 266965-01; Sez. 5, n. 29604 del 17/06/2014, Tafuro, Rv. 263426-01). Principio identico deve essere affermato, poi, anche con riferimento alle memorie, atteso che, da un lato, l'art. 611, comma 1, ultimo periodo cod. proc. pen., con specifico riferimento al giudizio di cassazione, individua unitariamente il dies ad quem tanto per i motivi nuovi quanto per le memorie («Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica»), e che, dall'altro lato, la disposizione indicata viene ritenuta pacificamente applicabile non solo ai procedimenti definiti con rito camerale, bensì anche a quelli trattati in pubblica udienza (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745- 06; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935-01, Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259616-01).3. Così risolta la preliminare questione, deve essere ritenuta, poi, l'infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui il Pescara ha eccepito l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del Procuratore generale, effettuata apponendo un'annotazione a margine della dichiarazione di appello presentata dal P.M. di primo grado, depositata presso la Cancelleria della Corte di appello. In termini opposti, infatti, rileva il tenore letterale della norma dell'art. 589 cod. proc. pen. che, con scansione temporale ben precisa, esplica che «il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato» - nella fattispecie rappresentato dal P.M. presso il Tribunale - «può rinunciare all'impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento», come, invero, non avvenuto nel caso in esame. Nella successiva fase, quindi, «la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero». Riferendo l'indicata scansione temporale all'ipotesi in esame, si comprende, allora, come - a tutto voler concedere - la rinuncia all'impugnazione sarebbe stata effettuata dal Procuratore generale mentre questi ancora non aveva acquisito la possibilità di esercitare tale facoltà. Non si era, infatti, in un momento successivo all'apertura del dibattimento, bensì prima dell'inizio della discussione. Chiamato a chiarire la propria posizione in udienza, il Procuratore generale ha coerentemente precisato alla Corte di appello come tale dicitura avesse il solo senso di rinunciare alla propria impugnazione una volta che l'appello era già stato proposto dal Procuratore della Repubblica. Correttamente, quindi, la Corte di merito ha chiosato, relativamente a tale situazione, che, del resto, «mai avrebbe potuto il Procuratore generale privare di effetto una impugnazione proposta da altro soggetto legittimato come il Procuratore della Repubblica prima dell'inizio del processo in appello». In secondo luogo, comunque, deve essere osservato anche che, per interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità, la rinuncia all'impugnazione costituisce un atto formale collegato alle disposizioni sulla presentazione dell'impugnazione e soggetto alle forme previste dal terzo comma dell'art. 589 cod. proc. pen., per cui nessuna valenza avrebbe potuto avere una non meglio precisata annotazione posta a margine dell'impugnazione dell'ufficio di Procura presso il Tribunale prima dell'apertura del dibattimento in appello, momento da cui, alla stregua di quanto osservato, la Procura generale ha inequivocabilmente dimostrato di non voler rinunciare all'impugnazione.4. Meritevole di accoglimento è, invece, la seconda censura dedotta dal ricorrente - con valenza assorbente rispetto a quelle successive intrinsecamente correlate ad essa - sulla scorta, tuttavia, di un criterio interpretativo diverso da quello prospettato in ricorso. Come osservato, infatti, il Pescara ha lamentato la violazione della norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei parametri esegetici delineati dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 111, comma 3, Cost., per avere la Corte di appello riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado, ribaltando il giudizio di inattendibilità del chiamante in correità Singh, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del dichiarante. La circostanza che quest'ultimo sia deceduto nel tempo compreso tra la celebrazione del primo e del secondo giudizio di merito, rendendo impossibile la sua nuova escussione, avrebbe, infatti, dovuto imporre l'assoluzione dell'imputato, stante la ritenuta carenza del raggiungimento del paradigma probatorio richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen. 4.1. Orbene, appare evidente come la censura in tal maniera eccepita si parametri ai principi espressi dalla Corte EDU nel caso Dan c. Moldavia, nonché a quelli resi dalle Sezioni unite, in particolare con la sentenza Dasgupta, per i quali, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, per decesso del soggetto da esaminare, preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490-01). 4.2. Rispetto all'indicato principio - invero non espresso in termini perentori ed assoluti da parte della sentenza Dasgupta - questo Collegio ritiene, tuttavia, doveroso conformarsi a quanto affermato, nella sua evoluzione esegetica, dalle Sezioni Unite nella recentissima sentenza Sez. U, n. 11586 del 30 settembre 2021, dep. 2022, D., Rv. 282808-01. La notizia di decisione disponibile alla data di deliberazione della presente pronuncia evidenziava che, espressamente chiamato a risolvere la questione giuridica «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio» il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato il principio di diritto per cui «la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia diventata impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l'onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.». Nella motivazione depositata nelle more della stesura del presente provvedimento, le Sezioni Unite hanno esplicato come il tema della rinnovazione istruttoria in caso di overturning sfavorevole all'imputato, così come configurato dalla giurisprudenza europea e nazionale, nonché ritenuto nella disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non escluda, in modo espresso, la possibilità di ribaltare in appello il preventivo esito assolutorio allorquando vi siano condizioni oggettive che impediscano la rinnovazione della prova decisiva, apparendo ciò consono al principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art. 111 Cost., che pure prevede al comma 5 la ricorrenza di esplicite eccezioni riguardanti casi di accertata impossibilità di natura oggettiva - quale è, per l'appunto, la sopravvenuta morte del dichiarante -. Chiarito il superiore aspetto, il [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia, osservato - anche riferendosi a spunti ermeneutici offerti dalla giurisprudenza europea - come il sacrificio imposto ai diritti difensivi derivante dall'impossibilità di interrogare il teste fondamentale debba essere adeguatamente bilanciato mediante l'individuazione di idonee garanzie procedurali, ed in particolare di elementi di riscontro che possano corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti, nel rispetto dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. Necessita, pertanto, un "rafforzamento" particolarmente pregnante delle argomentazioni motivazionali, in primo luogo riguardante la dichiarazione "decisiva" resa in primo grado, e non replicabile nel giudizio di appello, attraverso un esame attento degli elementi inerenti alla credibilità del dichiarante deceduto e all'attendibilità del suo narrato. Le Sezioni Unite hanno, soprattutto, invocato il ricorso all'individuazione di elementi ulteriori, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante, che il giudice ha l'onere di ricercare ed acquisire, anche avvalendosi dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Come già emergeva dal principio di diritto formulato all'esito della deliberazione, secondo l'insegnamento impartito, al giudice di appello è richiesto uno sforzo ulteriore, un quid pluris, per cercare di corroborare la prova dichiarativa irripetibile con elementi di riscontro obiettivi capaci di fornire una sicura valenza confermativa, tale da consentire alla dichiarazione di avere una capacità conoscitiva idonea a giustificare il ribaltamento decisorio. Il giudice di secondo grado, quindi, è perfino chiamato ad operare in termini "creativi", rinvenendo prove originariamente superflue ed ora divenute necessarie, disponendo perizie, ovvero leggendo atti assunti nel procedimento, sempre all'univoco scopo di reintegrare il quadro probatorio, dosando, a seconda dei casi, le sue facoltà di ricorso ad una rinnovazione officiosa dell'istruzione dibattimentale e ad una motivazione debitamente rafforzata. 4.3. Applicando i principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente provveduto all'onere del "rafforzamento" motivazionale richiestole dalle Sezioni Unite per ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante. La Corte di appello ha, in primo luogo, esplicato le ragioni per cui, diversamente dal decidente di primo grado, ha ritenuto di esprimere un giudizio di credibilità del dichiarante. Il Tribunale ne aveva escluso l'attendibilità in ragione di diverse discordanze ravvisate nelle tre differenti dichiarazioni nel tempo rese da parte del Singh, in particolare riguardanti: le modalità con cui il Pescara si era a lui approcciato per chiedergli di bruciare i cartoni; l'orario in cui aveva cessato di tagliare l'erba; la condotta propria e quella del Pescara successivamente all'accensione del fuoco; l'oggetto contenuto all'interno dei cartoni; le dimensioni del cumulo di residui vegetali dati alle fiamme; le modalità di smaltimento di essi all'interno del podere. La Corte territoriale ha ribaltato le considerazioni rese da parte del primo giudice, operando, sotto vari profili, l'esame della credibilità del defunto dichiarante, sia con riguardo alla valutazione intrinseca, giustificandone le imprecisioni lessicali e le difformi propalazioni rese nel corso delle sue varie escussioni, che in ordine alla sua attendibilità. Così, in particolare, ha valutato in maniera decisiva, ai fini dell'esclusione delle incongruenze invece ravvisate da parte del Tribunale, il contenuto delle propalazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per la quale il Singh aveva già in passato bruciato scarti vegetali, e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva decisamente escluso di aver visto fumi provenire dal [OSCURATO:PERSONA] nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 12.00. Soprattutto decisiva, ai fini del ribaltamento del giudizio di attendibilità, è stata la considerazione, da parte dei giudici di appello, dell'incidenza avuta dall'assenza di un interprete al momento dell'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Singh, ad avviso della Corte territoriale ampiamente giustificativa delle imprecisioni lessicali ravvisate, per cui «alcuna rilevanza in tema della sua credibilità intrinseca possono quindi avere le difformi dichiarazioni rese dal Singh alla polizia giudiziaria in assenza di interprete, atteso che alcuna valutazione della loro bontà può essere accertata, soprattutto se le questioni riguardano scelte terminologiche o circostanze di dettaglio». Piena valenza probatoria, invece, hanno avuto, per la Corte di merito, le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, tanto da far ritenere che «non è del resto possibile né consentito voler trovare differenze su elementi di dettaglio tra un verbale fonoregistrato ed un verbale come quello di interrogatorio solo sintetico». A ciò la Corte di appello ha aggiunto, quale elemento logico di conforto, che la credibilità delle dichiarazioni del Singh deve essere evinta anche dalla loro natura autoaccusatoria, nonché, con riguardo alle accuse mosse al Pescara, dall'assenza di qualsivoglia astio o conflitto con tale soggetto, giustificativo di un ipotetico movente calunniatorio. 4.4. A fronte dell'operata rappresentazione delle ragioni di intrinseca credibilità del Singh, ritenuta supportata da ulteriori elementi probatori di riscontro già acquisiti nel corso del giudizio di primo grado (come, ad esempio, il rinvenimento di cartoni sui luoghi dell'incendio o la presenza del Pescara al momento dell'accensione del fuoco, per come evincibile dall'esame dei tabulati dell'imputato), deve, tuttavia, essere rilevato come la positiva valutazione di attendibilità del dichiarante non trovi un decisivo sostegno nelle ipotesi formulate dalla Corte di appello per giustificare quelle discrepanze sussistenti tra le diverse dichiarazioni che avevano condotto il primo giudice ad esprimere una conclusione di segno opposto. E' agevole rilevare, infatti, come sia stato marginale, e comunque insufficiente, il ricorso da parte della Corte territoriale ad ulteriori elementi, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante (nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], acquisizione di documentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato), dimostratisi privi di quella valenza confermativa necessaria a consentire il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado. 4.5. Limitando l'esame solo ai punti di maggiore criticità della sentenza impugnata, deve essere osservato come il tema di decisivo rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità del Pescara sia, all'evidenza, rappresentato dall'individuazione dell'eventuale sua contribuzione nelle operazioni di accensione del fuoco, poi trasformatosi in incendio. A tal fine è indispensabile accertare, con elementi esterni alle dichiarazioni rese dal Singh, quale fosse la natura della relazione intercorsa tra quest'ultimo e il Pescara, nonché l'effettivo orario di accensione del fuoco.Con riferimento al primo aspetto, deve essere osservato come diverse aporie e illogicità interpretative residuino nel materiale probatorio vagliato da parte della Corte territoriale. Così, con riguardo alla relazione in astratto esistente tra i due soggetti, rileva la discrasia esistente nelle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che dopo avere escluso che vi fosse mai stata ingerenza da parte del Pescara nei lavori di giardinaggio espletati dal Singh, compreso lo smaltimento dei residui vegetali, ha poi dichiarato invece, nel corso di una seconda escussione svolta dinanzi alla Corte di appello, che la decisione di bruciare i residui vegetali veniva presa d'intesa con la proprietà della tenuta, in particolar modo interpellando il Pescara, che aveva voce in capitolo in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di giardinaggio. A fronte di una così netta modifica della dichiarazione resa, la Corte di appello non ha chiarito se e in che modo la teste abbia saputo spiegare la diversa affermazione fatta nel corso delle indagini preliminari, né quali verifiche siano state, eventualmente, svolte da parte del secondo giudice in ordine all'effettuato mutamento di versione. Quanto, poi, al rapporto intercorso tra il Pescara e il Singh nel giorno di verificazione dell'incendio, la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare il rinvenimento di residui bruciati di cartoni, per il confezionamento di mobili portati dal Pescara nel podere, per ritenere la compartecipazione di quest'ultimo nel reato. Se, però, è indubbia l'indicata circostanza, stante la presenza dei cartoni nelle ceneri del focolaio, è, tuttavia, privo di riscontro alcuno il fatto, rappresentato unicamente dal Singh, che gli stessi gli fossero stati forniti dall'imputato per smaltirli nel fuoco. Manca, cioè, ogni conforto rispetto alla dichiarazione accusatoria resa - con prova decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante - cui invece la Corte territoriale era espressamente tenuta. Sotto altro profilo, poi, la Corte di appello ha relativizzato il valore delle dichiarazioni rese dal Singh nel corso delle sue prime due escussioni, in quanto rese in assenza di interprete alla P.G., ovvero non fono-registrate in occasione dell'interrogatorio dinanzi al P.M., invece conferendo fondante rilievo a quelle rese nel corso dell'incidente probatorio. Orbene, a prescindere dai dubbi connessi alla circostanza che, negli indicati primi due casi, si è, comunque, trattato di dichiarazioni raccolte in verbali facenti fede fino a querela di falso, non può non essere evidenziato come la Corte di appello non si sia adeguatamente confrontata con i contenuti delle dichiarazioni rese dal Singh proprio nel corso dell'incidente probatorio, laddove il dichiarante, per come riportato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, aveva riferito di non aver mai bruciato in precedenza gli sfalci, e di non aver mai ricevuto alcun ordine in tal senso, essendosi proceduto sino all'anno precedente a porre tali ultimi in una buca, lasciandoli decomporre naturalmente. Rispetto a tale inequivoca propalazione, deve essere evidenziato che mentre il Tribunale ne aveva rilevato il contrasto con la dichiarazione resa dalla teste Ristori, per la quale i residui radunati nella buca venivano invece bruciati con cadenza periodica, la Corte di appello - pur ribadendo che già prima del fatto i residui venivano posti in una buca e bruciati - non ha in alcun modo considerato il contrasto sussistente tra l'indicato aspetto e quanto difformemente riferito dal Singh nel corso dell'incidente probatorio. In modo manifestamente illogico, anzi, la Corte di merito ha perfino reputato l'insussistenza dell'indicata discrasia, in quanto né il Burcher né la Ristori avevano dato per certo che il Singh avesse bruciato gli scarti vegetali. Manifesta illogicità che si coglie osservando che: la questione non era nell'individuare chi provvedesse a bruciare gli sfalci, bensì se effettivamente si provvedesse abitualmente a bruciarli, essendo indiscusso che il Singh fosse addetto allo smaltimento dei residui; è contraddittoria l'affermazione con cui è stata ritenuta la coerenza delle dichiarazioni rese dal Burcher rispetto a quelle espresse dal Singh, per poi evidenziare che il teste non poteva avere specifiche conoscenze in proposito, essendo stato il Singh alle sostanziali dipendenze della Ristori; è stato enfatizzato che quest'ultima non si fosse detta certa che il Singh avesse mai bruciato gli scarti, ma che lo avesse sostenuto sulla base di un argomento solo logico, essendosi poi irragionevolmente addivenuti da ciò ad affermare, senza esprimere nessuna motivazione in proposito, che perciò la Ristori non era in grado di smentire pienamente il Singh. Con riferimento, poi, al secondo rilevante aspetto, riguardante l'esatta individuazione dell'orario di accensione del fuoco - di decisivo rilievo ai fini della configurazione della partecipazione del Pescara all'azione criminosa - il Tribunale, valorizzando le dichiarazioni rese dal teste Burchianti, aveva considerato l'assenza di segnali della presenza del fuoco tra le ore 10.00 e le ore 12.00, per inferirne che, in considerazione dell'entità degli sfalci residui delle rasature settimanali degli ultimi tre mesi, le affermazioni del Singh - per cui il fuoco era stato acceso alla presenza del Pescara, per poi temporaneamente esaurirsi e successivamente ravvivarsi - non potevano essere ritenute attendibili, facendo propria la tesi del rapido svilupparsi dell'incendio, tenuto conto dell'assenza di fumo ravvisata dal Burchianti prima delle 14.00 e della quantità di materiali effettivamente bruciati. La Corte di appello ha, invece, ritenuto che lo sviluppo del fuoco fosse avvenuto in maniera lenta, facendo leva su una serrata critica alla consulenza tecnica di parte e alle risultanze dell'ispezione del Corpo forestale, al contempo relativizzando l'incidenza delle dichiarazioni rese dal teste Burchbnti. Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di evidenziare che la ragione per cui, a suo dire, il Burchianti non aveva visto il fuoco tra le 10.00 e le 12.00 - e cioè per essere stati bruciati solo materiali secchi - si pone in palese contrasto con quanto, invece, riferito da parte del Singh, per il quale alle ore 11,30 aveva provveduto a gettare sulle ceneri materiale umido, poi effettivamente rinvenuto sui luoghi. In tal maniera, pertanto, la Corte di appello non è riuscita a dimostrare non solo la tempistica di propagazione dell'incendio, ma anche che questo era stato accesso prima che il Pescara si allontanasse dal posto. L'affermata teoria della lenta propagazione del fuoco, infatti, non è in grado di contrastare, ma neanche di confermare, le dichiarazioni rese in proposito da parte del Singh. Le indicate incertezze rendengo all'evidenza non soddisfatto, pertanto, l'onere gravante sulla Corte territoriale di provvedere al "rafforzamento" motivazionale richiestole dalle Sezioni Unite per ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva divenuta irripetibile per morte del dichiarante. Non ha adeguatamente provveduto, cioè, ad acquisire, anche di ufficio, elementi ulteriori, oggettivi ed estranei alla persona del dichiarante, idonei a corroborare la non più ripetibile prova dichiarativa su cui fondare il provvedimento di riforma in appello del giudizio di assoluzione di primo grado. La carenza dell'indicato aspetto rende necessario, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, onde consentire al decidente di secondo grado di svolgere un nuovo giudizio fondato sugli indicati parametri ermeneutici. 4.6. Tale conclusione rende, all'evidenza, assorbite tutte le questioni dedotte dal Pescara con il terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, riguardando aspetti, come la valutazione del contenuto delle testimonianze di Burchianti, Ristori e Bucher e la considerazione della ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico della difesa, passibili di valutazione adeguata in sede di espletamento del nuovo giudizio. 