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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 32429/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona degli amministratori giudiziari pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3238/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 3309/2020; [OSCURATO:PERSONA] soggetta a sequestro di prevenzione Recesso dal rapporto di lavoro R.G.N.8272/2022 Cron.

Rep.

Ud.23/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Consentenza n. 3197/2020 il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria, con il quale ricorso il Ciccateri aveva chiesto di: - accertare e dichiarare l’invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento comminatogli dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria con lettera del 2.4.2019 e conseguentemente: 1) in via principale, condannare il convenuto alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore, ove occorresse a titolo di danno, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva riammissione in servizio sulla base di € 1.678,70, o della diversa somma determinata in via equitativa, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; 2) in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento in suo favore dell’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 23/2015 sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente ad € 1.678,70, o la diversa somma a determinarsi in via equitativa; in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per l’intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art.429 c.p.c. dalla spettanza al saldo,con ogni altra conseguenza di legge.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma di quest’ultima, confermata nel resto, così provvedeva: - dichiarava ille gittimo il licenziamento intimato al Ciccateri; - dichiarava altresì il suo diritto al pagamento da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria di un’indennità risarcitoria pari ad € 8.393,50, oltre gli accessori di legge.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo d’appello del lavoratore, giudicava fondato il secondo motivo, titolato “applicazione al licenziamento della normativa di protezione (1, 2, 3 L. 604/1966 e 2119 c.c.).

Inconfigurabilità di una compressione della tutela ordinaria giustificata dalla finalità di ordine pubblico del procedimento di amministrazione giudiziaria”, con il quale era censurato l’assunto del primo giudice secondo cui l’art. 56 d.lgs. n. 159/2011 consentirebbe una risoluzione adnutum svincolata da ogni motivazione che non sia quella che richiama il procedimento di amministrazione giudiziaria e il decreto del giudice delegato.

4. La Corte riteneva che al lavoratore competesse la tutela di cui agli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 23/2015 nei termini specificati in motivazione e in dispositivo della sua sentenza, e dichiarava assorbito il terzo motivo d’impugnazione.

5. Avverso tale decisione l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi.

6. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.7.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 41 e 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui si è ritenuto cogente l’obbligo della motivazione del provvedimento di mancato subentro”, asseritamente desumibile dalla lettura del combinato disposto degli artt. 41 e 56 del cit. decreto.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 41 e 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella misura in cui si è ritenuto che la comunicazione di mancato subentro nel rapporto di lavoro vada resa soltanto nelle forme e nei termini di cui al prefato art. 41”.

3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella misura in cui si sono ritenute applicabili le tutele giuslavoristiche in luogo di quelle previste dal codice delle leggi antimafia”.

4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati.

5. L’art. 56 d.lgs. n. 159/2011 (recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”), nel testo modificato dalla legge n. 161/2017 e applicabile ratione temporis (come già motivatamente ritenuto dalla Corte territoriale con statuizione non censurata dalla ricorrente), recita nei commi che rilevano in causa: “1.

Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo all’azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

La dichiarazione dell’amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel possesso.

2. Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.

L’autorizzazione perde efficaciaa seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soliconfronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.5. (omissis)”.

6. La Corte distrettuale, dopo aver considerato il su trascritto testo dell’art. 56 d.lgs. e quello dell’art. 41, commi da 1 a 1 ter, dello stesso decreto, ha rilevato che il lavoratore era stato estromesso con lettera in data 2.4.2019, di cui ha riportato il tenore testuale.

Indi, ha considerato che la comunicazione contenuta in tale lettera, “in sostanza, si limita a riepilogare le note vicende ed a riferire che il giudice delegato ha disposto il non subentro dell’amministrazione giudiziaria nel rapporto di lavoro ma non spiega affatto le ragioni di tale decisione, che neppure sono state meglio indicate in giudizio.

Ne segue la violazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 56 cam, perché la dichiarazione di non subentro deve dirsi priva di motivazione (sul contenuto delle proposte dell’amministrazione giudiziario, in ordine alla mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro pendenti, accettate dal giudice delegato oppure, eventualmente, sul contenuto del provvedimento non conforme adottato dal giudice delegato sulla proposta dell’amministratore giudiziario di prosecuzione del rapporto).

Per di più emergendo per stessa dichiarazione della amministrazione giudiziaria che la relazione ex art. 41 cam è stata depositata in data 9.4.2019 e quindi posteriormente alla decisione di non subentro intervenuta il 19.3.2019, si realizza una ulteriore violazione del combinato disposto degli artt.li 56 primo comma e 41, 1 ter Cam”.

7. Ebbene, questa Corte, con sent. 2.8.2024, n. 21917, di recente è nuovamente intervenuta sull’interpretazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011che rileva in causa (cfr. anzitutto i §§ 22-24 della decisione ora cit.).

7.1. Per quanto qui interessa, circa la natura dell’atto risolutivo previsto in essa, è stato considerato che: … questa Corte, esaminando la previsione dell’art. 56 (sia pure nel testo originario), ha statuito che: “In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale” (Cass. n. 14467 del 2015; n. 15041 del 2015; n. 10439 del 2017; n. 26478 del 2018).

28. In particolare, nei precedenti di legittimità si è sottolineato “il carattere speciale della normativa e la finalità di ordine pubblico, che non può che comprendere tutti i contratti relativi al bene e all’azienda sequestrata, nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate”, risultando la stessa applicabile “anche ai rapporti di lavoro per i quali, quindi (al di là di quanto previsto dalla normativa ordinaria, che resta applicabile “ove non espressamente disposto”), è prevista, tra l’altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell’amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 35” (così Cass. n. 14467 del 2015 cit.).29.

Si è al riguardo ribadito che la “risoluzione del rapporto” (così definita dall’art. 56 cit.) decisa dall’amministratore giudiziario non ha natura disciplinare, richiedendosi tuttavia che essa contenga la specificazione dei motivi di recesso, “costituendo comunque principio generale in materia di licenziamenti” (così Cass. n. 14467 del 2015), in consonanza, tra l’altro, con la [OSCURATO:PERSONA] (art. 24).

30. Ferma la necessità di motivazione sia del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato e sia della decisione di risoluzione del rapporto, alla luce dei precedenti citati, la Corte d’appello ha ritenuto assolti entrambi tali obblighi. .

8. Sempre in Cass. n. 21917/2024 sono state considerate anche le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art. 41 d.lgs. n. 159/2011.

In particolare, è stato rilevato che esse prevedono che l’amministratore giudiziario raccolta una serie di dati sulla concreta possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività e su quanto a tal fine rilevante, anche per quanto concerne il personale dipendente e il numero delle persone necessarie alla prosecuzione dell’attività.

37. Deve anzitutto affermarsi, in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso (art. 152, comma 2, c.p.c.), che il termine stabilito dall’art. 41 ha carattere ordinatorio e non perentorio.

38. Sulla necessità di una previa relazione, essa, come si evince dal contenuto dell’art. 41 che rinvia a considerazioni e valutazioni di carattere produttivo, è riferita a prospettive di “gestione dell’azienda”, secondo il chiaro tenore della rubrica dell’articolo medesimo, e non a fattori di ordine pubblico suscettibili di provocare valutazioni e decisioni autonome e separate da quelle concernenti la complessiva gestione del bene aziendale.

39. Da ciò discende che l’amministratore giudiziario, ove rilevi motivi di ordine pubblico atti a fondare la decisione di risoluzione di uno o più rapporti di lavoro, possa procedere in tal senso, previa autorizzazione del giudice delegato, nel termine ultimo di sei mesi di cui all’art. 56 (“La dichiarazione dell’amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e 1- ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel possesso”) senza che tale decisione di non subentro debba necessariamente entrare a far parte della “relazione” per la “gestione” dell’azienda sequestrata. .

9. Ai precedenti di questa Corte richiamati nella motivazione di Cass. n. 21917/2024, si devono aggiungere Cass. n. 21166/2018 (la quale, in caso di licenziamento di lavoratore dipendente di un’azienda sottoposta a sequestro di prevenzione, dovuto alla sua collusione con il prevenuto, aveva ribadito la sola necessità dell’obbligo di adeguata motivazione dell’atto di risoluzione del rapporto) e Cass. n. 32404/2018 (per la quale la decisione sulla prosecuzione di tali rapporti può tenere conto degli eventualicollegamenti del dipendente con il contesto illecito nel quale operava l’azienda prima della misura).

9.1. Occorre, inoltre, porre in luce che la sent. n. 14467/2015 di questa Corte, all’origine dell’indirizzo di legittimità sin qui illustrato, aveva ritenuto che l’organo della procedura non è tenuto “ad esporre analiticamente e dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del recesso”.

10. Ebbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata non sia conforme ai principi di diritto testé esposti.

10.1. In primo luogo, si nota che gli stessi giudici di secondo grado hanno trascritto come segue la prima parte della lettera degli amministratori giudiziari, relativa alla cessazione del rapporto di lavoro: “… come noto, con provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, sez.

Misure di Prevenzione nell’ambito dei procedimenti riuniti di prevenzione di cui ai nn. 62 e 69/2017 R.G.M.P. è stato disposto, tra l’altro, il sequestro ex d.lgs. 159/2011 dell’intero capitale sociale e dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (C:F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con sede legale ed operativa in Via Mezzocamino211 (RM) ove Ella è assunta, e gli scriventi sono stati nominati amministratori giudiziari dello stesso compendio.

Per l’effetto, tutti i rapporti relativi all’azienda in sequestro, ivi compreso il rapporto di lavoro che La lega alla [OSCURATO:PERSONA] sono regolati dalla speciale normativa antimafia e, nello specifico di quelli pendenti, dall’art. 56 d.lgs. 159/2011 e dalle determinazioni all’uopo assunte dall’Autorità giudiziaria. …”.

10.2. Ebbene, questa prima parte della nota degli amministratori giudiziari rispondeva in modo preciso al primo requisito, richiesto dall’indirizzo di questa Corte sopra esposto, vale a dire, quellodi una motivazione che anzitutto richiami la procedura di prevenzione di riferimento.

10.3. Ma la seconda parte della stessa nota (“A tal riguardo, Le comunichiamo che con specifico provvedimento del 19/03/2019 l’[OSCURATO:PERSONA] procedente in persona del [OSCURATO:PERSONA] alla procedura ha disposto il non subentro dell’amministrazione giudiziaria nel Suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, con la conseguenza che detto rapporto deve ritenersi, come in effetti avviene, sciolto e cessato a decorrere dalla data odierna. … ”) indubbiamente rimanda al decreto del Tribunale, del quale vengono indicate la data e il dispositivo (nel senso del “non subentro”) e che viene indicato come “specifico”.

10.4. Ebbene, tale seconda parte dell’atto di recesso doveva essere considerata anzitutto in relazione alla prima parte dell o stesso atto , nella quale, come si è visto, era, tra l’altro, richiamato il decreto di sequestro dello stesso Tribunale di cui al procedimento di prevenzione n. 62/2017 R.G.M.P.

In tale provvedimento, infatti, in giudizio prodotto in stralcio, la “[OSCURATO:SOCIETA].” era indicata tra le persone giuridiche “di interesse” (cfr. pagg. 195 e 196) e proprio l’attuale controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], eraindicato tra i “terzi” nei confronti dei quali (oltre che rispetto ai diretti due proposti) veniva adottato il sequestro “quale titolare dell’1% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pagg. 197-198 dello stralcio cit.).

10.5. A fronte di tali emergenze, allora, la Corte, quale giudice di merito, tenendo conto di tale precipua posizione assunta dal lavoratore in seno al procedimento di prevenzione, ben avrebbe potuto acquisire, anche d’ufficio, e quindi valutare il decreto del Giudice del Tribunale delegato alla procedura, che aveva deciso di non subentrare nel rapporto lavorativo del Ciccateri, decreto certamente richiamato nell’atto di recesso.

11. Quanto, poi, all’ulteriore rilievo dell a Corte d’appello (secondo cui “… emergendo per stessa dichiarazione della amministrazione giudiziaria che la relazione ex art. 41 cam è stata depositata in data 9.4.2019 e quindi posteriormente alla decisione di non subentro intervenuta il 19.3.2019, si realizza una ulteriore violazione del combinato disposto degli artt.li 56 primo comma e 41, 1 ter Cam”), devono essere qui ribadite le considerazioni, sopra riportate, espresse in Cass. sent. n. 21917/2024, rispetto alle quali il rilievo della Corte d’appello è giuridicamente errato.

12. Invero, in assenza di un termine perentorio da osservare, stabilito dall’art. 41 d.lgs. n. 159/2011, la previa relazione dell’amministratore giudiziario disciplinata da detto articolo poteva rilevare ai fini di decisioni anche relative a recessi da rapporti di lavoro “pendenti”, ma basat e su valutazioni di carattere produttivo, mentre non era vincolante per le decisioni di recesso ancorate a ragioni di ordine pubblico, sicché, in quest’ultima prospettiva, poteva non essere dirimente il dato che nella specie la relazione apposita fosse intervenuta dopo l’atto di recesso che qui rileva. 13.L’accoglimento del primo e del secondo motivo implica l’assorbimento del terzo motivo, che concerne la tutela in concreto applicabile, una volta considerata illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro. 13.1.In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in differente composizione, che, oltre a regolare le spese del giudizio, comprese quelle relative al giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in conformità ai principi di diritto illustrati in questa motivazione (nei §§ 7-9.1. precedenti).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona degli amministratori giudiziari pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3238/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 3309/2020; [OSCURATO:PERSONA] soggetta a sequestro di prevenzione Recesso dal rapporto di lavoro R.G.N.8272/2022 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Consentenza n. 3197/2020 il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria, con il quale ricorso il Ciccateri aveva chiesto di: - accertare e dichiarare l’invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento comminatogli dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria con lettera del 2.4.2019 e conseguentemente: 1) in via principale, condannare il convenuto alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore, ove occorresse a titolo di danno, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva riammissione in servizio sulla base di € 1.678,70, o della diversa somma determinata in via equitativa, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; 2) in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento in suo favore dell’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 23/2015 sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente ad € 1.678,70, o la diversa somma a determinarsi in via equitativa; in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per l’intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art.429 c.p.c. dalla spettanza al saldo,con ogni altra conseguenza di legge.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma di quest’ultima, confermata nel resto, così provvedeva: - dichiarava ille gittimo il licenziamento intimato al Ciccateri; - dichiarava altresì il suo diritto al pagamento da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria di un’indennità risarcitoria pari ad € 8.393,50, oltre gli accessori di legge. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo d’appello del lavoratore, giudicava fondato il secondo motivo, titolato “applicazione al licenziamento della normativa di protezione (1, 2, 3 L. 604/1966 e 2119 c.c.). Inconfigurabilità di una compressione della tutela ordinaria giustificata dalla finalità di ordine pubblico del procedimento di amministrazione giudiziaria”, con il quale era censurato l’assunto del primo giudice secondo cui l’art. 56 d.lgs. n. 159/2011 consentirebbe una risoluzione adnutum svincolata da ogni motivazione che non sia quella che richiama il procedimento di amministrazione giudiziaria e il decreto del giudice delegato. 4. La Corte riteneva che al lavoratore competesse la tutela di cui agli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 23/2015 nei termini specificati in motivazione e in dispositivo della sua sentenza, e dichiarava assorbito il terzo motivo d’impugnazione. 5. Avverso tale decisione l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi. 6. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.7. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 41 e 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui si è ritenuto cogente l’obbligo della motivazione del provvedimento di mancato subentro”, asseritamente desumibile dalla lettura del combinato disposto degli artt. 41 e 56 del cit. decreto. 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 41 e 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella misura in cui si è ritenuto che la comunicazione di mancato subentro nel rapporto di lavoro vada resa soltanto nelle forme e nei termini di cui al prefato art. 41”. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 nella misura in cui si sono ritenute applicabili le tutele giuslavoristiche in luogo di quelle previste dal codice delle leggi antimafia”. 4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati. 5. L’art. 56 d.lgs. n. 159/2011 (recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”), nel testo modificato dalla legge n. 161/2017 e applicabile ratione temporis (come già motivatamente ritenuto dalla Corte territoriale con statuizione non censurata dalla ricorrente), recita nei commi che rilevano in causa: “1. Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo all’azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell’amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel possesso. 2. Il contraente può mettere in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L’autorizzazione perde efficaciaa seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soliconfronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.5. (omissis)”. 6. La Corte distrettuale, dopo aver considerato il su trascritto testo dell’art. 56 d.lgs. e quello dell’art. 41, commi da 1 a 1 ter, dello stesso decreto, ha rilevato che il lavoratore era stato estromesso con lettera in data 2.4.2019, di cui ha riportato il tenore testuale. Indi, ha considerato che la comunicazione contenuta in tale lettera, “in sostanza, si limita a riepilogare le note vicende ed a riferire che il giudice delegato ha disposto il non subentro dell’amministrazione giudiziaria nel rapporto di lavoro ma non spiega affatto le ragioni di tale decisione, che neppure sono state meglio indicate in giudizio. Ne segue la violazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 56 cam, perché la dichiarazione di non subentro deve dirsi priva di motivazione (sul contenuto delle proposte dell’amministrazione giudiziario, in ordine alla mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro pendenti, accettate dal giudice delegato oppure, eventualmente, sul contenuto del provvedimento non conforme adottato dal giudice delegato sulla proposta dell’amministratore giudiziario di prosecuzione del rapporto). Per di più emergendo per stessa dichiarazione della amministrazione giudiziaria che la relazione ex art. 41 cam è stata depositata in data 9.4.2019 e quindi posteriormente alla decisione di non subentro intervenuta il 19.3.2019, si realizza una ulteriore violazione del combinato disposto degli artt.li 56 primo comma e 41, 1 ter Cam”. 7. Ebbene, questa Corte, con sent. 2.8.2024, n. 21917, di recente è nuovamente intervenuta sull’interpretazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011che rileva in causa (cfr. anzitutto i §§ 22-24 della decisione ora cit.). 7.1. Per quanto qui interessa, circa la natura dell’atto risolutivo previsto in essa, è stato considerato che: … questa Corte, esaminando la previsione dell’art. 56 (sia pure nel testo originario), ha statuito che: “In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale” (Cass. n. 14467 del 2015; n. 15041 del 2015; n. 10439 del 2017; n. 26478 del 2018). 28. In particolare, nei precedenti di legittimità si è sottolineato “il carattere speciale della normativa e la finalità di ordine pubblico, che non può che comprendere tutti i contratti relativi al bene e all’azienda sequestrata, nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate”, risultando la stessa applicabile “anche ai rapporti di lavoro per i quali, quindi (al di là di quanto previsto dalla normativa ordinaria, che resta applicabile “ove non espressamente disposto”), è prevista, tra l’altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell’amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 35” (così Cass. n. 14467 del 2015 cit.).29. Si è al riguardo ribadito che la “risoluzione del rapporto” (così definita dall’art. 56 cit.) decisa dall’amministratore giudiziario non ha natura disciplinare, richiedendosi tuttavia che essa contenga la specificazione dei motivi di recesso, “costituendo comunque principio generale in materia di licenziamenti” (così Cass. n. 14467 del 2015), in consonanza, tra l’altro, con la [OSCURATO:PERSONA] (art. 24). 30. Ferma la necessità di motivazione sia del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato e sia della decisione di risoluzione del rapporto, alla luce dei precedenti citati, la Corte d’appello ha ritenuto assolti entrambi tali obblighi. . 8. Sempre in Cass. n. 21917/2024 sono state considerate anche le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art. 41 d.lgs. n. 159/2011. In particolare, è stato rilevato che esse prevedono che l’amministratore giudiziario raccolta una serie di dati sulla concreta possibilità di prosecuzione o ripresa dell’attività e su quanto a tal fine rilevante, anche per quanto concerne il personale dipendente e il numero delle persone necessarie alla prosecuzione dell’attività. 37. Deve anzitutto affermarsi, in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso (art. 152, comma 2, c.p.c.), che il termine stabilito dall’art. 41 ha carattere ordinatorio e non perentorio. 38. Sulla necessità di una previa relazione, essa, come si evince dal contenuto dell’art. 41 che rinvia a considerazioni e valutazioni di carattere produttivo, è riferita a prospettive di “gestione dell’azienda”, secondo il chiaro tenore della rubrica dell’articolo medesimo, e non a fattori di ordine pubblico suscettibili di provocare valutazioni e decisioni autonome e separate da quelle concernenti la complessiva gestione del bene aziendale. 39. Da ciò discende che l’amministratore giudiziario, ove rilevi motivi di ordine pubblico atti a fondare la decisione di risoluzione di uno o più rapporti di lavoro, possa procedere in tal senso, previa autorizzazione del giudice delegato, nel termine ultimo di sei mesi di cui all’art. 56 (“La dichiarazione dell’amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all’articolo 41, commi 1-bis e 1- ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall’immissione nel possesso”) senza che tale decisione di non subentro debba necessariamente entrare a far parte della “relazione” per la “gestione” dell’azienda sequestrata. . 9. Ai precedenti di questa Corte richiamati nella motivazione di Cass. n. 21917/2024, si devono aggiungere Cass. n. 21166/2018 (la quale, in caso di licenziamento di lavoratore dipendente di un’azienda sottoposta a sequestro di prevenzione, dovuto alla sua collusione con il prevenuto, aveva ribadito la sola necessità dell’obbligo di adeguata motivazione dell’atto di risoluzione del rapporto) e Cass. n. 32404/2018 (per la quale la decisione sulla prosecuzione di tali rapporti può tenere conto degli eventualicollegamenti del dipendente con il contesto illecito nel quale operava l’azienda prima della misura). 9.1. Occorre, inoltre, porre in luce che la sent. n. 14467/2015 di questa Corte, all’origine dell’indirizzo di legittimità sin qui illustrato, aveva ritenuto che l’organo della procedura non è tenuto “ad esporre analiticamente e dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del recesso”. 10. Ebbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata non sia conforme ai principi di diritto testé esposti. 10.1. In primo luogo, si nota che gli stessi giudici di secondo grado hanno trascritto come segue la prima parte della lettera degli amministratori giudiziari, relativa alla cessazione del rapporto di lavoro: “… come noto, con provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, sez. Misure di Prevenzione nell’ambito dei procedimenti riuniti di prevenzione di cui ai nn. 62 e 69/2017 R.G.M.P. è stato disposto, tra l’altro, il sequestro ex d.lgs. 159/2011 dell’intero capitale sociale e dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (C:F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con sede legale ed operativa in Via Mezzocamino211 (RM) ove Ella è assunta, e gli scriventi sono stati nominati amministratori giudiziari dello stesso compendio. Per l’effetto, tutti i rapporti relativi all’azienda in sequestro, ivi compreso il rapporto di lavoro che La lega alla [OSCURATO:PERSONA] sono regolati dalla speciale normativa antimafia e, nello specifico di quelli pendenti, dall’art. 56 d.lgs. 159/2011 e dalle determinazioni all’uopo assunte dall’Autorità giudiziaria. …”. 10.2. Ebbene, questa prima parte della nota degli amministratori giudiziari rispondeva in modo preciso al primo requisito, richiesto dall’indirizzo di questa Corte sopra esposto, vale a dire, quellodi una motivazione che anzitutto richiami la procedura di prevenzione di riferimento. 10.3. Ma la seconda parte della stessa nota (“A tal riguardo, Le comunichiamo che con specifico provvedimento del 19/03/2019 l’[OSCURATO:PERSONA] procedente in persona del [OSCURATO:PERSONA] alla procedura ha disposto il non subentro dell’amministrazione giudiziaria nel Suo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, con la conseguenza che detto rapporto deve ritenersi, come in effetti avviene, sciolto e cessato a decorrere dalla data odierna. … ”) indubbiamente rimanda al decreto del Tribunale, del quale vengono indicate la data e il dispositivo (nel senso del “non subentro”) e che viene indicato come “specifico”. 10.4. Ebbene, tale seconda parte dell’atto di recesso doveva essere considerata anzitutto in relazione alla prima parte dell o stesso atto , nella quale, come si è visto, era, tra l’altro, richiamato il decreto di sequestro dello stesso Tribunale di cui al procedimento di prevenzione n. 62/2017 R.G.M.P. In tale provvedimento, infatti, in giudizio prodotto in stralcio, la “[OSCURATO:SOCIETA].” era indicata tra le persone giuridiche “di interesse” (cfr. pagg. 195 e 196) e proprio l’attuale controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], eraindicato tra i “terzi” nei confronti dei quali (oltre che rispetto ai diretti due proposti) veniva adottato il sequestro “quale titolare dell’1% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pagg. 197-198 dello stralcio cit.). 10.5. A fronte di tali emergenze, allora, la Corte, quale giudice di merito, tenendo conto di tale precipua posizione assunta dal lavoratore in seno al procedimento di prevenzione, ben avrebbe potuto acquisire, anche d’ufficio, e quindi valutare il decreto del Giudice del Tribunale delegato alla procedura, che aveva deciso di non subentrare nel rapporto lavorativo del Ciccateri, decreto certamente richiamato nell’atto di recesso. 11. Quanto, poi, all’ulteriore rilievo dell a Corte d’appello (secondo cui “… emergendo per stessa dichiarazione della amministrazione giudiziaria che la relazione ex art. 41 cam è stata depositata in data 9.4.2019 e quindi posteriormente alla decisione di non subentro intervenuta il 19.3.2019, si realizza una ulteriore violazione del combinato disposto degli artt.li 56 primo comma e 41, 1 ter Cam”), devono essere qui ribadite le considerazioni, sopra riportate, espresse in Cass. sent. n. 21917/2024, rispetto alle quali il rilievo della Corte d’appello è giuridicamente errato. 12. Invero, in assenza di un termine perentorio da osservare, stabilito dall’art. 41 d.lgs. n. 159/2011, la previa relazione dell’amministratore giudiziario disciplinata da detto articolo poteva rilevare ai fini di decisioni anche relative a recessi da rapporti di lavoro “pendenti”, ma basat e su valutazioni di carattere produttivo, mentre non era vincolante per le decisioni di recesso ancorate a ragioni di ordine pubblico, sicché, in quest’ultima prospettiva, poteva non essere dirimente il dato che nella specie la relazione apposita fosse intervenuta dopo l’atto di recesso che qui rileva. 13.L’accoglimento del primo e del secondo motivo implica l’assorbimento del terzo motivo, che concerne la tutela in concreto applicabile, una volta considerata illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro. 13.1.In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in differente composizione, che, oltre a regolare le spese del giudizio, comprese quelle relative al giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso in conformità ai principi di diritto illustrati in questa motivazione (nei §§ 7-9.1. precedenti).
Sentenza Cassazione n. 32429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris