Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:861
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0590_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 ottobre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione [causa C‑590/25 P(R)] «Impugnazione – Procedimento sommario – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di apertura di un procedimento per inadempimento contro il Regno di Svezia – Decisione della Commissione europea di rigetto di tale domanda – Danno asseritamente subito dal ricorrente – Irricevibilità manifesta»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4) (v. punti 10, 11)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto (v. punti 13‑15) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile in quanto verte sull’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 21 agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑421/25 R , EU:T:2025:799 ). 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0590_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 ottobre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione [causa C‑590/25 P(R)] «Impugnazione – Procedimento sommario – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di apertura di un procedimento per inadempimento contro il Regno di Svezia – Decisione della Commissione europea di rigetto di tale domanda – Danno asseritamente subito dal ricorrente – Irricevibilità manifesta» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4) (v. punti 10, 11) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto (v. punti 13‑15) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile in quanto verte sull’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 21 agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑421/25 R , EU:T:2025:799 ). 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris