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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 11317/2023

Testo disponibile della fonte

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/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21316/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2541/2017 depositata il 08/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2541/2017, depositata in data 8.6.2017, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 ottobre 2011 che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il predetto istituto di credito, in solido con il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 342.026,36, oltre accessori di legge, pari all’ammontare degli importi versati al promotore (€ 270.000,00), senza che gli stessi fossero destinati, come da accordi intercorsitra le parti, ad investimenti in prodotti finanziari, somma comprensiva della liquidazione del danno per perdita di chance e del danno non patrimoniale.

Il giudice d’appello, per quanto ancora di interesse, dopo aver premesso che le somme affidate al promotore costituivano parte del corrispettivo non dichiarato ai fini fiscali della vendita di un immobile di proprietà degli attori e che questi ultimi si erano accordati con il promotoreaffinchè curasse egli stesso il ritiro dei titoli (assegni bancari e/o circolari) via via rimessi in conto prezzo dal compratore, ha ritenuto essere stata raggiunta la prova del fatto generatore della responsabilità del promotore Costanzo, consistente nel non aver provveduto ad utilizzare tutte le somme che gli attori gli avevano messo a disposizione per l’acquisto, secondo gli accordi tra le parti, di prodotti finanziari.

La Corte d’Appello ha quindi ritenuto essere stati integrati i presupposti per il sorgere della corresponsabilità solidale della Banca,in ragione della sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e l'esercizio delle mansioni cui il promotore era adibito, e ciò sul rilievo che l’art. 31 T.U.F. costituisce l’applicazione rafforzata del principio di cui all’art. 2049 cod. civ., in tema di responsabilità di padroni e committenti (clausola generale della responsabilità indiretta),la cui portata è stata allargata per garantire una maggiore tutela degli interessi degli investitori, configurando una sorta di responsabilità oggettiva per il soggetto che esercita un servizio di investimento.

Né, peraltro, il nesso di causalità poteva ritenersi interrotto anche ove il promotore avesse agito –come nel caso di specie -oltre i limiti delle sue incombenze o avesse violato gli ordini ricevuti, ricevendo in consegna dai clienti somme di denaro con modalità difformi da quelle cui sarebbe legittimato a riceverle (l’art. 94 comma 6° reg. consob impone che gli assegni bancari, circolari o ordini di bonifico siano intestati al soggetto per conto del quale opera il promotore), essendo il promotore finanziario e non l’investitore il diretto destinatario di tali prescrizioni regolamentari.

Infine, il giudice d’appello ha escluso (in relazione alla possibilità di applicare l’art. 1227, comma 1° o 2° a seconda dei casi) che vi fosse stata, nel caso di specie, una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti, non essendovi prova di un accordo collusorio tra i clienti derubati e il promotore infedele finalizzato all’occultamento delle somme che si pretenderebbe di ripetere dall’intermediario.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo èstata dedotta la violazione degli artt. 31 comma 3° d.lgs n. 58/1998 e 2049 cod. civ..

Lamenta la Banca l’assenza di un nesso di causalità necessaria tra l’illecito compiuto dal promotore e le mansioni affidatigli, avendo i signori Esposito preso accordi con lo stesso promotore estranei alla professione esercitata da quest’ultimo, essendo esclusivamente finalizzati ad agevolare la copertura della simulazione del prezzo di compravendita, per conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Ciò anche in relazione al fatto che i signori Esposito non avevano mai fornito alcuna prova di disposizioni di investimento riferibili alle somme che sarebbero state sottratte.

Il contenuto degli accordi del promotore con gli odierni controricorrenti ed il conseguente comportamento tenuto da questi ultimi deponevano per la loro consapevole e fattiva acquiescenzaalla violazione delle regole gravanti sul promotore.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. laddovela Corte d’Appello ha ritenuto che i signori Esposito avessero fornito la prova dell’esistenza di un’obbligazione di investimento assunta nei loro confronti dal promotore finanziario.

Ad avviso della Banca, nessun testimone aveva affermato che ci fosse stato tra gli odierni controricorrenti ed il promotore uno specifico accordo per investire somme, ma solo l’accordo (illecito) di farle circolare e di versarle in conto corrente.

Neppure tale accordo poteva ritenersi provato con la dichiarazione compiacente resa dal promotore Costanzo in sede di interrogatorio formale, non avendo tale dichiarazione “confessoria” valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente.

Peraltro, le dichiarazioni dei testi Rullo e Cennamo, riguardando circostanzeacquisite de relato, erano ididonee a provare l’accordo di investimento.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1227 cod. civ..

Deduce la banca che, nel caso di specie, l’esistenza di un accordo tra i signori Esposito ed il promotore per l’occultamento della provenienza della somme a quest’ultimo affidate era, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, pacifica, con la conseguenza che la ritenuta insussistenza di un concorso di colpa dei clienti nella causazione del danno ha determinato la violazione dell’art. 1227 cod. civ..

4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono inammissibili.

Va osservato che la Banca non contesta le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non criticando l’interpretazione che la Corte d’Appello di Napoli ha dato sia dell’art. 31 d.lgs.n. 58/1998 che dell’art. 1227 cod. civ..

Ciò che viene censurataè la valutazione, in concreto, delle risultanze istruttor ie della causa, che ha portato la Corte territoriale all’affermazione della responsabilità solidale dell’istituto di credito per l’illecito commesso dal promotore finanziario e a negare il concorso di responsabilità dei clienti.

Non vi è dubbio, pertanto, che la Banca, con l’apparente doglianza della violazione di norme di legge, in realtà, non fa che svolgere inammissibilmente censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione e dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte di Appello di Napoli(Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987), e, come tali, non sono consentite in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, vizio neppure dedotto dall’istituto di credito.

Va, infatti, osservato che questa Corte ha già affermato (vedi Cass. n. 27925/2013 in motivazione) che, in tema di responsabilitàdegli intermediari per gli illeciti commessi dai promotori finanziari, la valutazione in punto accertamento del nesso di occasionalità necessaria costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione,se congruamente motivato (vedi, ex plurimis , Cass.

S.U. n. 12348/2007; vedi anche Cass. n. 15231/2007; Cass. n. 10580/2002).

Analogamente, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 comma 2° cod. civ. integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione(vedi sempre S.U. n. 12348/2007).

Come sopra anticipato, nessuna censura, in punto di motivazione , è stata formulata dalla Banca alla sentenza impugnata.

E’ parimenti inammissibile la doglianza svolta dall’istituto di credito, relativa alla pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ..

In proposito, questa Corte, anche di recente, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018).

Né, infine, la valutazione della Corte di Appello si è esclusivamente fondata, con riferimento al contenuto degli accordi intercorsi tra i signori Esposito ed il promotore finanziario, sulla dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, da quest’ultimo, essendo stata, invece, il frutto dell’esame di una pluralità di fonti di prova.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21316/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2541/2017 depositata il 08/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2541/2017, depositata in data 8.6.2017, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 ottobre 2011 che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il predetto istituto di credito, in solido con il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 342.026,36, oltre accessori di legge, pari all’ammontare degli importi versati al promotore (€ 270.000,00), senza che gli stessi fossero destinati, come da accordi intercorsitra le parti, ad investimenti in prodotti finanziari, somma comprensiva della liquidazione del danno per perdita di chance e del danno non patrimoniale. Il giudice d’appello, per quanto ancora di interesse, dopo aver premesso che le somme affidate al promotore costituivano parte del corrispettivo non dichiarato ai fini fiscali della vendita di un immobile di proprietà degli attori e che questi ultimi si erano accordati con il promotoreaffinchè curasse egli stesso il ritiro dei titoli (assegni bancari e/o circolari) via via rimessi in conto prezzo dal compratore, ha ritenuto essere stata raggiunta la prova del fatto generatore della responsabilità del promotore Costanzo, consistente nel non aver provveduto ad utilizzare tutte le somme che gli attori gli avevano messo a disposizione per l’acquisto, secondo gli accordi tra le parti, di prodotti finanziari. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto essere stati integrati i presupposti per il sorgere della corresponsabilità solidale della Banca,in ragione della sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e l'esercizio delle mansioni cui il promotore era adibito, e ciò sul rilievo che l’art. 31 T.U.F. costituisce l’applicazione rafforzata del principio di cui all’art. 2049 cod. civ., in tema di responsabilità di padroni e committenti (clausola generale della responsabilità indiretta),la cui portata è stata allargata per garantire una maggiore tutela degli interessi degli investitori, configurando una sorta di responsabilità oggettiva per il soggetto che esercita un servizio di investimento. Né, peraltro, il nesso di causalità poteva ritenersi interrotto anche ove il promotore avesse agito –come nel caso di specie -oltre i limiti delle sue incombenze o avesse violato gli ordini ricevuti, ricevendo in consegna dai clienti somme di denaro con modalità difformi da quelle cui sarebbe legittimato a riceverle (l’art. 94 comma 6° reg. consob impone che gli assegni bancari, circolari o ordini di bonifico siano intestati al soggetto per conto del quale opera il promotore), essendo il promotore finanziario e non l’investitore il diretto destinatario di tali prescrizioni regolamentari. Infine, il giudice d’appello ha escluso (in relazione alla possibilità di applicare l’art. 1227, comma 1° o 2° a seconda dei casi) che vi fosse stata, nel caso di specie, una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti, non essendovi prova di un accordo collusorio tra i clienti derubati e il promotore infedele finalizzato all’occultamento delle somme che si pretenderebbe di ripetere dall’intermediario. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo èstata dedotta la violazione degli artt. 31 comma 3° d.lgs n. 58/1998 e 2049 cod. civ.. Lamenta la Banca l’assenza di un nesso di causalità necessaria tra l’illecito compiuto dal promotore e le mansioni affidatigli, avendo i signori Esposito preso accordi con lo stesso promotore estranei alla professione esercitata da quest’ultimo, essendo esclusivamente finalizzati ad agevolare la copertura della simulazione del prezzo di compravendita, per conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ciò anche in relazione al fatto che i signori Esposito non avevano mai fornito alcuna prova di disposizioni di investimento riferibili alle somme che sarebbero state sottratte. Il contenuto degli accordi del promotore con gli odierni controricorrenti ed il conseguente comportamento tenuto da questi ultimi deponevano per la loro consapevole e fattiva acquiescenzaalla violazione delle regole gravanti sul promotore. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. laddovela Corte d’Appello ha ritenuto che i signori Esposito avessero fornito la prova dell’esistenza di un’obbligazione di investimento assunta nei loro confronti dal promotore finanziario. Ad avviso della Banca, nessun testimone aveva affermato che ci fosse stato tra gli odierni controricorrenti ed il promotore uno specifico accordo per investire somme, ma solo l’accordo (illecito) di farle circolare e di versarle in conto corrente. Neppure tale accordo poteva ritenersi provato con la dichiarazione compiacente resa dal promotore Costanzo in sede di interrogatorio formale, non avendo tale dichiarazione “confessoria” valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente. Peraltro, le dichiarazioni dei testi Rullo e Cennamo, riguardando circostanzeacquisite de relato, erano ididonee a provare l’accordo di investimento. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1227 cod. civ.. Deduce la banca che, nel caso di specie, l’esistenza di un accordo tra i signori Esposito ed il promotore per l’occultamento della provenienza della somme a quest’ultimo affidate era, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, pacifica, con la conseguenza che la ritenuta insussistenza di un concorso di colpa dei clienti nella causazione del danno ha determinato la violazione dell’art. 1227 cod. civ.. 4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono inammissibili. Va osservato che la Banca non contesta le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non criticando l’interpretazione che la Corte d’Appello di Napoli ha dato sia dell’art. 31 d.lgs.n. 58/1998 che dell’art. 1227 cod. civ.. Ciò che viene censurataè la valutazione, in concreto, delle risultanze istruttor ie della causa, che ha portato la Corte territoriale all’affermazione della responsabilità solidale dell’istituto di credito per l’illecito commesso dal promotore finanziario e a negare il concorso di responsabilità dei clienti. Non vi è dubbio, pertanto, che la Banca, con l’apparente doglianza della violazione di norme di legge, in realtà, non fa che svolgere inammissibilmente censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione e dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte di Appello di Napoli(Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987), e, come tali, non sono consentite in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, vizio neppure dedotto dall’istituto di credito. Va, infatti, osservato che questa Corte ha già affermato (vedi Cass. n. 27925/2013 in motivazione) che, in tema di responsabilitàdegli intermediari per gli illeciti commessi dai promotori finanziari, la valutazione in punto accertamento del nesso di occasionalità necessaria costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione,se congruamente motivato (vedi, ex plurimis , Cass. S.U. n. 12348/2007; vedi anche Cass. n. 15231/2007; Cass. n. 10580/2002). Analogamente, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 comma 2° cod. civ. integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione(vedi sempre S.U. n. 12348/2007). Come sopra anticipato, nessuna censura, in punto di motivazione , è stata formulata dalla Banca alla sentenza impugnata. E’ parimenti inammissibile la doglianza svolta dall’istituto di credito, relativa alla pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ.. In proposito, questa Corte, anche di recente, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018). Né, infine, la valutazione della Corte di Appello si è esclusivamente fondata, con riferimento al contenuto degli accordi intercorsi tra i signori Esposito ed il promotore finanziario, sulla dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, da quest’ultimo, essendo stata, invece, il frutto dell’esame di una pluralità di fonti di prova. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric
Sentenza Cassazione n. 11317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris