Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23246/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1 1E0 FANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 744/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente, società che gestisce un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di [OSCURATO:PERSONA], ricorreva avverso un avviso di accertamento per ICI relativo al 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche accoglieva l'appello del comune di [OSCURATO:PERSONA] affermando che per la determinazione della rendita delle centrali elettriche si tiene conto anche degli impianti, in quanto funzionali alla produzione di energia.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06873 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 333 del 1992, per avere il giudice erroneamente ritenuto che il "valore contabile" dei fabbricati dovesse includere, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche il valore delle turbine. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851).

P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1 1E0 FANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 744/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente, società che gestisce un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di [OSCURATO:PERSONA], ricorreva avverso un avviso di accertamento per ICI relativo al 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche accoglieva l'appello del comune di [OSCURATO:PERSONA] affermando che per la determinazione della rendita delle centrali elettriche si tiene conto anche degli impianti, in quanto funzionali alla produzione di energia. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06873 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 333 del 1992, per avere il giudice erroneamente ritenuto che il "valore contabile" dei fabbricati dovesse includere, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche il valore delle turbine. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851). P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte. Così
Sentenza Cassazione n. 23246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris