CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 35902/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
35902/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rei. A Cron. R.G.N. 29839/2014 SENTENZA sul ricorso 29839/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. Galiani 68 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende - intimato - avverso la sentenza n. 601/2013 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 30/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si dichiari estinto il giudizio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 3 aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel Comune di Edolo e di alcuni terreni siti nella stessa zona. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con una riduzione del 30% del valore accertato in considerazione dei costi necessari per rendere gli immobili utilizzabili. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all'udienza. Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l'avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù dell'art.6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,contribuente coobbligata in solido con l'odierno ricorrente, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 nell'ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 29835/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. 1-3 allegati alla memoria per parte ricorrente). Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri", sicché il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente NRG 29835/2014. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa 'rese tt. Domenicoindemi [OSCURATO:PERSONA] 22 NOM /Sal oggi, _,