CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Piero, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) TOSTI Antonietta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/10/2021 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Frosinone, in data 18/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Piero (nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno di imposta 2011) e di TOSTI Antonietta (nella qualità di legale rappresentante della TETRA s.r.I., in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta posta in essere per gli anni di imposta 2010 e 2011 utilizzando le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]). Il Tribunale aveva invece dichiarato non doversi procedere, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per essere l'ulteriore reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, posto in essere nell'anno di imposta 2010, estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati con unico atto, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione anche dei reati relativi all'anno di imposta 2011. Si rileva che, al momento della sentenza d'appello, era abbondantemente maturato il termine massimo di sette anni e sei mesi che aveva trovato applicazione, da parte del primo giudice, con riferimento alle condotte relative al 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. 2. La prospettazione difensiva non tiene invero conto della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine prescrizionale dei reati ascritti agli odierni ricorrenti: disposizione introdotta dal d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni dalla I. n. 148 del 2011) ed entrata in vigore nel 2011, perciò applicabile sia alle imputazioni di dichiarazione fraudolenta a carico della TOSTI (consumatesi in data 30/09/2011 e in data 01/10/2012), sia al residuo reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al [OSCURATO:PERSONA], posto in essere fino al 19/12/2011. Dovendosi ulteriormente precisare, a tale ultimo riguardo, che tale data deve essere considerata momento consumativo per tutte le condotte di emissione poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nell'anno di imposta (cfr. sul punto Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 — 01: «il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi»). Risulta allora evidente che, per tutti i reati per cui è intervenuta condanna in primo grado, la sentenza impugnata è stata emessa in data ampiamente antecedente al decorso del termine massimo decennale di prescrizione (risultante dall'aumento ex art. 17 comma 1-bis, cit., e dall'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen.), tenuto conto — quanto in particolare alla dichiarazione fraudolenta per l'anno di imposta 2010 ascritta alla TOSTI - dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii disposti durante il giudizio di primo grado (per complessivi gg. 402).2 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec