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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19793/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in data 16/06/2019), propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; - che in data 26 aprile 2023 è stata (tardivamente) trasmessa in Cancelleria memoria difensiva nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 503 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di questa Corte, «La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. :182, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, sentenza n. 6152, 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 281339); eccezione non tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente neppure in sede di conclusioni (cfr. pag 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), come tali, dovendosi, quindi, considerare aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in data 16/06/2019), propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; - che in data 26 aprile 2023 è stata (tardivamente) trasmessa in Cancelleria memoria difensiva nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 503 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di questa Corte, «La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. :182, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, sentenza n. 6152, 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 281339); eccezione non tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente neppure in sede di conclusioni (cfr. pag 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), come tali, dovendosi, quindi, considerare aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris