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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41541/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro dell'Il febbraio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo il capo di imputazione la Martino, dopo aver consegnato a Mazzei un assegno per il pagamento di un terreno, ne aveva chiesto ed ottenuto il ritiro affermando di aver effettuato un bonifico per il pagamento di una penale di C 2.000,00 in favore di Maffei, in realtà mai disposto. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assunzione di prova nuova, costituita dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Paola, con la quale era stata dichiarata la nullità degli atti di precetto emessi da Mazzei; conseguente all'assunzione di questa prova sopravvenuta sarebbe stata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame testimoniale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale consulente della persona offesa e parte nella trattativa di compravendita, che avrebbe potuto offrire chiarimenti ulteriori circa la sostituzione dell'assegno indicato nel capo di imputazione con assegno di pari importo tratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] acceso presso il Banco dei [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, i termini di prescrizione dovevano considerarsi sospesi, ma solo nei processi penali instaurati alla data del 18 marzo 2020 poteva essere applicata tale sospensione; poiché nel caso di specie la prima udienza del processo di appello era stata fissata al 28 aprile 2020 in quanto nella precedente udienza non erano regolari le notifiche per la costituita parte civile, il termine di prescrizione era maturato al 30 dicembre 2020, calcolando i 13 giorni di sospensione del termine di prescrizione sulla base del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con la legge 24 aprile 2020 n.27; il difensore rileva che nella sentenza della Corte di appello non veniva affatto motivato l'asserito intervento di giorni 51 per cause di sospensione del processo di primo grado, che infatti non risultavano dalla lettura dei verbali del giudizio del Tribunale di Paola. 1.3 Il difensore, premesso che la Corte di appello non aveva individuato la minima offensività della condotta ritenendo evidentemente l'importo del bonifico relativo al pagamento della penale di valore non esiguo, osserva che non vi era alcuna motivazione e non era stato utilizzato alcun parametro di riferimento anche in relazione alle circostanze del fatto, essendosi la Corte limitata ad una t mera elencazione degli arresti giurisprudenziali ed agli elementi di cui all'art. 131 bis cod.pen.; non si era tenuto conto che la ricorrente non era stata dichiarata delinquente abituale, né aveva commesso reati della stessa indole per cui fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore della ricorrente depositava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente dimostrata la responsabilità della ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla documentazione in atti (assegno bancario, dichiarazione di liberatoria autenticata, copia della disposizione di bonifico), traendo la conclusione che la condotta ingannatoria della ricorrente è risultata dimostrata dalla accertata falsità dell'ordine di bonifico; la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante la richiesta di acquisizione della sentenza del Tribunale di Paola, in quanto avente ad oggetto circostanze inconferenti rispetto al reato contestato: se anche la ricorrente avesse poi emesso un assegno, come da lei affermato, a copertura del debito, ciò non toglie che tale comportamento (e la declaratoria di nullità degl atti di precetto) sarebbe avvenuto quando il reato si era già perfezionato. 1.2 Relativamente alla eccezione di prescrizione, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, in primo grado vi era stata una sospensione dei termini di prescrizione per giorni 51, (all'udienza del 17 maggio 2017 era stato disposto un rinvio al 7 luglio 2017 per richiesta di rinvio per consentire la presenza dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione): essendo stato commesso il reato in data 17 giugno 2013, al termine di sette anni e mezzo previsto dagli artt. 157 e 161 cod.pen. (17 dicembre 2020) devono quindi essere aggiunti 51 giorni, oltre 13 giorni,Si arriva al 6 febbraio 2021.

Quanto ai 13 giorni calcolati per il cd. periodo Covid, come efficacemente spiegato nella motivazione di Sez.5, Sentenza n. 2647 del 29/09/2021, Fava, Rv. 282431 - 01, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'i! maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292/2021, cit.).

Come si trae dalla motivazione della medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.» (ivi).

Deve poi rilevarsi, in particolare alla luce delle riportate cadenze del procedimento in grado di appello e ,íquanto ritenuto dalla Corte territoriale, che sulla scorta della detta esegesi della normativa dettata per far fronte alla pandemia - come osservato dalle Sezioni Unite, volta a contemperare le esigenze emergenziali con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo contenendo massimamente quest'ultimo - questa Corte ha condivisibilmente ribadito che: - «la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti» (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01, relativa non ai termini di prescrizione bensì ai termini di durata delle nnisurq—cautelari, la cui sospensione è pure contemplata dalle medesime norme qui in esame); - in quanto «la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 83, dl. n. 18/2020, [...] sopra riportata, fa dipendere [...] la sospensione del corso della prescrizione [...] dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 83 cit., vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo»; e «una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al "compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; ciò che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare» (ivi); - con la conseguenza che «la sospensione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'art. 83 - per il periodo che va dal 9 marzo all'il maggio 2020 -pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad es. rinvio dell'udienza, presentazione dell'impugnazione o redazione della sentenza)» (ivi).

Nel caso in esame, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata, correttamente è stata conteggiata la sospensione solo dal 28 aprile all'il maggio 2020, in quanto la prima udienza del processo è stata individuata in quella del 28 aprile 2020, visto che precedentemente era stato disposto un rinvio per omessa notifica alle persone offese; pertanto, aggiungendo i 13 giorni che vanno dal 28 aprile 2020 all'il maggio 2020, si giunge ad un termine di prescrizione del 19 febbraio 2022, non ancora decorso al momento della sentenza della Corte di appello.

Deve essere ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), per cui l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. 1.3 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha rilevato che l'entità del danno cagionato (e 2.000,00) impedisse di considerare il fatto di minima entità; trattasi di motivazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro dell'Il febbraio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo il capo di imputazione la Martino, dopo aver consegnato a Mazzei un assegno per il pagamento di un terreno, ne aveva chiesto ed ottenuto il ritiro affermando di aver effettuato un bonifico per il pagamento di una penale di C 2.000,00 in favore di Maffei, in realtà mai disposto. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assunzione di prova nuova, costituita dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Paola, con la quale era stata dichiarata la nullità degli atti di precetto emessi da Mazzei; conseguente all'assunzione di questa prova sopravvenuta sarebbe stata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame testimoniale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale consulente della persona offesa e parte nella trattativa di compravendita, che avrebbe potuto offrire chiarimenti ulteriori circa la sostituzione dell'assegno indicato nel capo di imputazione con assegno di pari importo tratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] acceso presso il Banco dei [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, i termini di prescrizione dovevano considerarsi sospesi, ma solo nei processi penali instaurati alla data del 18 marzo 2020 poteva essere applicata tale sospensione; poiché nel caso di specie la prima udienza del processo di appello era stata fissata al 28 aprile 2020 in quanto nella precedente udienza non erano regolari le notifiche per la costituita parte civile, il termine di prescrizione era maturato al 30 dicembre 2020, calcolando i 13 giorni di sospensione del termine di prescrizione sulla base del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con la legge 24 aprile 2020 n.27; il difensore rileva che nella sentenza della Corte di appello non veniva affatto motivato l'asserito intervento di giorni 51 per cause di sospensione del processo di primo grado, che infatti non risultavano dalla lettura dei verbali del giudizio del Tribunale di Paola. 1.3 Il difensore, premesso che la Corte di appello non aveva individuato la minima offensività della condotta ritenendo evidentemente l'importo del bonifico relativo al pagamento della penale di valore non esiguo, osserva che non vi era alcuna motivazione e non era stato utilizzato alcun parametro di riferimento anche in relazione alle circostanze del fatto, essendosi la Corte limitata ad una t mera elencazione degli arresti giurisprudenziali ed agli elementi di cui all'art. 131 bis cod.pen.; non si era tenuto conto che la ricorrente non era stata dichiarata delinquente abituale, né aveva commesso reati della stessa indole per cui fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore della ricorrente depositava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente dimostrata la responsabilità della ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla documentazione in atti (assegno bancario, dichiarazione di liberatoria autenticata, copia della disposizione di bonifico), traendo la conclusione che la condotta ingannatoria della ricorrente è risultata dimostrata dalla accertata falsità dell'ordine di bonifico; la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante la richiesta di acquisizione della sentenza del Tribunale di Paola, in quanto avente ad oggetto circostanze inconferenti rispetto al reato contestato: se anche la ricorrente avesse poi emesso un assegno, come da lei affermato, a copertura del debito, ciò non toglie che tale comportamento (e la declaratoria di nullità degl atti di precetto) sarebbe avvenuto quando il reato si era già perfezionato. 1.2 Relativamente alla eccezione di prescrizione, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, in primo grado vi era stata una sospensione dei termini di prescrizione per giorni 51, (all'udienza del 17 maggio 2017 era stato disposto un rinvio al 7 luglio 2017 per richiesta di rinvio per consentire la presenza dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione): essendo stato commesso il reato in data 17 giugno 2013, al termine di sette anni e mezzo previsto dagli artt. 157 e 161 cod.pen. (17 dicembre 2020) devono quindi essere aggiunti 51 giorni, oltre 13 giorni,Si arriva al 6 febbraio 2021. Quanto ai 13 giorni calcolati per il cd. periodo Covid, come efficacemente spiegato nella motivazione di Sez.5, Sentenza n. 2647 del 29/09/2021, Fava, Rv. 282431 - 01, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'i! maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292/2021, cit.). Come si trae dalla motivazione della medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.» (ivi). Deve poi rilevarsi, in particolare alla luce delle riportate cadenze del procedimento in grado di appello e ,íquanto ritenuto dalla Corte territoriale, che sulla scorta della detta esegesi della normativa dettata per far fronte alla pandemia - come osservato dalle Sezioni Unite, volta a contemperare le esigenze emergenziali con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo contenendo massimamente quest'ultimo - questa Corte ha condivisibilmente ribadito che: - «la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti» (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01, relativa non ai termini di prescrizione bensì ai termini di durata delle nnisurq—cautelari, la cui sospensione è pure contemplata dalle medesime norme qui in esame); - in quanto «la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 83, dl. n. 18/2020, [...] sopra riportata, fa dipendere [...] la sospensione del corso della prescrizione [...] dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 83 cit., vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo»; e «una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al "compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; ciò che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare» (ivi); - con la conseguenza che «la sospensione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'art. 83 - per il periodo che va dal 9 marzo all'il maggio 2020 -pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad es. rinvio dell'udienza, presentazione dell'impugnazione o redazione della sentenza)» (ivi). Nel caso in esame, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata, correttamente è stata conteggiata la sospensione solo dal 28 aprile all'il maggio 2020, in quanto la prima udienza del processo è stata individuata in quella del 28 aprile 2020, visto che precedentemente era stato disposto un rinvio per omessa notifica alle persone offese; pertanto, aggiungendo i 13 giorni che vanno dal 28 aprile 2020 all'il maggio 2020, si giunge ad un termine di prescrizione del 19 febbraio 2022, non ancora decorso al momento della sentenza della Corte di appello. Deve essere ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), per cui l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. 1.3 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha rilevato che l'entità del danno cagionato (e 2.000,00) impedisse di considerare il fatto di minima entità; trattasi di motivazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
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