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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30591/2023

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A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.13835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 39 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa), mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia nr. 9/10, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza nr. 2854/2028 del Corte d’ Appello Bologna depositata in data 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’ Appello di Bologna, con sentenza del 16/11/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti e dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] srl (fallita nelle more del giudizio), aveva revocato l’opposto decreto e condannato gli ingiunti al pagamento, in favore della Banca ingiungente, della somma di € 366.486,46, oltre interessi legali, costituita dalla differenza tra il credito azionato dalla banca nei confronti della società correntista e dei suoi garanti, per i saldi passivi dei conti correnti nr. 11216 e 11217,e gli importi illegittimamente addebitati dalla banca nel corso del rapporto.

1.1. La Corte, per quanto di interesse in questa sede , ha osservato: a) che gli appellanti non avevano contestato la corrispondenza agli originali degli estratti conto dei i tabulati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo che erano stati utilizzati anche dal CTU per i propri accertamenti e che partivano dall’inizio del rapporto a saldo zero; b) che i motivi di appello concernenti la capitalizzazione trimestrale, il regime di applicazione della cms e gli interessi usurari erano generici, irrilevanti ed inconcludenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; doBank spa e di [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto ha svolto difese mediante controricorso mentre il Fallimento è rimasto intimato.

Hanno depositato memorie ex art 380 bs cpc il ricorrente e i controricorrenti costituiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt 2697 cc, 132 e 112 cpc, in relazione all’art 360 1° comma cpc, per avere la Corte distrettuale attribuito rilevanza probatoria, ai fini della decisione, a rielaborazioni contabili degli estratti conto, non idonei, come tali, ad assurgere a prova del credito fatto valere dalla Banca.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.

2.1. La Corte d’Appello ha rimarcato che i tabulati prodotti con la richiesta di emissione del decreto monitorio dalla Banca ricorrente, che hanno rielaborato il saldo contabile dei due rapporti, falsato dagli addebiti per voci non dovute, non sono stati messi in discussione nella loro rispondenza con gli estratti conto originali e sono stati posti a base delle indagini peritali; del resto, sempre secondo quanto accertato dai giudici di merito, gli opponenti non hanno contestato il difetto di prova del credito limitandosi a contestare con l’opposizione la nullità delle condizioni contrattuali relative alla cms, alla capitalizzazione degli interessi ed ai tassi applicati.

Quanto alla modalità di ricalcolo, l’impugnata sentenza ha dato atto che i tabulati che riproducono il contenuto degli estratti partono dall’inizio del rapporto con saldo zero.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art 115 , 633 e 635 cpc per avere la Corte fatto erronea applicazione del principio di non contestazione .

3.1. Anche tale censura è inammissibile in quanto investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito.

3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione della mancata contestazione di specifiche circostanza (nella fattispecie la corrispondenza dei tabulati agli estratti conto) in quanto attinente all'individuazione dell'efficacia probatoria da attribuire al comportamento processuale della parte costituisce un compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione(cfr. Cass. 13686/2001, 13217/2013 e 3680/2019).

4. Il terzo motivo rubricato “ nullità della sentenza (violazione art. 360 nr 4 cpc, 284 .c 1.2 e 112 nonché art 132/4 c.pc.) in relazione ai motivi di appello nn 4.5,6, in tema di anatocismo, usura e cms, segnatamente omessa motivazione ed omesso annullamento delle clausole anatocistiche, cms ed interessi usurari (art 1283 148, 1815 c.c l. 108/96, articolo 25 d.lvo 4 agosto 1999 nr 342, delibera CICR 9/2/2000)” è inammissibile in quanto le argomentazioni svolte nella censura non si confrontano con il contenuto decisorio della sentenza impugnata.

4.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, e tali requisiti impongono al ricorrente l’onere tanto dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, quanto dell’esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le invocate violazioni di norme di diritto o le dedotte carenze di motivazione (cfr. Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 4905 del 2020).

L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., del resto, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass.

SU n. 23745 del 2020).

4.2. Orbene nel caso di specie l’impugnata sentenza, dopo aver evidenziato che il Tribunale aveva accertato la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e delle condizioni concernenti le cms, in quanto indeterminate e , sulla scorta della CTU contabile, aveva rideterminato il saldo dovuto espungendo gli interessi anatocistici e quelli usurari, ha dichiarato inammissibili il quarto quinto e sesto motivo di appello che concernevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della cms, l’esclusione degli interessi usurari in quanto “ generici”, “ irrilevanti ai fini della modifica della prima decisione” ed “inconcludenti”.

In questa sede si sarebbe dovuto discutere solo della correttezza o meno di tale statuizione. 4.3.La censura, invece, contiene diffuse ed inutili disquisizioni sulla disciplina dell’anatocismo bancario e di tutte le questioni ad essa connessa, della cms e degli interessi usurari, ripropone tutte le questioni decise dal Tribunale e non è calibrata sull’essenziale ratio decidendi della sentenza che ha dichiarato inammissibili i motivi quarto quinto e sesto dell’appello perché ritenuti inconcludenti, irrilevanti e generici. 5.In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte,dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimittà,che si liquidano in complessive € 7.200, di cui € 200 per esborsi,oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.13835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 39 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa), mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia nr. 9/10, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza nr. 2854/2028 del Corte d’ Appello Bologna depositata in data 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’ Appello di Bologna, con sentenza del 16/11/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti e dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] srl (fallita nelle more del giudizio), aveva revocato l’opposto decreto e condannato gli ingiunti al pagamento, in favore della Banca ingiungente, della somma di € 366.486,46, oltre interessi legali, costituita dalla differenza tra il credito azionato dalla banca nei confronti della società correntista e dei suoi garanti, per i saldi passivi dei conti correnti nr. 11216 e 11217,e gli importi illegittimamente addebitati dalla banca nel corso del rapporto. 1.1. La Corte, per quanto di interesse in questa sede , ha osservato: a) che gli appellanti non avevano contestato la corrispondenza agli originali degli estratti conto dei i tabulati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo che erano stati utilizzati anche dal CTU per i propri accertamenti e che partivano dall’inizio del rapporto a saldo zero; b) che i motivi di appello concernenti la capitalizzazione trimestrale, il regime di applicazione della cms e gli interessi usurari erano generici, irrilevanti ed inconcludenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; doBank spa e di [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto ha svolto difese mediante controricorso mentre il Fallimento è rimasto intimato. Hanno depositato memorie ex art 380 bs cpc il ricorrente e i controricorrenti costituiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt 2697 cc, 132 e 112 cpc, in relazione all’art 360 1° comma cpc, per avere la Corte distrettuale attribuito rilevanza probatoria, ai fini della decisione, a rielaborazioni contabili degli estratti conto, non idonei, come tali, ad assurgere a prova del credito fatto valere dalla Banca. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 2.1. La Corte d’Appello ha rimarcato che i tabulati prodotti con la richiesta di emissione del decreto monitorio dalla Banca ricorrente, che hanno rielaborato il saldo contabile dei due rapporti, falsato dagli addebiti per voci non dovute, non sono stati messi in discussione nella loro rispondenza con gli estratti conto originali e sono stati posti a base delle indagini peritali; del resto, sempre secondo quanto accertato dai giudici di merito, gli opponenti non hanno contestato il difetto di prova del credito limitandosi a contestare con l’opposizione la nullità delle condizioni contrattuali relative alla cms, alla capitalizzazione degli interessi ed ai tassi applicati. Quanto alla modalità di ricalcolo, l’impugnata sentenza ha dato atto che i tabulati che riproducono il contenuto degli estratti partono dall’inizio del rapporto con saldo zero. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art 115 , 633 e 635 cpc per avere la Corte fatto erronea applicazione del principio di non contestazione . 3.1. Anche tale censura è inammissibile in quanto investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito. 3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione della mancata contestazione di specifiche circostanza (nella fattispecie la corrispondenza dei tabulati agli estratti conto) in quanto attinente all'individuazione dell'efficacia probatoria da attribuire al comportamento processuale della parte costituisce un compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione(cfr. Cass. 13686/2001, 13217/2013 e 3680/2019). 4. Il terzo motivo rubricato “ nullità della sentenza (violazione art. 360 nr 4 cpc, 284 .c 1.2 e 112 nonché art 132/4 c.pc.) in relazione ai motivi di appello nn 4.5,6, in tema di anatocismo, usura e cms, segnatamente omessa motivazione ed omesso annullamento delle clausole anatocistiche, cms ed interessi usurari (art 1283 148, 1815 c.c l. 108/96, articolo 25 d.lvo 4 agosto 1999 nr 342, delibera CICR 9/2/2000)” è inammissibile in quanto le argomentazioni svolte nella censura non si confrontano con il contenuto decisorio della sentenza impugnata. 4.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, e tali requisiti impongono al ricorrente l’onere tanto dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, quanto dell’esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le invocate violazioni di norme di diritto o le dedotte carenze di motivazione (cfr. Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 4905 del 2020). L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., del resto, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. SU n. 23745 del 2020). 4.2. Orbene nel caso di specie l’impugnata sentenza, dopo aver evidenziato che il Tribunale aveva accertato la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e delle condizioni concernenti le cms, in quanto indeterminate e , sulla scorta della CTU contabile, aveva rideterminato il saldo dovuto espungendo gli interessi anatocistici e quelli usurari, ha dichiarato inammissibili il quarto quinto e sesto motivo di appello che concernevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della cms, l’esclusione degli interessi usurari in quanto “ generici”, “ irrilevanti ai fini della modifica della prima decisione” ed “inconcludenti”. In questa sede si sarebbe dovuto discutere solo della correttezza o meno di tale statuizione. 4.3.La censura, invece, contiene diffuse ed inutili disquisizioni sulla disciplina dell’anatocismo bancario e di tutte le questioni ad essa connessa, della cms e degli interessi usurari, ripropone tutte le questioni decise dal Tribunale e non è calibrata sull’essenziale ratio decidendi della sentenza che ha dichiarato inammissibili i motivi quarto quinto e sesto dell’appello perché ritenuti inconcludenti, irrilevanti e generici. 5.In conclusione il ricorso è inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimittà,che si liquidano in complessive € 7.200, di cui € 200 per esborsi,oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricor
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