CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25583/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6272/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 10/10/2022, la Corte d’appello di Roma hadichiarato la nullità della sentenza con la quale il giudice di primo gradoha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della documentazione contabile alla stessa consegnata dal Lorussoper l’adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle prestazioni di commercialistaeseguite in favore dell’attore; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziatocome il presente giudizio fosse stato introdotto dal Lorusso conun atto di citazione notificato in data 6/6/2016 e iscritto al ruolo in data 20/6/2016 (R.G. n. 44950/2016 del T ribunale), mentre un identicogiudizio (R.G. n. 45161/2016 del tribunale) era stato iscritto a ruolosulla base della stessa notificazione del 20/6/2016; ciòposto, non essendo stati riuniti i due giudizi (avendo il T ribunale piuttosto dichiarata la cancellazione dal ruolo del giudizio iscritto per secondo), ed essendo rimasta contumace la [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio proseguitofino alla pronuncia della sentenza di primo grado, al caso di specie doveva trovare applicazione il principio (sancito dalla giurisprudenza di legittimità) che impone, in un caso consimile, il riconoscimentodella nullità della sentenza di primo grado pronunciata adesito del giudizio iscritto a ruolo per primo; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di undici motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione negli artt. 342 e 348 - bis c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appelloproposto dalla controparte; ilmotivo è inammissibile;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come , secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa C orte , i n tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell ’ inammissibilità dell ’ appello, a norma dell'art. 342 c.p.c. (così come a norma dell’art . 348 - ter c.p.c. ) , integranteerror in procedendo , che legittima l ’ esercizio, ad opera del giudicedi legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l ’ ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alleindicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non incidernela stessa sostanza (v., ex plurimis , Sez. L , o rdinanza n. 3612 del4/02/2022 (Rv. 663837 - 01) ; nelcaso di specie, l’odierno ricorrente h a omesso di fornire alcuna idoneae completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli attinel processo) circa l’atto d’appello della controparte allo scopo di verificare l’effettiva genericità ( ex art. 342 c.p.c.) o l’effettiva manifestainfondatezza del gravame proposto ( ex art. 348 - bis c.p.c.) avverso la sentenza di primo grado , né ha riportato, nel motivo in scrutinio,l’atto di appello per la parte qui rilevante, con ciò precludendo aquesta Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività,avendolo la controparte proposto oltre il termine semestrale di legge, peraltro mediante una notificazione nulla in ragione del mancatoinvio della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c.; ilmotivo è infondato; dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza di quanto affermatodall’odierno ricorrente con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado , che la C orte territoriale afferma coincidente con la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( a fronte della notificazione dell’appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , laddove il Lorusso si limita ad affermare la sola ‘emissione’ della sentenza di primo grado in data 2/4/2017,senza neppure fornire alcun riscontro documentale in ordine all’eventuale errore contenuto nelle differenti indicazioni della C orte d’appello; ciòposto, quanto alla prospettata nullità della notificazione dell'atto d'appello(in ragione del preteso mancato invio della raccomandata di cui all'art. 139 c.p.c.), è appena il caso di rilevare come l’attuale ricorrente,costituendosi in appello, abbia sanato ogni eventuale vizio dinullità della notifica dell’atto di gravame , del cui tempestivo rilievo in quella sede, peraltro, non risulta aver fornito alcun adeguato riscontro; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primogrado senza avvedersi della riconducibilità degli errori connessi alla doppia iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alla Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri responsabilità della cancelleria e della stessa controparte che, pur essendo rimasta contumace, doveva ritenersi pienamente a conoscenzadella pendenza del giudizio originariamente instaurato dal Lorusso; ilmotivo è fondato; osserva il C ollegio come la C orte territoriale abbia dichiarato la nullitàdella sentenza di primo grado ( in ragione della doppia iscrizione a ruolo dell’originario atto di citazione) in applicazione di una precedentepronuncia di questa C orte (Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007,Rv. 599079 - 01) in cui il riconoscimento della nullità della sentenza emessa ad esito del giudizio iscritto a ruolo per primo fu pronunciato su l presupposto dell’avvenuta iscrizione a ruolo del secondo giudizio per iniziativa del convenuto (rimasto viceversa contumacenel giudizio iscritto a ruolo per primo) ( v. partic. le pagg. 22-24di Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007 , cit. ) ; tale presupposto (ossia l’avvenuta iscrizione a ruolo del secondo giudizio per iniziativa del convenuto ) deve ritenersi tale da aver assunto carattere effettivamente decisivo nella vicenda illo tempore sottoposta all’esame di questa Corte, essendo del tutto evidente il pregiudizioverificatosi a danno del convenuto dichiarato contumace nel giudizioiscritto a ruolo per primo , giacché, laddove non vi fosse stato l’errore del cancelliere ( id est , se il cancelliere avesse inserito gli atti del convenuto, presentatosi per l’iscrizione a ruolo, all’interno del fascicolo del giudizio già iscritto a ruolo per primo), la seconda iscrizione a ruolo da parte del convenuto avrebbe dovuto essere interpretata come costituzione in giudizio (v. Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007 in motivazione ), così attuandosi nella sua integritàil contraddittorio relativo a quel (primo) giudizio, mentre , al Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrario, il giudice di merito relativo a tale primo giudizio arrivò a sentenza(illegittimamente) con la parte convenuta contumace ; nel caso oggetto dell’odierno esame, al contrario, l’erronea duplicazione del giudizio fu determinat a dal decisivo errore del cancelliere,che duplicò l’iscrizione a ruolo dello stesso atto introduttivo notificato non avvede ndosi della già avvenuta (prima) iscrizione a ruolo; a tale (erronea) duplice iscrizione a ruolo del primo grado dell’odiernogiudizio, tuttavia, non seguì alcuna costituzione in giudizio dellaconvenuta [OSCURATO:PERSONA], la quale rimase contumace per tutt a la durata del giudizio di primo grado, pur essendo stata ritualmente raggiunta dall’originarianotificazione dell’atto di citazione; daqui la diversità del caso in esame, rispetto al precedente caso di legittimità richiamato in termini decisivi dal giudice a quo ( Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007 , cit.) , non essendosi la [OSCURATO:PERSONA] costituitain nessuno dei due giudizi iscritti a ruolo in primo grado (non iscrisse la causa a ruolo, né si costituì dopo aver ricevuto l’atto di citazione); giudizi che furono, il primo, condotto a sentenza sulla contumacia della [OSCURATO:PERSONA] (pur regolarmente citata) e, il secondo, cancellato dal ruolo, in ragione dell’avvenuto riconoscimento dell’erronea duplicazione dell’iscrizione a ruolo per mero errore della Cancelleria; le considerazioni che precedono valgono dunque a giustificare il rilievo secondo cui l’obiettiva violazione dell’art. 168 c.p.c. ( deriva ta dall’erronea duplicazione dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado)non fu tale da provocare alcuna lesione dei diritti di difesa propri dallaparte convenuta; in forza di tali premesse, dovendo ritenersi esclusa l’avvenuta consumazione di alcun pregiudizio ai danni dell’odierna Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri controricorrente per effetto dell’erro nea duplicazione dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, dev ’ essere riconosciuta , in accoglimentodella censur a in esame , la corrispondente erroneità della sentenzaimpugnata, con la conseguente relativa cassazione sul punto ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamenteomesso di rilevare la correttezza del provvedimento di estinzione (o di cancellazione dal ruolo) del giudizio di primo grado iscrittoa ruolo per secondo; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 273 e 168 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dalla controparte con riguardo alla pretesa violazione, da partedel giudice di primo grado, degli artt. 168 e 273 c.p.c. in relazione algiudizio iscritto a ruolo per secondo; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 161, 168, 273, 91 e 96 c.p.c., per avere il giudice disecondo grado erroneamente omesso di rilevare la responsabilità del cancelliere(e non già dell’attore) in caso di doppia iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, con la conseguente erroneità della condanna del Lorusso al rimborso delle spese di lite e alla condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., e per avere altresì erroneamente omesso di rilevare il passaggio in giudicato della sentenzaemessa ad esito del giudizio iscritto a ruolo per primo, non tempestivamenteimpugnata dalla controparte; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 345 e 214 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719 c.c., per avere la C orte territoriale giudicato sulla base di documenti nuovi (indicati in ricorso), la cui ammissione non avrebbe Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri maipotuto essere giustificata nel giudizio di appello, senza tener conto delgià avvenuto disconoscimento dell’autenticità di tali documenti da partedell’odierno istante; conl'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 2222 - 2229, 2235 e 2697 c.c., per avere la C orte territoriale,in considerazione dell’erronea dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, omesso di delibare nel merito le deduzioni difensive dell’odierno istante, dalle quali evincerebbe la totale infondatezza delle considerazioni svolte dalla controparte, così come diffusamenteargomentato in ricorso; conil decimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamentecondannato l’odierno istante al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, senza avvedersi dell’integrale responsabilità del cancelliere del T ribunale per la duplicazione delle iscrizionia ruolo dell’originario atto di citazione indicate come ragione dellanullità della sentenza di primo grado; con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la C orte territorialeerroneamente condannato l’odierno istante al risarcimento deidanni ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, senza avvedersi dell’integrale responsabilità del cancelliere del T ribunale per la duplicazione delle iscrizioni a ruolo dell’originario atto di citazione indicatecome ragione della nullità della sentenza di primo grado, senza avvedersi dell’assenza di alcuna malafede o colpa grave dell’odierno istante; il quarto, il quinto, il sesto, il settimo , l’ottavo , il decimo e l’undicesimomotivo devono ritenersi assorbiti dalla rilevata fondatezza delterzo motivo;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 132 c.p.c., per avere la C orte territoriale omesso di indicarele conclusioni delle parti e la concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto poste a fondamento della decisione assunta; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come , in relazione alla censura in esame, trov i applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l ’ omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell ’ intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame,mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza(Sez. 5, Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024, Rv. 670843 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 11150 del 9/05/2018, Rv. 648052 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 12864 del 22/06/2015, Rv. 635880 - 01) ; nelcaso di specie, la circostanza che le conclusioni delle parti non siano state esaminate o considerate non risulta neppure allegata dall’odierno istante , con il riconoscimento della conseguente totale infondatezzadella censura in esame; sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del primo motivo,l’infondatezza del secondo e del nono e la fondatezza del terzo motivo (assorbiti tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 25583/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri