CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 47617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputata nonostante la prova della cessione da parte di Bianconi dell'azienda, in funzione della quale sarebbe stato commesso il furto, in data antecedente all'accertamento del reato. 2. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. 2.1. La Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputata in quanto di fatto nella disponibilità nonché gerente dell'azienda, oggetto di un precedente contratto di cessione, in funzione della quale è stato commesso il furto di energia elettrica oltre che intestataria dell'utenza cui accedeva il contatore oggetto di manomissione. Le circostanze di cui innanzi, circa la concreta disponibilità dell'azienda da parte dell'imputata, sono state infine lette in uno con l'immediata disponibilità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] agli accertatori, nell'immediatezza del fatto, circa la regolarizzazione dei rapporti con l'ente gestore del servizio. 2.2. Orbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, oltre a essere meramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con la motivazione esente da critiche innanzi sintetizzata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), è stato proposto per un motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2.3. A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, hricorrente, peraltro, comunque parcellizzando gli elementi invece complessivamente valutati dal giudice di merito, fonda la propria censura assumendo, contrariamente a quanto invece emergente dalla sentenza impugnata, che l'apparato argomentativo della decisione d'appello non abbia considerato l'elemento decisivo della preesistenza di un contratto di cessione d'azienda. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso si mostra inammissibile in ragione del mancato confronto con l'innanzi evidenziata ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore