CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza ex art. 47 O.P. ed ha dichiarato inammissibile quella di deten- zione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1. bis, O.P. presentate da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si è rilevato che il condannato non era stato rintracciato al domicilio eletto nell'istanza di misure alternative, come da nota del 3/9/2022 dei Carabinieri di Acerra incaricati della notifica del decreto di fissa- zione dell'udienza camerale, e che dalle informazioni assunte dalla madre e dalla sorella dello Scognamiglio era emerso che costui si era trasferito in Germania per lavoro da circa un anno. All'ufficio anagrafe del comune di [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellato per irreperibilità. Data tale situazione, il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, rilevando la mancanza di disponibilità di un domicilio effettivo ed idoneo. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione sul rigetto della misura alternativa degli arresti domiciliari, e mancata valutazione della personalità del condannato e della sua evoluzione nel corso degli anni; si deduce, inoltre, violazione di legge laddove è stata trascurata la dichiarazione di disponibilità del padre dello Scognamiglio ad accogliere l'istante presso il domicilio familiare. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché prescindono dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. Quanto alla doglianza riferita alla mancanza di motivazione circa il diniego degli arresti domiciliari, si osserva che la declaratoria di inammissibilità di tale misura alternativa, espressa alla pagina 1 dell'impugnata ordinanza, è la seguente: "l'entità della pena da espiare, superiore a due anni, osta alla conces- sione della detenzione domiciliare. La relativa istanza è dunque inammissibile". Trattasi di motivazione corretta alla stregua del sistema normativo delle misure alternative, che per l'invocata misura dispone, al comma 1 bis dell'art. 47 ter ord. pen. che la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. Ne consegue che alcun ruolo poteva svolgere sul punto la valutazione della personalità del condannato e la sua evoluzione nel corso degli anni. Quanto alla dedotta mancanza di considerazione per la disponibilità del padre ad ospitare il figlio, che potrebbe riguardare la residua misura alternativa, si osserva che è mancata l'allegazione di tale disponibilità, così ponendosi un problema di autosufficienza del ricorso. In ogni caso, la conclamata irreperibilità del condannato rende impossibile lo svolgimento di ogni profilo istruttorio, ove le doglianze del ricorrente fossero riferite anche a tale misura alternativa. Si è infatti rilevato che la situazione di irreperibilità di fatto è di per sé incompatibile con la misura alternativa ed è tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, Omari, Rv. 215819). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]