5. Non fondato, poi, è il motivo eccepito con la quinta censura, afferente alla erronea ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice di secondo grado di una dichiarazione resa dal Pescara nell'immediatezza dei fatti, invece valutata in favore dell'imputato da parte del primo giudice, in quanto non correttamente devoluta nei motivi di appello, in ossequio a quanto disposto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.Rispetto a tale censura, infatti, assume decisiva valenza il consolidato principio, espresso da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974-01), per cui non viola il principio di devoluzione il giudice di appello che valuta in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, atteso che il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali. (Fattispecie in cui, a seguito di impugnazione del solo imputato, la Corte di appello ne aveva confermato la condanna per il reato di concussione, ritenendo utilizzabile d'ufficio la registrazione di un colloquio, la cui utilizzabilità era stata, invece, esclusa dal Tribunale). In ogni modo, a prescindere dalla rilevanza del superiore aspetto, il Collegio evidenzia, in termini assorbenti, come la Corte di appello, in sede di rinvio, sia tenuta anche all'effettuazione di una diversa valutazione delle suddette dichiarazioni, fondata su altro distinto profilo. Come osservato, infatti, le propalazioni rese nell'immediatezza dal Pescara, nell'accezione interpretativa resa dal giudice di primo grado, presentano indubbia valenza favorevole rispetto alla posizione dell'imputato. Né appare corretta la motivazione con cui, nella sentenza impugnata, è stato affermato che esse sarebbero inutilizzabili perché il Pescara avrebbe dovuto sin dall'inizio essere sentito in qualità di indagato, in quanto custode della tenuta, non potendo ciò essere considerato un aspetto di decisivo rilievo, a meno di non voler considerare il lavoro svolto come una - invero non prevista - posizione di garanzia, determinativa di conseguente responsabilità. Parimenti erronea è, poi, l'argomentazione per cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato deriverebbe dal fatto che contestualmente gli inquirenti stavano ascoltando il Singh, che lo stava chiamando in correità. [OSCURATO:PERSONA], quindi, avrebbe reso dichiarazioni a sé favorevoli in un preciso momento in cui non era ancora indagato e non sussistevano elementi obiettivi da cui inferire la necessità che costui dovesse, sin dall'inizio, essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini. Rispetto a ciò, trova applicazione, allora, il principio per cui l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (cfr. Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666-01). Conseguentemente, la fattispecie non deve essere inquadrata nell'ipotesi di inutilizzabilità assoluta prevista dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., bensì in quella del comma precedente, che limita la non utilizzabilità delle dichiarazioni indizianti unicamente a quelle «contro la persona che le ha rese», con esclusione di quelle a sé favorevoli. Appare troncante, allora, quanto affermato da questa Corte di legittimità in un approccio ermeneutico non recente, ma da ritenersi ancora attuale, per cui l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabilita dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentita in veste di indagata non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante o ai terzi (Sez. 1, n. 7258 del 24/03/1999, Oliva, Rv. 213708-01); e ciò alla stregua della ratio della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, per cui le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi non vi è ragione che siano escluse dal materiale probatorio (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846-01). 6. Residua, infine, la doglianza dedotta con il settimo motivo di ricorso, riguardante la presunta incompiutezza ed incoerenza della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inaccoglibilità delle conclusioni rese dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto della ritenuta diversità dell'avanzata domanda rispetto ad altra pendente davanti al Tribunale civile di Siena, riguardante soggetti diversi dall'odierno imputato. La dedotta censura deve, all'evidenza, essere rigettata, osservato che, per come precisato dallo stesso Pescara in seno al proprio ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto azione civile contro la proprietà del [OSCURATO:PERSONA], con ciò solo già facendo risultare comprovata la correttezza con cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'indicato giudizio abbia ad oggetto altri presunti responsabili, e non già la persona di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, per le motivazioni e nei limiti precedentemente indicati, con conseguente pronuncia dell'
Sentenza Cassazione n. 30794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris